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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 30616/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA Si dà per fatta la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto del 23 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di C 655.976,59, quale profitto del reato ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000 ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

In esecuzione del decreto sono state sottoposte a sequestro una partecipazione societaria e la somma di C 38.000, giacente su diversi conti correnti.

Con l'ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il decreto genetico limitatamente alla somma di C 1.382,46 giacente sul conto corrente BCC di Roma e ne ha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto sussistente il fumus del reato ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, ha dichiarato inammissibile il riesame, limitatamente alla metà alle somme depositate su conto corrente cointestato con [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'indagato, e ha confermato nel resto il decreto genetico di sequestro preventivo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità del ricorso, per mancanza di interesse del ricorrente a dedurre l'illegittimità dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, limitatamente al 50% del saldo del rapporto bancario, cointestato con il coniuge, terzo estraneo al reato per cui si procede.

L'interesse all'impugnazione deriverebbe dalla circostanza che il sequestro è avvenuto sull'intero conto corrente e per la funzione pro vitam dell'assegno sociale.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 545, commi 2 e 8, cod. proc. civ., 2 e 3 Cost., 322 cod. proc. pen., relativamente all'intera esecuzione del decreto di sequestro preventivo sul saldo del conto corrente bancario acceso presso la BCC filiale di Aprilia, cointestato al ricorrente ed alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] e formato esclusivamente dalla somma dei ratei di assegno sociale percepiti dall'Inps.

La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui avrebbe definito il trattamento assistenziale «pensionistico» mentre si tratterebbe dell'assegno sociale; avendo il Tribunale del riesame riconosciuto che il rapporto di conto corrente è alimentato solo dai ratei dell'assegno sociale, le somme non sarebbero sequestrabili né pignorabili.

Si sottolinea, poi, che l'importo dell'assegno sociale di C 428,15 sarebbe inferiore a quello della pensione minima, pari ad C 690,42 per l'anno in corso, che costituirebbe una prestazione di assistenza volta a garantire il minimo vitale ed a reintegrare essenziali espressioni di vita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui deducono il vizio della motivazione al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen. 2.

È manifestamente infondato il primo motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge sulla dichiarata inammissibilità del riesame relativo ai beni di proprietà del coniuge del ricorrente.

2.1. Risulta dal ricorso (cfr. pag. 4) che sul conto corrente in sequestro sono accreditati gli assegni sociali percepiti dall'indagato e dalla moglie; correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'indagato non abbia alcun interesse all'impugnazione, limitatamente alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] perché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del riesame reale, e del successivo ricorso per cassazione, è costituito dalla restituzione del bene.

Cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata).

Cfr. nello stesso senso Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore.

2.2. Il ricorrente, pur se in presenza di un conto corrente cointestato, non può richiedere la restituzione delle somme per il terzo estraneo al reato, che ha un autonomo potere di impugnazione del decreto genetico, soprattutto ove rappresenti con l'impugnazione l'alterità della cosa. 3 n \

3. Il secondo motivo è infondato, poiché il Tribunale del riesame ha correttamente applicato le norme come interpretate dalla giurisprudenza.

3.1. È infondata la tesi del ricorrente dell'assoluta impignorabilità dell'assegno sociale perché l'art. 3 della legge n.335 del 1995 non la prevede ma dispone che «Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, prevede che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative).

3.2. La tesi applicata dal Tribunale del riesame è stata di recente confermata dalle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, con la sentenza del 24/02/2022, Cinaglia, di cui è nota allo stato solo la massima provvisoria, hanno risolto la seguente questione controversa: Se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett.

I), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

3.3. Anche in relazione al quantum da dissequestrare il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell'importo dell'assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 01).

Cfr. anche Sez. 6, n. 8822 del 08/01/2020, Iannuzzo, Rv. 278560 - 01, per cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non possono essere vincolati emolumenti retributivi o pensionistici che siano stati accreditati su conto bancario o postale, se non per gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale, quale limite generale stabilito in materia di pignorabilità dall'art. 545 cod. proc. civ. senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA Si dà per fatta la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto del 23 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di C 655.976,59, quale profitto del reato ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000 ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. In esecuzione del decreto sono state sottoposte a sequestro una partecipazione societaria e la somma di C 38.000, giacente su diversi conti correnti. Con l'ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il decreto genetico limitatamente alla somma di C 1.382,46 giacente sul conto corrente BCC di Roma e ne ha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto sussistente il fumus del reato ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, ha dichiarato inammissibile il riesame, limitatamente alla metà alle somme depositate su conto corrente cointestato con [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'indagato, e ha confermato nel resto il decreto genetico di sequestro preventivo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità del ricorso, per mancanza di interesse del ricorrente a dedurre l'illegittimità dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, limitatamente al 50% del saldo del rapporto bancario, cointestato con il coniuge, terzo estraneo al reato per cui si procede. L'interesse all'impugnazione deriverebbe dalla circostanza che il sequestro è avvenuto sull'intero conto corrente e per la funzione pro vitam dell'assegno sociale. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 545, commi 2 e 8, cod. proc. civ., 2 e 3 Cost., 322 cod. proc. pen., relativamente all'intera esecuzione del decreto di sequestro preventivo sul saldo del conto corrente bancario acceso presso la BCC filiale di Aprilia, cointestato al ricorrente ed alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] e formato esclusivamente dalla somma dei ratei di assegno sociale percepiti dall'Inps. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui avrebbe definito il trattamento assistenziale «pensionistico» mentre si tratterebbe dell'assegno sociale; avendo il Tribunale del riesame riconosciuto che il rapporto di conto corrente è alimentato solo dai ratei dell'assegno sociale, le somme non sarebbero sequestrabili né pignorabili. Si sottolinea, poi, che l'importo dell'assegno sociale di C 428,15 sarebbe inferiore a quello della pensione minima, pari ad C 690,42 per l'anno in corso, che costituirebbe una prestazione di assistenza volta a garantire il minimo vitale ed a reintegrare essenziali espressioni di vita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui deducono il vizio della motivazione al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen. 2. È manifestamente infondato il primo motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge sulla dichiarata inammissibilità del riesame relativo ai beni di proprietà del coniuge del ricorrente. 2.1. Risulta dal ricorso (cfr. pag. 4) che sul conto corrente in sequestro sono accreditati gli assegni sociali percepiti dall'indagato e dalla moglie; correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'indagato non abbia alcun interesse all'impugnazione, limitatamente alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] perché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del riesame reale, e del successivo ricorso per cassazione, è costituito dalla restituzione del bene. Cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata). Cfr. nello stesso senso Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore. 2.2. Il ricorrente, pur se in presenza di un conto corrente cointestato, non può richiedere la restituzione delle somme per il terzo estraneo al reato, che ha un autonomo potere di impugnazione del decreto genetico, soprattutto ove rappresenti con l'impugnazione l'alterità della cosa. 3 n \ 3. Il secondo motivo è infondato, poiché il Tribunale del riesame ha correttamente applicato le norme come interpretate dalla giurisprudenza. 3.1. È infondata la tesi del ricorrente dell'assoluta impignorabilità dell'assegno sociale perché l'art. 3 della legge n.335 del 1995 non la prevede ma dispone che «Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, prevede che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative). 3.2. La tesi applicata dal Tribunale del riesame è stata di recente confermata dalle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 24/02/2022, Cinaglia, di cui è nota allo stato solo la massima provvisoria, hanno risolto la seguente questione controversa: Se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. I), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione. 3.3. Anche in relazione al quantum da dissequestrare il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell'importo dell'assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 01). Cfr. anche Sez. 6, n. 8822 del 08/01/2020, Iannuzzo, Rv. 278560 - 01, per cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non possono essere vincolati emolumenti retributivi o pensionistici che siano stati accreditati su conto bancario o postale, se non per gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale, quale limite generale stabilito in materia di pignorabilità dall'art. 545 cod. proc. civ. senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
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