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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08292/2026

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f. dall’ [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 5851/2024 depositata il 01/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (ADE) avverso la sentenza diprimo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuenteavverso la cartella di pagamento, con cui gli veniva intimato il pagamentoNumero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026di un avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro di un attogiudiziario, ritenendo che non fosse stata offerta la prova dellanotificazione dell’atto di imposizione presupposto, in considerazione dellatardiva produzione in primo grado della documentazione volta adimostrarla.2.

Il giudice di appello fondava la propria decisione di accoglimento,ritenendo che l’ADE avesse offerto tempestivamente in appello la provadella notificazione dell’atto presupposto nel rispetto dell’art. 58 del D.Lgs.546/92 e affermando, inoltre, la ritualità di tale notificazione.3.

Avverso la pronuncia di 2° grado è insorto il contribuente con ricorsoin cassazione, affidandosi a due motivi.4.

L’ADE resiste con controricorso.5.

L’agente della riscossione non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo proposto, il contribuente censura, sotto il profilodi cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la sentenza di 2° grado, assumendo che ilgiudice di appello aveva erroneamente ritenuto ammissibile la produzionedocumentale effettuata da parte appellante in violazione del termineperentorio previsto, a pena di decadenza, dall’art. 32 del d. lgs. n.546/1992 perché, secondo il ricorrente, il secondo comma dell’art. 58 delmedesimo d.lgs. non consente la produzione in appello di documentiprodotti tardivamente in primo grado, a meno che essi non sianocaratterizzati dal requisito della novità.1.1 Il motivo è infondato.1.2 La censura fa riferimento al testo dell’art.58 (Nuove prove inappello) del D.Lgs.546/1992, anteriore alla sua novellazione ad opera delD.Lgs. n.220/2023, che per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggisulla disciplina transitoria di cui all’art.4 comma 2 del D.Lgs.220/2023(vedi Corte Cost. n.36/2025 che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimitàcostituzionale del 2° comma cit., nella parte in cui prescrive che leNumero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb, del medesimo decreto siapplicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giornosuccessivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cuiprimo grado sia instaurato successivamente alla sua entrata in vigore),continua ad applicarsi ai giudizi di appello il cui primo grado, come nelcaso di specie, sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore del DecretoLegislativo n. 220/2023.

Il discrimine è, quindi, rappresentato dalmomento di instaurazione del giudizio di merito, sicché per i processiintrodotti in primo grado anteriormente al 4 gennaio 2024 deve continuarea trovare applicazione la versione previgente dell’art. 58, anche ai fini delsuccessivo controllo di legittimità da parte della Suprema Corte.1.3 Ciò, anche nel caso in cui il relativo ricorso in cassazione sia statodepositato, come nella fattispecie concreta, dopo il 4 gennaio 2024,dovendosi così interpretare, in virtù del principio affermato dalla CorteCostituzionale nella predetta sentenza, l’art. 4 comma 2 cit. che, prevede,invece, testualmente l’applicazione dell’art. 1, 1 comma lett bb), ossiadell’art. 58 novellato, ai giudizi instaurati in Cassazione il giornosuccessivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.1.4 In ragione di tale doverosa precisazione in ordine all’applicabilità algiudizio in esame dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 neltesto vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 30dicembre 2023, n. 220, occorre evidenziare che nel processo tributario,come recentemente ribadito da questa Corte (vedi Cass.25577/25; vedianche Cass.27265/2024, Cass.24646/24), è consentita la produzione dinuovi documenti in grado di appello, anche se tali documenti fossero giàesistenti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.

Latardiva produzione di documenti in primo grado non preclude la loroutilizzabilità nel successivo giudizio di appello, poiché nel processotributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolod'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 25,Numero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , senza che le parti abbiano la possibilità diritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi contenuta è daritenersi acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio diimpugnazione.1.5 Nel caso di specie, il giudice di appello si è correttamente uniformatoa tale principio di diritto, ritenendo ammissibile in appello ai sensi dell’art.58 2° comma cit., la produzione da parte dell’Agenzia delle Entrate delladocumentazione, tardivamente dimessa in primo grado, concernente lanotificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sotteso allacartella impugnata dal contribuente, per poi affermare, sulla scorta di taleproduzione, la rituale notificazione di siffatto prodromico.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4) c.p.c., assumendo che il giudice di appello avevaomesso di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza della notificazionedell’avviso di liquidazione.2.1 Anche questo motivo è infondato.2.2 A questo proposito, occorre evidenziare che nella sentenzaimpugnata si legge espressamente: “Quanto alla notifica dell’attoprodromico alla cartella, sulla base di quanto sopra, la Corte ritiene che,l’avviso di liquidazione risulta regolarmente notificato con deposito allacasa comunale il data 14/09/2019 fino alla data del 21/9/2019.

La stessaaffissione è stata notificata al contribuente in data 13/9/2019”.2.3 E’, quindi, evidente che la CGT di 2° grado si sia espressamentepronunciata sull’eccepita inesistenza dell’avviso di liquidazione conmotivazione non apparente, essendo chiaramente esposto l’iter logico-giuridico con cui i giudici di appello hanno ritenuto di rigettare l’eccezionedel contribuente, considerato che per orientamento consolidato di questaCorte (vedi tra le più recenti Corte Cass. civ., Sez.

V, Ordinanza,27/05/2025, n. 14099) gli estremi della nullità processuale della sentenza,Numero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, sonointegrati quando, diversamente dal caso in esame, non sia possibileindividuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionalealla sua comprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione.2.4 Nessuna omessa pronuncia, quindi, sul relativo motivo formulatodalla ricorrente in appello, considerato che la sentenza impugnata si èfatta carico di esaminare la documentazione relativa alla notificazionedell’avviso di liquidazione, ritenendola rituale con conseguente rigettoimplicito dell’eccepita inesistenza.3.

In definitiva, il ricorso va rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, di Euro 500,00 a titolo di compenso,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
f. dall’ [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 5851/2024 depositata il 01/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (ADE) avverso la sentenza diprimo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuenteavverso la cartella di pagamento, con cui gli veniva intimato il pagamentoNumero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026di un avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro di un attogiudiziario, ritenendo che non fosse stata offerta la prova dellanotificazione dell’atto di imposizione presupposto, in considerazione dellatardiva produzione in primo grado della documentazione volta adimostrarla.2. Il giudice di appello fondava la propria decisione di accoglimento,ritenendo che l’ADE avesse offerto tempestivamente in appello la provadella notificazione dell’atto presupposto nel rispetto dell’art. 58 del D.Lgs.546/92 e affermando, inoltre, la ritualità di tale notificazione.3. Avverso la pronuncia di 2° grado è insorto il contribuente con ricorsoin cassazione, affidandosi a due motivi.4. L’ADE resiste con controricorso.5. L’agente della riscossione non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, il contribuente censura, sotto il profilodi cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la sentenza di 2° grado, assumendo che ilgiudice di appello aveva erroneamente ritenuto ammissibile la produzionedocumentale effettuata da parte appellante in violazione del termineperentorio previsto, a pena di decadenza, dall’art. 32 del d. lgs. n.546/1992 perché, secondo il ricorrente, il secondo comma dell’art. 58 delmedesimo d.lgs. non consente la produzione in appello di documentiprodotti tardivamente in primo grado, a meno che essi non sianocaratterizzati dal requisito della novità.1.1 Il motivo è infondato.1.2 La censura fa riferimento al testo dell’art.58 (Nuove prove inappello) del D.Lgs.546/1992, anteriore alla sua novellazione ad opera delD.Lgs. n.220/2023, che per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggisulla disciplina transitoria di cui all’art.4 comma 2 del D.Lgs.220/2023(vedi Corte Cost. n.36/2025 che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimitàcostituzionale del 2° comma cit., nella parte in cui prescrive che leNumero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb, del medesimo decreto siapplicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giornosuccessivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cuiprimo grado sia instaurato successivamente alla sua entrata in vigore),continua ad applicarsi ai giudizi di appello il cui primo grado, come nelcaso di specie, sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore del DecretoLegislativo n. 220/2023. Il discrimine è, quindi, rappresentato dalmomento di instaurazione del giudizio di merito, sicché per i processiintrodotti in primo grado anteriormente al 4 gennaio 2024 deve continuarea trovare applicazione la versione previgente dell’art. 58, anche ai fini delsuccessivo controllo di legittimità da parte della Suprema Corte.1.3 Ciò, anche nel caso in cui il relativo ricorso in cassazione sia statodepositato, come nella fattispecie concreta, dopo il 4 gennaio 2024,dovendosi così interpretare, in virtù del principio affermato dalla CorteCostituzionale nella predetta sentenza, l’art. 4 comma 2 cit. che, prevede,invece, testualmente l’applicazione dell’art. 1, 1 comma lett bb), ossiadell’art. 58 novellato, ai giudizi instaurati in Cassazione il giornosuccessivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.1.4 In ragione di tale doverosa precisazione in ordine all’applicabilità algiudizio in esame dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 neltesto vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 30dicembre 2023, n. 220, occorre evidenziare che nel processo tributario,come recentemente ribadito da questa Corte (vedi Cass.25577/25; vedianche Cass.27265/2024, Cass.24646/24), è consentita la produzione dinuovi documenti in grado di appello, anche se tali documenti fossero giàesistenti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado. Latardiva produzione di documenti in primo grado non preclude la loroutilizzabilità nel successivo giudizio di appello, poiché nel processotributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolod'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 25,Numero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , senza che le parti abbiano la possibilità diritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi contenuta è daritenersi acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio diimpugnazione.1.5 Nel caso di specie, il giudice di appello si è correttamente uniformatoa tale principio di diritto, ritenendo ammissibile in appello ai sensi dell’art.58 2° comma cit., la produzione da parte dell’Agenzia delle Entrate delladocumentazione, tardivamente dimessa in primo grado, concernente lanotificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sotteso allacartella impugnata dal contribuente, per poi affermare, sulla scorta di taleproduzione, la rituale notificazione di siffatto prodromico.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4) c.p.c., assumendo che il giudice di appello avevaomesso di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza della notificazionedell’avviso di liquidazione.2.1 Anche questo motivo è infondato.2.2 A questo proposito, occorre evidenziare che nella sentenzaimpugnata si legge espressamente: “Quanto alla notifica dell’attoprodromico alla cartella, sulla base di quanto sopra, la Corte ritiene che,l’avviso di liquidazione risulta regolarmente notificato con deposito allacasa comunale il data 14/09/2019 fino alla data del 21/9/2019. La stessaaffissione è stata notificata al contribuente in data 13/9/2019”.2.3 E’, quindi, evidente che la CGT di 2° grado si sia espressamentepronunciata sull’eccepita inesistenza dell’avviso di liquidazione conmotivazione non apparente, essendo chiaramente esposto l’iter logico-giuridico con cui i giudici di appello hanno ritenuto di rigettare l’eccezionedel contribuente, considerato che per orientamento consolidato di questaCorte (vedi tra le più recenti Corte Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,27/05/2025, n. 14099) gli estremi della nullità processuale della sentenza,Numero registro generale 7502/2025Numero sezionale 8291/2025Numero di raccolta generale 8292/2026Data pubblicazione 02/04/2026per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, sonointegrati quando, diversamente dal caso in esame, non sia possibileindividuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionalealla sua comprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione.2.4 Nessuna omessa pronuncia, quindi, sul relativo motivo formulatodalla ricorrente in appello, considerato che la sentenza impugnata si èfatta carico di esaminare la documentazione relativa alla notificazionedell’avviso di liquidazione, ritenendola rituale con conseguente rigettoimplicito dell’eccepita inesistenza.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, di Euro 500,00 a titolo di compenso,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia