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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 35540/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23465-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1679/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23465 sez.

M3 - ud. 15-07-2021 -2- RITENUTO C H E 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rísarcímento dei dannì da ingiustificata rottura della promessa di matrimonio: secondo la ricorrente, pur dopo la formale promessa a seguito delle pubblicazioni, il Borrelli ha manifestato intenzíone dí non volersi più sposare, e lo avrebbe fatto senza valido motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza rivendicato il diritto alla refusione delle spese sostenute invano in vista del matrimonio, mentre il Borrelli, addebitando la responsabilità della rottura alla controparte, ha proposto domanda riconvenzionale, sempre per il pagamento di spese sostenute in vista del matrimonio. 2.-II Tribunale ha ritenuto legittima la revoca della promessa e dunque ha rigettato la domanda principale, ma ha anche ritenuto priva di fondamento quella riconvenzionale.

In appello si è dìscusso solo della prima, avendo il Borrelli rinunciato alla riconvenzionale, e la corte di secondo grado, pur rítenendo ín astratto non giustífícato il recesso, ha però rígettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo.

V'è controricorso del Borrelli [OSCURATO:PERSONA] 4.- L'unico motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione e violazione dell'articolo 2697 c.c.

La Corte di appello ha ritenuto sfornita di prova la tesi della ricorrente di avere sostenuto lei, in prima persona, le spese per il matrimonio: quanto ai mobili risultando invero che l'acquisto era stato fatto dal padre, e non v'era prova del rimborso da parte sua, e così per le altre spese, di cui non risultava traccia.

La ratio è contestata dalla ricorrente sostenendo una errata valutazione delle dichiarazioni rese dal padre e da altro teste, eccependo che la decisione è stata assunta senza consìderare altri elementi ìstruttori pur emersi, e che, infine, non era imposta la prova documentale del rimborso.

Il motivo è inammissibile.

A parte questa ultima censura, che però è fuorí dalla ratío della decisione ímpugnata, la quale non ha affatto ritenuto come indispensabile la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma ha stimato che non vi fosse comunque una prova sufficiente di tale atto; a parte ciò, il motivo si risolve nella contestazione della valutazione delle prove, che è giudizio rimesso al giudice dì merito, censurabile solo per difetto assoluto di motivazione, che però nella fattispecie non appare argomentato.

La censura, in sostanza, si risolve in una richiesta di rivalutazione e della prova, peraltro neanche supportata da elementi atti ad identificarne il contenuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 3200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA].

EniilcxrScoditti [OSCURATO:PERSONA] 1 9 NOV 2021 :^Cr-1 [OSCURATO:PERSONA]:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23465-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1679/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23465 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- RITENUTO C H E 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rísarcímento dei dannì da ingiustificata rottura della promessa di matrimonio: secondo la ricorrente, pur dopo la formale promessa a seguito delle pubblicazioni, il Borrelli ha manifestato intenzíone dí non volersi più sposare, e lo avrebbe fatto senza valido motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza rivendicato il diritto alla refusione delle spese sostenute invano in vista del matrimonio, mentre il Borrelli, addebitando la responsabilità della rottura alla controparte, ha proposto domanda riconvenzionale, sempre per il pagamento di spese sostenute in vista del matrimonio. 2.-II Tribunale ha ritenuto legittima la revoca della promessa e dunque ha rigettato la domanda principale, ma ha anche ritenuto priva di fondamento quella riconvenzionale. In appello si è dìscusso solo della prima, avendo il Borrelli rinunciato alla riconvenzionale, e la corte di secondo grado, pur rítenendo ín astratto non giustífícato il recesso, ha però rígettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo. V'è controricorso del Borrelli [OSCURATO:PERSONA] 4.- L'unico motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione e violazione dell'articolo 2697 c.c. La Corte di appello ha ritenuto sfornita di prova la tesi della ricorrente di avere sostenuto lei, in prima persona, le spese per il matrimonio: quanto ai mobili risultando invero che l'acquisto era stato fatto dal padre, e non v'era prova del rimborso da parte sua, e così per le altre spese, di cui non risultava traccia. La ratio è contestata dalla ricorrente sostenendo una errata valutazione delle dichiarazioni rese dal padre e da altro teste, eccependo che la decisione è stata assunta senza consìderare altri elementi ìstruttori pur emersi, e che, infine, non era imposta la prova documentale del rimborso. Il motivo è inammissibile. A parte questa ultima censura, che però è fuorí dalla ratío della decisione ímpugnata, la quale non ha affatto ritenuto come indispensabile la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma ha stimato che non vi fosse comunque una prova sufficiente di tale atto; a parte ciò, il motivo si risolve nella contestazione della valutazione delle prove, che è giudizio rimesso al giudice dì merito, censurabile solo per difetto assoluto di motivazione, che però nella fattispecie non appare argomentato. La censura, in sostanza, si risolve in una richiesta di rivalutazione e della prova, peraltro neanche supportata da elementi atti ad identificarne il contenuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 3200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. EniilcxrScoditti [OSCURATO:PERSONA] 1 9 NOV 2021 :^Cr-1 [OSCURATO:PERSONA]:
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