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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04064/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.308/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria secondo Grado d ella Campania n.3196/2023 depositata i l 16/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT di secondo grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei contribuenti avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il loro ricorso contro l’avviso di liquidazione per imposta di registro (qualificato dalla CGT di secondo grado avviso di rettifica e liquidazione) relativa ad un verbale di conciliazione davanti al giudice civile (in giudizio accertativo di usucapione).

2. ricorrono per cassazione i contribuenti con dieci motivi di gravame, come integrati da successiva memoria;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi , con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato.

2. Con il ricorso i contribuenti acriticamente reiterano i motivi dell’appello senza confrontarsi con le ragionidella sentenza impugnata («Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.», Sez. 1- , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01).

3. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio della motivazione della sentenza, apparente o incomprensibile (violazione degli art. 111 costituzione, 112, 132 cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.).

Il motivo è infondato in quanto la sentenza esprime i motivi della decisione affrontando, pur se sinteticamente, tutte le questioni proposte in appello e richiamando la decisione di primo grado, condivisa.

In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio no n incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello hanno risposto alle prospettazioni del gravame anche con il richiamo alla decisione di primo grado (doppia conforme).

3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio (violazione degli art. 29 e 14 del d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma. N. 4, cod. proc. civ.).

Il motivo, oltre che inammissibile per genericità , è infondato; nelle obbligazioni solidali non sussiste litisconsorzio necessario, in quanto le controversie sono scindibili (« In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario.»Cass.

Sez. 3, 28/11/2022, n. 34899, Rv. 666485 -02).

Del resto, nessuna prospettazione di inscindibilità delle controversie è stata prospettata.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti reiterano la problematica dell’inesistenza della notifica dell’atto fiscale in quanto in esso non sarebbe indicato il nome del mittente (violazione degli art. 137 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

La sentenza impugnata evidenzia la correttezza della notifica a mani proprie da parte del messo comunale.

La prospettazione del ricorso per cassazione risulta alquanto generica, non risultando chiaroneanche il tipo di invalidità richiesta; i ricorrenti si limitano a reiterare il motivo di impugnazione e aggiungono il vizio di motivazione della sentenza senza specificare dove e perché la sentenza sarebbe immotivata.

L’atto, comunque, ha raggiunto lo scopo (sanatoria valevole anche in ambito notificatorio impositivo) e non può ritenersi inesistente in quanto la notifica è intervenuta a mezzo del messo comunale ai contribuenti.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la nullità dell’avviso per la mancanza di sottoscrizione autografa, con la firma a stampa (violazione dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

Il motivo è inammissibile in quanto generico e reiterativo del motivo di appello senza confronto con la motivazione della decisione impugnata.

La sentenza evidenzia la regolare sottoscrizione dell’avviso da parte del direttore provincialedell’ufficio.

Del resto, la firma digitale dell’avviso risulta legittima , come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: «La notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione» (Cass. Sez. 6, 11/08/2022, n. 24681, Rv. 665773 -01).

Nello stesso ricorso in Cassazione i ricorrenti evidenziano che era indicata, nell’atto impugnato, la sottoscrizione digitale (non si tratta di firma a stampa che è istitutodiverso, vedi Cass. Sez. 5, 15/06/2025, n. 15962, Rv. 675178 –01, per la validità della firma a stampa per i tributi locali).

Del resto, è prospettata una violazione di legge e non un travisamento del contenuto del documento.

6. Con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

La decisione impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado (doppia conforme),evidenzia con accertamento in fatto e valutazione del documento (il verbale di conciliazione) che la conciliazione accertava l’intervenuta usucapione di alcuni immobili.

Per i ricorrenti, invece, la conciliazione non conteneva nessuna usucapione, e la stessa era recepita dal giudice per l’estinzione.

Il verbale di conciliazione è soggetto all’imposta dovuta in relazione al contenuto dell’accordo in esso recepito: «Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze, ma va soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito.

Ne consegue che se, in sede giudiziale, le parti raggiungono un accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti, il suddetto verbale costituirà il presupposto d'imposta, e ad esso occorrerà fare riferimento per quanto concerne la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento.

Se, invece, il verbale di conciliazione si limita a recepire il contenuto di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti, sarà quest'ultimo atto a costituire il presupposto d'imposta quanto a misura e termini di pagamento»(Cass. Sez. 5, 29/02/2008, n. 5480, Rv. 602126 –01; vedi anche Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17511, Rv. 644906 – 01 e Cass. Sez. 5, 09/04/2021, n. 9400, Rv. 661168 -01).

Le decisioni di merito, in doppia conforme, hanno valutato l’accordo di conciliazione e hanno ritenuto che lo stesso conteneva un accordo relativo all’usucapione di immobili; peraltro, in un originario processo per la divisione, come evidenziato nell’avviso impugnato.

Si tratta di una evidente valutazione di merito, una valutazione delle prove non sindacabile in sede di legittimità: “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento»(Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01).

7. con il sesto ed il settimo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 76, secondo comma d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;per avere la Corte di merito qualificato l’atto quale avviso di rettifica e liquidazione, in tal modo respingendo l’eccezione di decadenza o di prescrizione.

I motivi, connessi, sono infondati.

La qualificazione dell’avviso è una valutazione del giudice di merito che analizza la fattispecie concreta; la qualificazione dell’atto quale avviso di rettifica e di liquidazione, peraltro, risulta corretta in quanto risulta che l’Agenzia delle entrate avessesin dalla sua prima difesa sostenuto “la natura di avviso di rettifica e liquidazione dell’atto impugnato”.

Dalla costituzione in primo grado (depositata dall’Agenzia delle entrate), emerge la difesa sul punto, comeindicato nelle controdeduzioni in Cassazione.

Conseguentemente, non può ritenersi violato l’art. 112 del cod. proc. civ..

Il ricorso per cassazione, inoltre, risulta generico limitandosi a reiterare i motivi prospettati nel giudizio di merito e non specificando tutti gli elementi della fattispecie al fine del vagliodi legittimità.

Tuttavia, deve riscontrarsi che l’avviso impugnato (prodotto dai ricorrenti) non può qualificarsi di rettifica in quanto lo stesso evidenzia nelle premesse la violazione dell’obbligo di richiedere la registrazione e “si procede alla registrazione d’ufficioai sensi dell’art. 15, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta e degli interessi di mora”.

Conseguentemente la norma applicabile è l’art. 76, primo comma, d.P.R. 131 1986 (vigente all’epoca) che prevede cinque anni per la decadenza.

In tal senso deve intendersi corretta la motivazione della decisione impugnata ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. (“Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”).

8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

I ricorrenti in modo alquanto generico e senza motivi di ricorso in diritto contestano i valori degli immobili accertati dall’Agenzia delle entrate e recepiti dalle decisioni di merito.

Inoltre, la valutazione dei cespiti,oltre che con i valori OMI, è stata effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’avviso anche con il riferimento ad immobili simili a quelli stimati.

Sul punto il ricorso per cassazione risulta assolutamente carente.

9. Con il nono motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla richiesta di esenzioni ex art. 17 d. lgs. n. 28 del 2000 e per la ‘prima casa’per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza espressamente si pronuncia sulla esenzione per la prima casa evidenziando l’assenza di prova dei presupposti per il beneficio; tale ratio decidendinon viene neanche impugnata nel ricorso per cassazione, che si limita a reiterare la richiesta sotto forma di omessa pronuncia e non di travisamento delle prove.

Inoltre si richiama il certificato di residenza storica ma lo stesso (da solo) non poteva provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’esenzione richiesta.

Per l’altra esenzione la sentenza non si pronuncia, ma non risulta la sua prospettazione nei giudizi di merito e i ricorrenti, soprattutto, non specificano dove e come abbiano proposto la relativa questione: «Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072, Rv. 662554 -01).

10. Inammissibile è il decimo motivo sulla condanna alle spese in quanto la condanna è stata (consequenzialmente) pronunciata per la soccombenza.

Il motivo di ricorso è generico e si eccepisce solo l’erroneità della decisione sulle spese senza altre considerazioni.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.308/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria secondo Grado d ella Campania n.3196/2023 depositata i l 16/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei contribuenti avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il loro ricorso contro l’avviso di liquidazione per imposta di registro (qualificato dalla CGT di secondo grado avviso di rettifica e liquidazione) relativa ad un verbale di conciliazione davanti al giudice civile (in giudizio accertativo di usucapione). 2. ricorrono per cassazione i contribuenti con dieci motivi di gravame, come integrati da successiva memoria; 3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi , con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato. 2. Con il ricorso i contribuenti acriticamente reiterano i motivi dell’appello senza confrontarsi con le ragionidella sentenza impugnata («Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.», Sez. 1- , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01). 3. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio della motivazione della sentenza, apparente o incomprensibile (violazione degli art. 111 costituzione, 112, 132 cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.). Il motivo è infondato in quanto la sentenza esprime i motivi della decisione affrontando, pur se sinteticamente, tutte le questioni proposte in appello e richiamando la decisione di primo grado, condivisa. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio no n incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello hanno risposto alle prospettazioni del gravame anche con il richiamo alla decisione di primo grado (doppia conforme). 3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio (violazione degli art. 29 e 14 del d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma. N. 4, cod. proc. civ.). Il motivo, oltre che inammissibile per genericità , è infondato; nelle obbligazioni solidali non sussiste litisconsorzio necessario, in quanto le controversie sono scindibili (« In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario.»Cass. Sez. 3, 28/11/2022, n. 34899, Rv. 666485 -02). Del resto, nessuna prospettazione di inscindibilità delle controversie è stata prospettata. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti reiterano la problematica dell’inesistenza della notifica dell’atto fiscale in quanto in esso non sarebbe indicato il nome del mittente (violazione degli art. 137 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La sentenza impugnata evidenzia la correttezza della notifica a mani proprie da parte del messo comunale. La prospettazione del ricorso per cassazione risulta alquanto generica, non risultando chiaroneanche il tipo di invalidità richiesta; i ricorrenti si limitano a reiterare il motivo di impugnazione e aggiungono il vizio di motivazione della sentenza senza specificare dove e perché la sentenza sarebbe immotivata. L’atto, comunque, ha raggiunto lo scopo (sanatoria valevole anche in ambito notificatorio impositivo) e non può ritenersi inesistente in quanto la notifica è intervenuta a mezzo del messo comunale ai contribuenti. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la nullità dell’avviso per la mancanza di sottoscrizione autografa, con la firma a stampa (violazione dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Il motivo è inammissibile in quanto generico e reiterativo del motivo di appello senza confronto con la motivazione della decisione impugnata. La sentenza evidenzia la regolare sottoscrizione dell’avviso da parte del direttore provincialedell’ufficio. Del resto, la firma digitale dell’avviso risulta legittima , come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: «La notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione» (Cass. Sez. 6, 11/08/2022, n. 24681, Rv. 665773 -01). Nello stesso ricorso in Cassazione i ricorrenti evidenziano che era indicata, nell’atto impugnato, la sottoscrizione digitale (non si tratta di firma a stampa che è istitutodiverso, vedi Cass. Sez. 5, 15/06/2025, n. 15962, Rv. 675178 –01, per la validità della firma a stampa per i tributi locali). Del resto, è prospettata una violazione di legge e non un travisamento del contenuto del documento. 6. Con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo è inammissibile oltre che infondato. La decisione impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado (doppia conforme),evidenzia con accertamento in fatto e valutazione del documento (il verbale di conciliazione) che la conciliazione accertava l’intervenuta usucapione di alcuni immobili. Per i ricorrenti, invece, la conciliazione non conteneva nessuna usucapione, e la stessa era recepita dal giudice per l’estinzione. Il verbale di conciliazione è soggetto all’imposta dovuta in relazione al contenuto dell’accordo in esso recepito: «Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze, ma va soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito. Ne consegue che se, in sede giudiziale, le parti raggiungono un accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti, il suddetto verbale costituirà il presupposto d'imposta, e ad esso occorrerà fare riferimento per quanto concerne la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento. Se, invece, il verbale di conciliazione si limita a recepire il contenuto di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti, sarà quest'ultimo atto a costituire il presupposto d'imposta quanto a misura e termini di pagamento»(Cass. Sez. 5, 29/02/2008, n. 5480, Rv. 602126 –01; vedi anche Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17511, Rv. 644906 – 01 e Cass. Sez. 5, 09/04/2021, n. 9400, Rv. 661168 -01). Le decisioni di merito, in doppia conforme, hanno valutato l’accordo di conciliazione e hanno ritenuto che lo stesso conteneva un accordo relativo all’usucapione di immobili; peraltro, in un originario processo per la divisione, come evidenziato nell’avviso impugnato. Si tratta di una evidente valutazione di merito, una valutazione delle prove non sindacabile in sede di legittimità: “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento»(Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01). 7. con il sesto ed il settimo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 76, secondo comma d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;per avere la Corte di merito qualificato l’atto quale avviso di rettifica e liquidazione, in tal modo respingendo l’eccezione di decadenza o di prescrizione. I motivi, connessi, sono infondati. La qualificazione dell’avviso è una valutazione del giudice di merito che analizza la fattispecie concreta; la qualificazione dell’atto quale avviso di rettifica e di liquidazione, peraltro, risulta corretta in quanto risulta che l’Agenzia delle entrate avessesin dalla sua prima difesa sostenuto “la natura di avviso di rettifica e liquidazione dell’atto impugnato”. Dalla costituzione in primo grado (depositata dall’Agenzia delle entrate), emerge la difesa sul punto, comeindicato nelle controdeduzioni in Cassazione. Conseguentemente, non può ritenersi violato l’art. 112 del cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, inoltre, risulta generico limitandosi a reiterare i motivi prospettati nel giudizio di merito e non specificando tutti gli elementi della fattispecie al fine del vagliodi legittimità. Tuttavia, deve riscontrarsi che l’avviso impugnato (prodotto dai ricorrenti) non può qualificarsi di rettifica in quanto lo stesso evidenzia nelle premesse la violazione dell’obbligo di richiedere la registrazione e “si procede alla registrazione d’ufficioai sensi dell’art. 15, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta e degli interessi di mora”. Conseguentemente la norma applicabile è l’art. 76, primo comma, d.P.R. 131 1986 (vigente all’epoca) che prevede cinque anni per la decadenza. In tal senso deve intendersi corretta la motivazione della decisione impugnata ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. (“Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”). 8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. I ricorrenti in modo alquanto generico e senza motivi di ricorso in diritto contestano i valori degli immobili accertati dall’Agenzia delle entrate e recepiti dalle decisioni di merito. Inoltre, la valutazione dei cespiti,oltre che con i valori OMI, è stata effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’avviso anche con il riferimento ad immobili simili a quelli stimati. Sul punto il ricorso per cassazione risulta assolutamente carente. 9. Con il nono motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla richiesta di esenzioni ex art. 17 d. lgs. n. 28 del 2000 e per la ‘prima casa’per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza espressamente si pronuncia sulla esenzione per la prima casa evidenziando l’assenza di prova dei presupposti per il beneficio; tale ratio decidendinon viene neanche impugnata nel ricorso per cassazione, che si limita a reiterare la richiesta sotto forma di omessa pronuncia e non di travisamento delle prove. Inoltre si richiama il certificato di residenza storica ma lo stesso (da solo) non poteva provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’esenzione richiesta. Per l’altra esenzione la sentenza non si pronuncia, ma non risulta la sua prospettazione nei giudizi di merito e i ricorrenti, soprattutto, non specificano dove e come abbiano proposto la relativa questione: «Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072, Rv. 662554 -01). 10. Inammissibile è il decimo motivo sulla condanna alle spese in quanto la condanna è stata (consequenzialmente) pronunciata per la soccombenza. Il motivo di ricorso è generico e si eccepisce solo l’erroneità della decisione sulle spese senza altre considerazioni. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 04064/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris