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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 35923/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 908/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.MESSINA n. 2173/2020, depositata il 24/04/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato le intimazioni di pagamento di importo di euro 530,62, 2.891,00 e 389,70, lamentando l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la carenza di motivazione degli atti e la decadenza dalla pretesa impositiva. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provato solo la spedizione degli atti, ma non anche gli adempimenti di cui all’art. 140 cod.proc.civ. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi affermata la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento.

Nella sentenza si legge «la notificazione ai sensi dell’art. 140, fermo il suo perfezionamento secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, si considera effettuata non solo con il compimento delle previste formalità, a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito.

Tale procedura, secondo questo giudicante, sembra corretta avendo l’ufficio dato prova della correttezza del proprio operato.

Dalle suesposte ragioni il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992». 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. 5.Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha depositato successiva memoria. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 6 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli art. 137 ss. cod.proc.civ., avendo il giudice di appello affermato la ritualità della notifica delle cartelle ex art. 140 cod.proc.civ., nonostante la mancata prova della spedizione della raccomandata di notizia del deposito dell’atto, in base alla sola argomentazione dell’irrilevanza della ricezione di tale raccomandata; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto proprio l’art. 19, comma 3, consente di impugnare, unitamente all’atto conseguenziale, quello prodromico, di cui sia stata omessa la notifica.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo, atteso che l’inammissibilità del ricorso di primo grado è derivata dalla ritenuta ritualità della notificazione dell’atto presupposto (cartelle) alle intimazioni impugnate.

2.1. Occorre premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, quanto alla contestata notifica degli atti presupposti alle intimazioni impugnate per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che richiama espressamente gli art. 137 ss. cod.proc.civ. (salvo gli specifici adattamenti espressamente previsti, tra cui, ad esempio, al comma 1, lett. a, la sostituzione dell’ufficiale giudiziario con i messi comunali o autorizzati dall’ufficio), «agli atti di causa esistono le copie delle relate di notifica delle propedeutiche cartelle depositate presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ.». 2.2.Va, pertanto, ricordato che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso (come quello di specie) di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale: avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass., Sez. 5, 11/11/2020, n. 25351; lo stesso principio è stato ribadito anche da Cass., Sez.

U.,15/04/2021, n. 10012, in ordine alla notifica a mezzo posta, così massimata: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito cd.

C.A.D., non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa).” Tale conclusione costituisce, peraltro, un ulteriore sviluppo della sentenza della Consulta n. 3 del 2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 140 cod. proc.civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Più precisamente, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.

In particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo: difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante del procedimento di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che fa fede sino a querela di falso.

Tuttavia, visto che, da un lato, la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, dall’altro, le raccomandate informative di cui all’art. 140 cod.proc.civ. sono spedite tramite il servizio postale, nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo,contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. cod.proc.civ., da spedire per raccomandata AR, ma non è in grado di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica.

Da tale premessa deriva la necessità della produzione in giudizio, a fronte della contestazione da parte del destinatario dell’atto, dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.

2.3. I principi richiamati comportano, dunque, l’erroneità della decisione in esame, che, peraltro, neppure afferma in modo certo la ritualità della notifica, limitandosi ad esprimere un giudizio in termini dubitativi («tale procedura…sembra corretta»), senza alcun accertamento in ordine all’avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.

Difatti, la sentenza conclude non che la procedura di notificazione è corretta, ma che «sembra» corretta, dopo una premessa confusa («la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ….si considera effettuata non solo con il compimento delle previste formalità, a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito»), senza descrivere in modo puntuale gli adempimenti posti in essere e prescindendo del tutto dalla produzione necessaria dell’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.

3. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 908/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.MESSINA n. 2173/2020, depositata il 24/04/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato le intimazioni di pagamento di importo di euro 530,62, 2.891,00 e 389,70, lamentando l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la carenza di motivazione degli atti e la decadenza dalla pretesa impositiva. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provato solo la spedizione degli atti, ma non anche gli adempimenti di cui all’art. 140 cod.proc.civ. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi affermata la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento. Nella sentenza si legge «la notificazione ai sensi dell’art. 140, fermo il suo perfezionamento secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, si considera effettuata non solo con il compimento delle previste formalità, a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito. Tale procedura, secondo questo giudicante, sembra corretta avendo l’ufficio dato prova della correttezza del proprio operato. Dalle suesposte ragioni il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992». 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. 5.Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha depositato successiva memoria. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 6 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli art. 137 ss. cod.proc.civ., avendo il giudice di appello affermato la ritualità della notifica delle cartelle ex art. 140 cod.proc.civ., nonostante la mancata prova della spedizione della raccomandata di notizia del deposito dell’atto, in base alla sola argomentazione dell’irrilevanza della ricezione di tale raccomandata; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto proprio l’art. 19, comma 3, consente di impugnare, unitamente all’atto conseguenziale, quello prodromico, di cui sia stata omessa la notifica. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo, atteso che l’inammissibilità del ricorso di primo grado è derivata dalla ritenuta ritualità della notificazione dell’atto presupposto (cartelle) alle intimazioni impugnate. 2.1. Occorre premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, quanto alla contestata notifica degli atti presupposti alle intimazioni impugnate per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che richiama espressamente gli art. 137 ss. cod.proc.civ. (salvo gli specifici adattamenti espressamente previsti, tra cui, ad esempio, al comma 1, lett. a, la sostituzione dell’ufficiale giudiziario con i messi comunali o autorizzati dall’ufficio), «agli atti di causa esistono le copie delle relate di notifica delle propedeutiche cartelle depositate presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ.». 2.2.Va, pertanto, ricordato che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso (come quello di specie) di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale: avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass., Sez. 5, 11/11/2020, n. 25351; lo stesso principio è stato ribadito anche da Cass., Sez. U.,15/04/2021, n. 10012, in ordine alla notifica a mezzo posta, così massimata: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito cd. C.A.D., non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa).” Tale conclusione costituisce, peraltro, un ulteriore sviluppo della sentenza della Consulta n. 3 del 2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 140 cod. proc.civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Più precisamente, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. In particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo: difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante del procedimento di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che fa fede sino a querela di falso. Tuttavia, visto che, da un lato, la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, dall’altro, le raccomandate informative di cui all’art. 140 cod.proc.civ. sono spedite tramite il servizio postale, nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo,contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. cod.proc.civ., da spedire per raccomandata AR, ma non è in grado di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica. Da tale premessa deriva la necessità della produzione in giudizio, a fronte della contestazione da parte del destinatario dell’atto, dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. 2.3. I principi richiamati comportano, dunque, l’erroneità della decisione in esame, che, peraltro, neppure afferma in modo certo la ritualità della notifica, limitandosi ad esprimere un giudizio in termini dubitativi («tale procedura…sembra corretta»), senza alcun accertamento in ordine all’avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Difatti, la sentenza conclude non che la procedura di notificazione è corretta, ma che «sembra» corretta, dopo una premessa confusa («la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ….si considera effettuata non solo con il compimento delle previste formalità, a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito»), senza descrivere in modo puntuale gli adempimenti posti in essere e prescindendo del tutto dalla produzione necessaria dell’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. 3. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda la regolamentazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza im
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