CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Filippo PUGLISI per due rapine, ma nel contempo lo assolveva per un terzo reato di rapina, rideterminando conseguentemente la pena inflitta. 2. Propone ricorso Filippo PUGLISI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte (perizia su uno scooter) e conseguente vizio motivazionale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. Anche recentemente (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale «rappresenta, invero, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)». Successivamente le stesse Sezioni Unite hanno affermato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Anche da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che nell'art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). Nel caso di specie, dall'ampia e logica motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che - nella insindacabile ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito - la perizia sollecitata non avrebbe avuto una valenza decisiva, risultando solido il quadro probatorio a carico dell'imputato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]1essini D'Agostini i'79-3‘