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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 06047/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 Ottobre 2020 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa contestato la pena concordata fra le parti pari a mesi sette di reclusione ed euro 340,00 di multa.

2. Contro detta sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione a mezzo difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale per avere il giudice disatteso la eccezione di nullità del' art. 415 bis c.p.p. per violazione del diritto di difesa per l'assenza di rituale traduzione degli atti facenti parte del fascicolo formati dall' autorità giudiziaria francese in lingua francese.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

Va premesso che ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis c.p.p.., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Occorre, quindi, evidenziare che in passato la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore). (Sez. 3, Sentenza n. 39193 del 18/06/2014 Cc. (dep. 24/09/2014 ) Rv. 260392 -

01. E', dunque, evidente che il vizio dedotto non può essere fatto valere in questa sede stante il chiaro dettato normativo di cui al richiamato art. 448 comma 2 bis c.p.p.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 Dicembre 2021 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 Ottobre 2020 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa contestato la pena concordata fra le parti pari a mesi sette di reclusione ed euro 340,00 di multa. 2. Contro detta sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione a mezzo difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale per avere il giudice disatteso la eccezione di nullità del' art. 415 bis c.p.p. per violazione del diritto di difesa per l'assenza di rituale traduzione degli atti facenti parte del fascicolo formati dall' autorità giudiziaria francese in lingua francese. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Va premesso che ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis c.p.p.., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Occorre, quindi, evidenziare che in passato la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore). (Sez. 3, Sentenza n. 39193 del 18/06/2014 Cc. (dep. 24/09/2014 ) Rv. 260392 - 01. E', dunque, evidente che il vizio dedotto non può essere fatto valere in questa sede stante il chiaro dettato normativo di cui al richiamato art. 448 comma 2 bis c.p.p. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 17 Dicembre 2021 Il consi
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