CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 15-03-2021 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le pronunce consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2021, il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 4 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A), a lui ascritto per non aver rispettato, quale socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Brescia il 14 maggio 2009, fatto accertato in [OSCURATO:SOCIETA] il 27 settembre 2014. Con la medesima sentenza, il Tribunale dichiarava altresì non doversi procedere per prescrizione in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies comma 6 del d. Igs. n. 231 del 2001, addebitato al capo B alla società [OSCURATO:PERSONA], cui era stato contestato di non aver impedito la commissione del reato ascritto al socio amministratore, non avendo adottato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie. 2. Avverso la sentenza del Tribunale lombardo, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha sollevato un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione degli art. 160, comma 1, cod. pen. e 22 commi 2 e 4 del d. Igs. n. 231 del 2001, osservando che il Tribunale, nel dichiarare estinto l'illecito amministrativo, non ha considerato che la prescrizione era stata interrotta dal decreto di citazione a giudizio, emesso in data 23 agosto 2018, e che l'art. 60 del d. Igs. n. 231 del 2001 non preclude la celebrazione del procedimento quando, prima del decorso del termine di prescrizione del reato presupposto, sia stata effettuata la contestazione all'ente dell'illecito, con la conseguenza che la prescrizione del reato presupposto non avrebbe dovuto determinare l'estinzione anche dell'illecito amministrativo, poiché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nei confronti della persona giuridica, ai sensi dell'art. 22 del d. Igs. n. 231 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Come correttamente rilevato sia dal Procuratore generale presso la Corte territoriale nel suo ricorso, sia dal Procuratore generale presso questa Corte, qualora si proceda in materia di responsabilità amministrativa degli enti, la eventuale declaratoria di prescrizione del reato contestato alla persona fisica non incide sulla perseguibilità dell'illecito amministrativo ascritto alla società. Deve richiamarsi in proposito il contenuto dell'art. 22 del d. Igs. n. 231 del 2001, il cui comma 1 prevede che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, con la precisazione (comma 2) che interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59; il comma 3 dell'art. 22 dispone inoltre che, per effetto dell'interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione, stabilendo infine il comma 4 della medesima norma che, se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il reato. Quanto all'ulteriore previsione di cui all'art. 60 del d. Igs. n. 231 del 2001 ("non può procedersi alla contestazione di cui all'art. 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione"), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018, Rv. 273085 e Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, Rv. 255415) ha già precisato che tale norma comporta che l'estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all'accusa di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, ma non impedisce di portare avanti il procedimento già incardinato, trovando applicazione rispetto all'illecito amministrativo le cause interruttive della prescrizione previste dal codice civile, con la conseguenza che la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti dell'ente. 2. Pertanto, in presenza di una disciplina speciale per la prescrizione della sanzione amministrativa, che può seguire un binario diverso e autonomo rispetto a quello che concerne il reato presupposto, deve ribadirsi che, nel caso di specie, la declaratoria di estinzione del reato ascritto alla persona fisica rimane senz'altro valida, essendo decorso in tal caso il termine quinquennale di prescrizione rispetto alla data del fatto, risalente al 27 settembre 2014, mentre, stante il peculiare meccanismo delineato dall'art. 22 del d. Igs. n. 231 del 2001, risulta illegittima la contestuale dichiarazione da parte del Tribunale di prescrizione anche dell'illecito amministrativo contestato alla società, stante l'effetto interruttivo ricollegabile alla contestazione dell'illecito, avvenuta nei confronti dell'ente con il decreto di citazione a giudizio del 23 agosto 2018. 3. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata quindi senza rinvio limitatamente alla sola declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo ascritto alla persona giuridica, dovendosi disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ult