CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12849/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e / 1-2CAY SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9718/2018 R.G., proposto DA la "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "EUROPORTA di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in Cappanori (LU), in persona del socio amministratore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 20 settembre 2017 n. 1982/13/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 20 settembre 2017 n. 1982/13/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di quattro avvisi di accertamento per la TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla "EUROPORTA di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca il 13 febbraio 2015 n. 98/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse diritto all'esenzione dalla TIA per la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali nel ciclo di lavorazione, nonché per le aree adibite a stoccaggio e magazzino. Il ricorso è affidato a cinque motivi. La "EUROPORTA di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, 5 e 23 del regolamento TIA del Comune di Cappannori (LU), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 13 aprile 2004 n. 26, e successive modificazioni, 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che la contribuente avesse diritto all'esenzione totale dal pagamento della TIA per la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali nel ciclo di lavorazione, nonché per le aree adibite a stoccaggio e magazzino. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello della contribuente con una motivazione fondata sulla tipologia dei rifiuti esentabili in tutto o in parte da TIA (rifiuti assimilati/assimilabili o meno) in contrasto col dispositivo fondato sulle superfici non assoggettabili a TIA. 3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello senza alcuna argomentazione in ordine all'illegittimità ed alla disapplicazione del regolamento comunale.4. Con il quarto motivo, si denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 456 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "E", con riferimento alla disapplicazione del regolamento TIA del Comune di Capannori (LU), nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver disapplicato la normativa regolamentare, nonostante l'assimilazione quantitativa disposta dalla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Capannori (LU) il 13 aprile 2004 n. 28, in assenza di un nesso specifico e puntuale tra la supposta illegittimità del regolamento comunale ed il contenuto dell'atto impositivo. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello con motivazione meramente apparente, stante il rinvio per relationem alla motivazione di altra decisione che non risultava essere sovrapponibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte della rinunciante. 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.5 febbraio 2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE , Dott. [OSCURATO:PERSONA]