Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17666/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NUFUE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alli art 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e a quello previsto dall'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente con unico motivo articolato la illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale per la detenzione illecita di sostanza stupefacenti per finalità di spaccio, alli inosservanza dei criteri di legge per la individuazione del trattamento sanzionatorio e in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche oltre che al disconoscimento dell'unicità del disegno criminoso è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame a fol 3 e 4 gli elementi probatori sulla cui base ha ritenuto la detenzione ai fini di spaccio di 6,30 gr di marijuana, suddivisa in cinque involucri, e di un gr.1 di cocaina suddiviso in due involucri, la congruità della pena e non meritevolezza della concessione della diminuente richiesta in quanto non ha mostrato alcuna resipiscenza né distacco dal contesto criminale di riferimento (fol 5).

Parimenti è stata correttamente esclusa la continuazione in quanto la detenzione della sostanza stupefacente è stata occasionalmente accertata nel contesto in cui l'imputato ha posto in essere comportamenti illeciti di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei Carabinieri che lo avevano sottoposto a controlli su strada.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] F rr DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NUFUE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alli art 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e a quello previsto dall'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente con unico motivo articolato la illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale per la detenzione illecita di sostanza stupefacenti per finalità di spaccio, alli inosservanza dei criteri di legge per la individuazione del trattamento sanzionatorio e in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche oltre che al disconoscimento dell'unicità del disegno criminoso è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame a fol 3 e 4 gli elementi probatori sulla cui base ha ritenuto la detenzione ai fini di spaccio di 6,30 gr di marijuana, suddivisa in cinque involucri, e di un gr.1 di cocaina suddiviso in due involucri, la congruità della pena e non meritevolezza della concessione della diminuente richiesta in quanto non ha mostrato alcuna resipiscenza né distacco dal contesto criminale di riferimento (fol 5). Parimenti è stata correttamente esclusa la continuazione in quanto la detenzione della sostanza stupefacente è stata occasionalmente accertata nel contesto in cui l'imputato ha posto in essere comportamenti illeciti di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei Carabinieri che lo avevano sottoposto a controlli su strada. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] F rr DEPO
Sentenza Cassazione n. 17666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris