CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 22075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21377/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IENNACO C., elettivamente domiciliatain ROMA P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDANIELA GIORDANO -controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: Vendita - Azienda -Avviamento R.G.N. 21377/2019 Ud. 07/06/2023PU Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 904/2019 depositata il 08/02/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; udito per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso uditiper i resistenti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] rone e [OSCURATO:PERSONA] , che hannoconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che questi ultimi avevano ceduto alla prima, in data 19 dicembre 2005, un’azienda-farmacia e che da successive verifiche era emerso che l’avviamento dell’azienda era inferiore a quello effettivo, chiese lacondanna dei convenuti medesimi al risarcimento dei danni nonché alla restituzione della differenza tra il corrispettivo versato ed il valore effettivo dell’azienda. 2. Costituitisi regolarmente i convenuti il tribunale di Roma con sentenza n. 16.335 del27 agosto 2012 respinse la domanda, ritenendo applicabile alla fattispecie, non la disciplina generale sull'inadempimento, bensì la disciplina dettata per la compravendita dagli artt. 1490 segg. c.c., e conseguentemente ritenendo che le domande formulate fossero precluse per intervenuta decadenza e comunque prescrizioneex art. 1495 c.c. Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 3 di 11 3. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto), disattese il gravame, confermando l’impianto argomentativo della decisione di prime cure, e quindi affermando che: − correttamente i l Tribunale aveva ricondotto la fattispecie nell’ambito non della disciplina generale dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c. bensì d ella disciplina della compravendita; − la non corretta indicazione dell’avviamento in sede di compravendita costituiva profilo inerente non ai vizi della cosa venduta – non costituendo l’avviamento elemento essenziale dell’azienda – bensì di mancanza di qualità promesse, ove oggetto di specifica pattuizione in sede negoziale, tale da poter fondare ex art. 1497 c.c. l’azione di risoluzione del contratto; − dovendosi, conseguentemente, qualificare tutte le domande formulate dall’appellante – compresa quella di parziale restituzione del prezzo -come domande di natura risarcitoria, le stesse dovevano ritenersi precluse dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., emergendo dagli atti che, ai fini dell’operatività della decadenza, la scoperta del minor avviamento era avvenuta al più tardi nel dicembre 2008 e che, ai fini dell’operatività della prescrizione, la consegna del bene risaliva al 2007. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 4 di 11 IENNACO C. (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]). Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Fissata inizialmente per la definizione nelle forme dell’art. 380- bis c.p.c. in relazione all’art. 375, primo comma, n. 5), c.p.c., all’esito dell’adunanza camerale del 3 febbraio 2021– in vista della quale parte ricorrente aveva depositato memoria -la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 6. Parte controricorrente ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1495, 1492, 1453, 1218, 2935, 2946 c.c., 12 e 14 disp. prel. c.c. Il ricorso, dopo avere rimarcato ripetutamente il fatto che tutte le domande originariamente azionate costituivano domande meramente risarcitorie, non essendo mai stata formulata domanda di risoluzione contrattuale, deduce che la Corte capitolina avrebbe erroneamente ritenuto applicabili i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art.1497 c.c. La ricorrente critica le conclusioni raggiunte sul punto dalla decisione impugnata ed argomenta che la lettera dell’art. 1497 c.c., nel richiamare espressamente al proprio secondo comma, l’applicabilità dei suddetti termini alla sola azione di risoluzione, verrebbe invece Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 5 di 11 implicitamente ad escludere dall’operatività dei termini stessi l’azione di risarcimento. Tale ultima azione - conclude parte ricorrente al termine di un diffuso percorso argomentativo –dovrebbe conseguentemente essere fattarientrare nell’ambito della disciplina generale dell’inadempimento, rimanendo perciò soggetta al solo termine ordinario decennale di prescrizione. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 1497, 1495, 1492, 1453, 1218, 2935, 2946 c.c., 12 e 14 disp. prel. c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che, in ogni caso , erroneamente la Corte capitolina avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie concretala disciplina dettata dall’art. 1497 c.c. Contesta il ricorso sia che l’ipotesi della cessione dell’azienda possa essere ricondotta nell’alveo della compravendita - non potendosi considerare “cosa” venduta né l’azienda in sé né il suo avviamento – sia, ulteriormente, che in relazione all’avviamento aziendale possa parlarsi di “uso cui la cosa è destinata” al fine di applicare l’art. 1497 c.c. Conclude, quindi, il ricorso che alla fattispecie doveva comunque trovare applicazione la disciplina generale dell’inadempimento e pertanto, ancora una volta, la prescrizione ordinaria decennale. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, non ricondotto ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360, c.p.c., i controricorrenti ripropongono le deduzioni già formulate in sede di appello in ordine alla inammissibilità di detto gravame per violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 6 di 11 Il ricorso incidentale si duole del fatto che la Corte territoriale, pur evidenziando in premessa della motivazione la genericità del gravame e l’assenza di specifiche contestazioni, abbia poi respinto l’appello nel merito, anziché dichiararne la inammissibilità. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte capitolina, invero, nella propria decisione si è pienamente conformata al principio – costantemente espresso da questa Corte – per cui i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36052 del 22/11/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 03/08/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977). Le argomentate considerazioni della ricorrente non valgono ad indurre ad un ripensamento di tale principio, risultando risolutiva, al riguardo, la considerazione per cui anche l’azione risarcitoria basata sulla deduzione della mancanza di qualità promesse viene a rientrare in ogni caso nell’alveo dei rimedi riconosciuti all'acquirente proprio dall’art. 1497 c.c., da ciò derivando che anche per tale azione, come per l’azione di risoluzione, vengono ad operare i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., riferibili a tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 03/08/2001), risultando invece esclusa dall’applicazione di tali termini unicamente la distinta ipotesi dell’aliud pro alio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013). 4.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 7 di 11 Anche in questo caso, infatti, la Corte d’appello capitolina si è conformata all’orientamento di questa Corte – che in questa sede si intende confermare – che ha qualificato l’avviamento come qualità immateriale dell’azienda stessa, che può essere promessanel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all’art. 1497 c.c., in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell’azione di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492, ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 08/03/2013). Le argomentazioni della ricorrente –comunque idonee ad escludere la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. – non valgono tuttavia ad indurre l a revisione di un orientamento che, peraltro, si mostra ormai costante e stabile (come dimostra la progressione di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11130 del 15/05/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26299 del 2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25317 del 2019). Non vale argomentare che la decisione di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26299 del 2010 è da intendersi riferita escl us ivamente al profilo tributario, dal momento che la decisione in questione si è basata sull’affermazione generale –del tutto meritevole di condivisione - per cui “l'avviamento, pur avendo un valore patrimoniale e come tale iscritto in bilancio, non è un bene ne' un diritto, bensì una qualità della azienda, e precisamente la capacità della stessa di dare profitti”, e ciò in quanto “il valore della azienda è superiore al valore dei singoli beni che la compongono, e la differenza è data dalla gestione ed organizzazione unitaria dei fattori di impresa, che consentono una redditività più o meno elevata”, ricostruzione che, come è dato vedere, Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 8 di 11 offre una definizione di avviamento che esorbita dai meri profili tributari, fermo il valore nomofilatticogenerale di tutte le pronun ce di questa Corte. Non vale neppure argomentare –come pure tenta di fare il ricorso – che Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 08/03/2013 si sarebbe limitata ad escludere l’applicabilità dell’azione di riduzione ex art. 1492 c.c., avendo invece questa Corte in quell’occasione espressamente affermato – quale passaggio fondamentale e non incidentale del percorso motivazionale –che “l'avviamento non può essere concepito se non come una qualità, la quale, sebbene non essenziale (per la ragione pure in precedenza ricordata), ben può essere promessa (…) con gli effetti previsti, però, dai soli artt. 1453 -1458 richiamati dall'art.1497 c.c., e non anche dall'art. 1492 c.c.”, così espressamente riconducendo il tema dell’avviamento nell’alveo dell’art. 1497 c.c., sempre a condizione che lo stesso possa ritenersi qualità “promessa”, e cioè oggetto di specifico impegno del venditore. Corretto è argomentare, come fa la ricorrente, che l’avviamento non è un bene, ma tale affermazione – peraltro già fatta propria in passato da questa Corte ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 08/03/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26299 del 2010)– altro non fa se non confermare i principi già da tempo espressi: l’avviamento non costituisce un bene bensì una qualità della universitas azienda, e cioè la capacità di quest’ultima di produrre un reddito superiore a quello ordinario - e cioè al reddito mediamente atteso per il settore in cui l’impresa cui l’azienda medesima è riconducibile opera - traducendosi , quindi, detto avviamento in una differenza tra il valore attribuito al complesso aziendale rispetto a quello che costituirebbe il suo mero valore contabile, non senza dimenticare che tale valore può essere positivo, ma anche negativo (c.d. avviamento negativo o badwill). Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 9 di 11 Proprio tale ricostruzione, tuttavia, ben fa intendere che l’avviamento, proprio perché non costituisce un bene ma una caratteristica di un particolare complesso di beni – e cioè l’azienda – può essere ricondotto –ove espressamente contemplato dalle parti in sede di cessione dell’azienda –tra le “qualità promesse” di cui all’art.1497 c.c., potendosi osservare –anche in riscontro alle argomentazioni della ricorrente -che, nel caso dell’azienda, non vi sono ragioni per non estendere il concetto di “uso” alla redditività, cioè, appunto, alla capacità dell’apparato aziendale di produrre un reddito, in piena coerenza con la natura dell’attività imprenditoriale. 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, risultando conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato. 6.Dal rigetto deriva la condanna della ricorrent e alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti. 7. Quanto alla richiesta – formulata dai controricorrenti - di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, la stessa non può trovare accoglimento, alla luce del principio, affermato sempre da questa Corte, per cui non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte, con la conseguenza che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21031 del 18/10/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26195 del 06/12/2011). Sez. S2 -R.G. 21377/2019 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 10 di 11 Situazione che ricorre nel caso di specie, nel quale le espressioni oggetto di segnalazione – inerenti ad una operazione di falsificazione dei bilanci della farmacia ceduta - risultavano unicamente funzionali – seppure dall’unilaterale punto di vista della ricorrente – a corroborare sul piano fattuale le argomentazioni in ordine alla fondatezza del ricorso. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte, respinge il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrent e a rifondere a i contro ricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel