CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente si limita a riproporre una diversa e alternativa valutazione degli elementi posti dal decidente alla base del rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., come la distanza temporale dei reati, i differenti contesti territoriali, l'eterogeneità del delitto di evasione rispetto agli altri reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.