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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01934/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:IRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso, riportandosi alla memoria depositata.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in clifesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 marzo 2023 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza dei Tribunale di Tivoli del 16.12.2014 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda con pena sospesa, in ragione dell'inosservanza del termine per impugnare.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 548, comma 3, e 99 cod.proc.pen. per omessa notifica dell'estratto contumaciale anche al difensore e conseguente tempestività dell'appello.

Si assume che la Corte d'appello, nell'affermare che non vi era la necessità di effettuare la notifica dell'estratto contumaciale al difensore, é incorsa in un chiaro vizio di legittimità in base all'interpretazione dell'ari:. 548, comma 3, cod.proc.pen. in quanto tra i diritti dell'imputato che si estendono al difensore vi é anche quello di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applitazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod.pen. in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. in quanto la Corte d'appello ha errato nel non dichiarare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che nella specie il termine di impugnazione di quarantacinque giorni della sentenza di pr mo grado decorra dalla notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato avvenuta in data 9.9.2022 a fronte di un atto di appello presentato il 29.11.2022.

Non può invero ritenersi, come sostenuto nel ricorso, che detta notificazione sia prevista anche per il difensore. !) Va rilevato che é stata altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza al solo imputato contumace, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost..

Nessuna violazione del diritto di difesa deriva, infatti, in tal caso, dalla mancata previsione della notifica al difensore, dal momento che questi, per proporre impugrazione, dev'essere munito di mandato specifico che solo l'imputato può conferirgli, secondo il dettato dell'art. 571, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 660 del 06/03/1995, Rv. 201055).

2. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:IRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in clifesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 marzo 2023 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza dei Tribunale di Tivoli del 16.12.2014 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda con pena sospesa, in ragione dell'inosservanza del termine per impugnare. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 548, comma 3, e 99 cod.proc.pen. per omessa notifica dell'estratto contumaciale anche al difensore e conseguente tempestività dell'appello. Si assume che la Corte d'appello, nell'affermare che non vi era la necessità di effettuare la notifica dell'estratto contumaciale al difensore, é incorsa in un chiaro vizio di legittimità in base all'interpretazione dell'ari:. 548, comma 3, cod.proc.pen. in quanto tra i diritti dell'imputato che si estendono al difensore vi é anche quello di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applitazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod.pen. in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. in quanto la Corte d'appello ha errato nel non dichiarare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che nella specie il termine di impugnazione di quarantacinque giorni della sentenza di pr mo grado decorra dalla notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato avvenuta in data 9.9.2022 a fronte di un atto di appello presentato il 29.11.2022. Non può invero ritenersi, come sostenuto nel ricorso, che detta notificazione sia prevista anche per il difensore. !) Va rilevato che é stata altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza al solo imputato contumace, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.. Nessuna violazione del diritto di difesa deriva, infatti, in tal caso, dalla mancata previsione della notifica al difensore, dal momento che questi, per proporre impugrazione, dev'essere munito di mandato specifico che solo l'imputato può conferirgli, secondo il dettato dell'art. 571, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 660 del 06/03/1995, Rv. 201055). 2. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della ca
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