CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ORDINANZA del 21/07/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, in sede di rinvio conseguente alla cassazione da parte della I Sezione di questa Corte ( sent. n. 25212/2021) della precedente ordinanza del medesimo ufficio, ha annullato parzialmente, limitatamente alla sola circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen., contestata con riguardo al reato di cui al capo 2 della provvisoria imputazione, la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione per delinquere e di favoreggiamento della immigrazione clandestina, commessi in varie parti di Italia tra l'ottobre 2019 e il novembre 2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che ha svolto due motivi, con i quali denuncia violazione degli artt. 292 co. 2 lett. c) e 309 co. 9 cod. proc.pen. e vizi della motivazione, mancante o apparente, con riguardo alla valutazione sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. Sostiene la Difesa che il Tribunale del riesame, nel rinnovato giudizio, non ha risolto il problema della carenza di valutazione autonoma da parte del Giudice per le indagini preliminari, che aveva omesso di chiarire il ruolo dell'indagato e lo specifico apporto dato alla consorteria nella quale è inserito, né aveva fornito indicazioni riguardanti il concreto contributo finalizzato al favoreggiamento dell'immigrazione. Analoga censura attinge anche il vaglio delle esigenze cautelari. Cosicchè si sostiene che il Tribunale distrettuale non ha ottemperato al dictum della sentenza rescindente. 2.1. Con riferimento al profilo indiziario, la Difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha tentato di integrare la motivazione del G.I.P., per cercare di colmarne le palesi insufficienze, sulla base, tuttavia, di argomenti di natura congetturale, privi di confronto con le deduzioni difensive. Segue un vaglio critico degli argomenti spesi nella ordinanza impugnata con riguardo a singoli elementi fattuali valorizzati a sostengo del giudizio di gravità indiziaria, onde accreditarne l'inefficacia dimostrativa della partecipazione al sodalizio e alle condotte di favoreggiamento. 2.2. Quanto all'ambito cautelare, la Difesa ribadisce la denuncia di mancanza di valutazione autonoma da parte del G.I.P., rilevando che il Tribunale distrettuale ha omesso di esplicitare da quali punti della ordinanza genetica abbia tratto la autonoma valutazione da parte del G.I.P., che ha utilizzato la medesima formula per tutti gli indagati, senza focalizzare gli argomenti sul singolo indagato e, dunque, finendo per motivare in maniera congetturale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, fondando il pericolo di reiterazione su non meglio esplicate " modalità e circostanze " della condotta. Evidenzia, altresì, che il G.I.P., nell'ordinanza genetica, aveva ravvisato quale unica esigenza cautelare quella del pericolo di reiterazione, laddove il Tribunale del riesame ha invece riconosciuto anche il pericolo di fuga" in linea con la valutazione del G.I.P. del Tribunale di Catania", che, invece, non aveva convalidato il decreto di fermo proprio per non avere ravvisato il pericolo di fuga. Ancora, con riguardo alla scelta della misura, il Tribunale non ha indicato alcuna ragione concreta della insufficienza degli arresti domiciliari anche con i presidi elettronici, affidandosi anche in questo caso a una motivazione astratta e congetturale che non spiega perché il ricorrente debba rimanere in restrizione intramuraria, in violazione del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Nel giudizio rescindente che ha portato all'annullamento della precedente ordinanza del Tribunale distrettuale di Catania, la Corte di cassazione ha ravvisato vizi della motivazione attinenti a più profili, ovvero, per quanto attiene all'ambito indiziario: ha ritenuto non rispettata la prescrizione di cui all'art. 292 cod. proc. pen. poiché "la motivazione del provvedimento non fa menzione dell'eccezione sollevata dalla difesa in ordine al vizio dell'ordinanza genetica derivante dalla mancanza di un'autonoma valutazione degli indizi e delle specifiche cautelari che giustificavano in concreto la misura disposta". ha richiesto "un approfondimento della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi che sotto quello delle esigenze cautelari e, soprattutto, della scelta della misura cautelare necessaria", sottolineando la insufficienza, a tal fine, del rapporto di parentela con altri coindagati al fine di delineare il ruolo nell'ambito del contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA] rescindente ha ritenuto necessario chiarire la reale portata indiziante della circostanza che l'esercizio dallo stesso gestito fosse il luogo di ritrovo dei migranti, posta la distinzione concettuale di "luogo di ritrovo" e di "base logistica del sodalizio"; che meritassero di essere meglio giustificate "le affermazioni secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era "il principale destinatario degli accrediti provenienti dal traffico illecito", così come quella secondo cui l'acquisto di un'autovettura nel mese di gennaio 2020 era stato effettuato "per recupere i migranti in arrivo a Bari"; che fosse chiarito "perché la fiducia manifestata da [OSCURATO:PERSONA] nel poter chiedere un prestito all'odierno ricorrente e a suo figlio costituisca un dato indiziario della partecipazione all'associazione criminosa e non, piuttosto, del benessere economico del ricorrente e della sua amicizia con [OSCURATO:PERSONA]". 1.1.Con specifico riferimento, poi, al profilo cautelare, la Corte di cassazione ha richiesto un più concreto vaglio del pericolo di fuga, nella ordinanza annullata considerato solo in termini astratti, e anche della scelta della misura con specifico riferimento alla affermata inidoneità degli arresti domiciliari. 2.Cosi delimitato il perimetro valutativo del Tribunale del riesame di Catania, quale giudice del rinvio, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha assolto al compito che era stato demandato dal giudice di legittimità, sanando i vizi argomentativi segnalati nella sentenza rescindente, per le ragioni di seguito indicate. 2.1. Ebbene, il Tribunale distrettuale ha scrutinato, in primis, la doglianza difensiva relativa all'omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P., rilevando che questi, nell'ambito di un autonomo paragrafo, aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, e indicato i parametri valutativi utilizzati per la ricostruzione della piattaforma indiziaria e delle esigenze cautelari, secondo la a tecnica redazionale della c.d. motivazione per incorporazione (Sez. 5 n. 1304 del 24/09/2018). Quindi, ha enucleato le singole e specifiche circostanze dalle quali ha tratto il convincimento che il giudice per le indagini preliminari avesse adempiuto all'onere argomentativo imposto dalla legge. Si apprende, dunque, che il G.I.P. , dopo un preliminare inquadramento sull'origine del procedimento, riportando anche la richiesta del P.M., ha affrontato, autonomamente, i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, ed ha analizzato la specifica posizione del ricorrente, in relazione a entrambe le imputazioni a lui ascritte nella provvisoria incolpazione. Ha, quindi, fondato sulla analisi degli elementi raccolti nella scheda dell'indagato predisposta dalla polizia giudiziaria, e allegata alla richiesta cautelare, in specie sulle conversazioni intercettate sull'utenza intestata all'indagato, il giudizio di sussistenza di elementi indiziari gravi, significativi del ruolo di collettore delle rilevanti somme provenienti dall'illecito traffico di migranti. Annota, ancora, il Tribunale che il G.I.P. è giunto alla configurazione della Webaberia' gestita nel centro di Bari dall'indagato quale "base operativa" del sodalizio operante nel capoluogo pugliese sulla base di una specifica captazione telefonica (enucleata tra le molteplici dell'ampia platea di intercettazioni posta a disposizione dagli inquirenti), a dimostrazione della conoscenza degli atti; che, sempre dalle intercettazioni, specificamente individuate, ha tratto elementi significativi della consapevole partecipazione del ricorrente all'acquisto dell'autovettura utilizzata per recuperare i migranti in arrivo a Bari, circostanza, quest'ultima, emergente, ancora una volta, dal contenuto delle captazioni concernenti specificamente il coindagato Taib. 2.2. Cosicchè, dando conto degli elementi concreti sui quali ha fondato la propria valutazione, il Tribunale ha ritenuto che il G.I.P. avesse preso piena conoscenza degli atti del procedimento, quanto ai rapporti del ricorrente con altri indagati con ruoli primari nel contesto associativo, e avesse operato una rivalutazione critica degli elementi portati alla sua attenzione, pur se coincidente con quella del Pubblico Ministero. Anche con riguardo al profilo strettamente cautelare l'ordinanza impugnata ha sanato il vizio argomentativo rilevato dal Giudice di legittimità, dando atto degli argomenti utilizzati dal G.I.P. per giustificare il pericolo di recidiva, avendo fatto leva sulle connotazioni, gravi, della condotta, sulla appartenenza dell'indagato a una organizzazione criminale ramificata e strutturata quali elementi circostanziali deponenti nel senso di una adesione affatto occasionale a un progetto criminale finalizzato al cinico sfruttamento dei migranti, altresì, ponendo in evidenza l'assenza di elementi giustificativi, a fronte della presunzione di legge, di una possibile meno afflittiva misura cautelare. 2.3. Giova, ancora, evidenziare come il Tribunale non abbia mancato di richiamare - nel valutare il percorso argomentativo seguito dal giudice per le indagini preliminari - il condiviso orientamento secondo cui, pur dovendosi intendere il requisito dell'autonoma valutazione in senso epistemologico - vale a dire che l'autonoma valutazione deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria) - non può non considerarsi che "la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme" rispetto a quella operata dal Pubblico Ministero. In tale ottica, si ritiene che il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., sia compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame ( Sez. 5 - , n. 1304 del 24/09/2018 Cc. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 ). Si è precisato, infatti, che, "a prescindere dai casi in cui la c. d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie del provvedimento oggetto di gravame, che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, il provvedimento impugnato, condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal giudice autore del provvedimento impugnato: in tale seconda ipotesi, supponendo che il provvedimento contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale (Sez. 5 n. 1304 del 24/09/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275339). 3. Superato, dunque, con argomenti ragionevoli, oltre che giuridicamente corretti, il vaglio dell'autonomia della valutazione del giudice dell'ordinanza genetica, il Tribunale del riesame ha affrontato gli ulteriori profili critici segnalati con la sentenza rescindente. 3.1. Quanto alla gravità indiziaria, è stata ricostruita la vicenda emersa dalle indagini, in particolare frutto delle intercettazioni telefoniche e della collaborazione con la polizia turca che hanno consentito di individuare una rete di gruppi criminali transnazionali attivi in Grecia, Turchia ed Ucraina che gestiva i flussi migratori attraverso la rotta del Mediterraneo orientale; è stata inoltre individuata una cellula di trafficanti di nazionalità irachena e italiana nella città di Bari che accoglieva i clandestini indirizzandoli verso Ventimiglia, Torino e Milano, dove esistevano gruppi di referenti che li aiutavano a passare il confine nazionale, diretti verso la Francia, ovvero fornivano loro documenti contraffatti per la regolarizzazione della posizione in Italia, essendo stato anche appurata l'esistenza di un tariffario con importi variabili in relazione al tipo di documento richiesto. La filiera curdo-irachena che gestiva l'immigrazione clandestina lungo le rotte turco - elleniche trovava, quindi, espressione nella cellula operante nel capoluogo pugliese, promossa e coordinata dall'iracheno [OSCURATO:PERSONA], ( nipote del ricorrente) che si occupava di accogliere i migranti, provvedere alla loro sistemazione presso alloggi nella disponibilità del gruppo o locati da privati o agenzie immobiliari, della prosecuzione del viaggio e delle pratiche per ottenere i titoli di soggiorno. L'ordinanza impugnata ha, quindi, esaminato la posizione dell'indagato, come detto, titolare di una "kebabberia" nel centro di Bari, ritenendolo intraneo al sodalizio capeggiato dal nipote Taib, sul rilievo che, per quanto emerso, in particolare, dalle intercettazioni, i migranti, una volta giunti a Bari, si recavano presso l'esercizio commerciale del ricorrente, a seguito di appuntamento specificamente fissato con opportune indicazioni logistiche, prima di essere smistati nelle "safe house" presenti in città; inoltre, sempre le intercettazioni davano conto di una altra circostanza di assoluto rilievo, ovvero che spesso i migranti portavano anche il denaro nell'esercizio commerciale del ricorrente, denaro costituente il prezzo dovuto per 1"accoglienza' e lo 'smistamento'. In effetti, nella ordinanza cautelare sono segnalate alcune conversazioni intercettate nel febbraio/marzo 2020, contenenti specifici riferimenti ad appuntamenti finalizzati alla consegna di "soldi"; altre in cui sono i sodali ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) a concordare appuntamenti presso l'esercizio commerciale anche per la consegna di somme di danaro, circostanze che, a giudizio del Tribunale, rendono inconsistente la tesi difensiva circa la natura lecita della frequentazione della kebabberia da parte del figlio ( che curava anche lui la raccolta del denaro provento della illecita attività svolta dal gruppo) e del nipote del ricorrente, suoi congiunti entrambi coinvolti a pieno titolo nel sodalizio. Sono stati evidenziati i molteplici contatti con Taib, punto di riferimento della organizzazione curdo-irachena e la comunanza di interessi anche con altri sodali di spicco ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])„ emergente dalle captazioni in cui si fanno riferimenti all'autovettura acquistata congiuntamente da Taib e dal ricorrente onde destinarla al trasporto dei migranti. A tal fine, il Tribunale ha dato atto di come dalle conversazioni intercettate emerga il ruolo di autista del [OSCURATO:PERSONA], e ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che il prestito da questi chiesto proprio al Ghafour avesse radici nella comunanza di interessi illeciti, richiamando una specifica conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna. 3.2. In sintesi, il Tribunale, ha tratto la partecipazione del ricorrente al sodalizio attraverso un minuzioso esame del contenuto delle conversazioni, molteplici, per la verità, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, intercorse con numerosi sodali, tra cui il nipote Taib e il figlio Dara, detto Sarok, ma non solo, giacchè rilevano - ai fini della ricostruzione del ruolo del ricorrente quale diretto collaboratore del capo Taib e principale destinatario deli accrediti provenienti dal traffico illecito - anche conversazioni tra la coindagata [OSCURATO:PERSONA] e la madre, concludendo nel senso di un contributo dinamico del ricorrente alle attività del sodalizio, quale collettore degli introiti del traffico di clandestini, per avere posto a disposizione del sodalizio il proprio esercizio commerciale, da intendersi quale base logistica del sodalizio, poiché in tale luogo si incontravano i sodali, ivi approdavano i migranti prima di essere smistati, e lì venivano consegnate le somme di danaro costituenti il prezzo pagato dai migranti per organizzare il loro passaggio o la permanenza in Italia.Giova aggiungere che il Tribunale ha anche puntualmente confutato la tesi difensiva tendente a ricondurre le ragioni del prestito ad una compravendita commerciale, ponendo in evidenza i contradditori riscontri provenienti dalla produzione documentale di parte. 3.3. D'altro canto, le risultanze investigative ampiamente scrutinate dal Tribunale del riesame fondano ragionevolmente il profilo indiziario anche in ordine al reato contestato al capo 2, giacchè non può revocarsi in dubbio, per quanto si è richiamato finora, che, con la descritta condotta, il ricorrente abbia fornito un contributo concreto e causalmente rilevante per favorire l'immigrazione clandestina, con il porre a disposizione il proprio esercizio commerciale quale base operativa e luogo di ritrovo dei migranti e organizzandone il trasporto tramite il [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. A tali compiute argomentazioni la Difesa oppone deduzioni meramente contestative della ricostruzione probatoria offerta dal Tribunale, attingendo singoli aspetti del compendio investigativo, di cui non sarebbe stata adeguatamente spiegata la loro idoneità probatoria ovvero segnalando asserite contraddittorietà che, tuttavia, non si colgono nell'ottica unitaria nella quale debbono essere letti gli elementi raccolti dagli investigatori. In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5 n. 44341 del 13/05/2019, Rv. 277127 ). 4. Con riguardo, infine, al profilo cautelare, va premesso che la sentenza rescindente aveva demandato al Tribunale del riesame esclusivamente lo scrutinio delle esigenze correlate al pericolo di fuga, del resto ritenuto già nella ordinanza cassata. Premesso che in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (Sez. 1 n. 28525 del 08/09/2020 Rv. 279643), deve osservarsi che l'ordinanza impugnata ha posto in evidenza gli elementi effettivamente sintomatici della sussistenza della predetta esigenza, tali da obliterare il dato del risalente insediamento del ricorrente nel capoluogo pugliese, come segnalato dalla ordinanza rescindente, facendo leva, oltre che sul radicato inserimento in una organizzazione criminale operante in diversi Stati, sulla concreta gravità della condotta per avere posto a disposizione dell'associazione la base logistica a copertura dei traffici del sodalizio, anche sulla disponibilità, acclarata dalle indagini, di "mezzi, contatti e supporti logistici per rendersi agevolmente irreperibile". Va ricordato, in proposito, che, nella consolidata elaborazione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, i requisiti della concretezza e della attualità vanno accertati attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga. Ai fini dell'attualità di tale pericolo, non si richiede necessariamente l'esistenza di condotte materiali rivelatrici dell'inizio dell'allontanamento o comunque espressive di fatti ad esso prodromici. E' invece è sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (ex multis Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018 Rv. 273011; Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). 4.1. Infine, risulta ragionevolmente argomentata anche la scelta della misura cautelare di massimo rigore, anche in questo caso potendosi dire superata la criticità posta in evidenza dalla sentenza rescindente. Perfettamente congrua e razionale, infatti, l'osservazione che neppure gli arresti domiciliari, anche se presidiati, consentirebbero di frenare le spinte di possibile recidiva, in considerazione dei legami criminali del ricorrente con suoi stretti familiari, che non potrebbero essere recisi dalla restrizione domiciliare, in tal senso dovendosi rilevare la inconferenza della deduzione difensiva che punta sull'attuale status detentionis dei congiunti del ricorrente, trattandosi, appunto, di una evenienza del tutto contingente. 5. Ritiene, dunque, il Collegio che l'impugnata ordinanza sia correttamente allineata ai principi dettati nella sentenza di annullamento, avendo esplorato gli aspetti per i quali era stato richiesto un approfondimento valutativo, che è stato effettuato dal Tribunale del rinvio attraverso una più attenta contestualizzazione del ruolo associativo dell'indagato, con le conseguenze che ne derivano in merito alla valutazione sia delle esigenze cautelari che della misura applicabile. La motivazione del provvedimento impugnato è, dunque, esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, e, pertanto, supera il vaglio di legittimità, non sussistendo spazi per la rivisitazione della lettura delle vicende alla luce della alternativa ricostruzione proposta con il ricorso. Come è noto, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv.251761). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463). 5.1. Nell'ordinanza impugnata si dà atto adeguatamente della esistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., attraverso un razionale vaglio degli elementi indiziari raccolti dall'Accusa, così come delle ragioni del necessario ricorso alla misura di massimo rigore, e tanto è sufficiente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.