CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 26122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna in data 16 maggio 2022, pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di Brescia per il delitto di lesioni personali. 2. Il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore dell'imputato consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 582, comma 2, e 591 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Brescia avrebbe errato nel ritenere tardivo il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché pervenuto presso il giudice di appello oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza appellata, a nulla rilevando il deposito nei termini, in data 24 giugno 2022, dell'atto di gravame presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, ossia presso la cancelleria di un giudice diverso da quello che aveva emesso la sentenza impugnata. Infatti, sostiene il ricorrente, l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.„ nella formulazione ratione temporis vigente, consentiva alle parti private e ai loro difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano, se tale luogo era diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero, disponendo che, in tali casi, l'atto venisse immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, senza che tale norma generale potesse dirsi tacitamente abrogata dall'art. 24, comma 6-ter del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, che doveva considerarsi solo istitutivo della modalità impugnatoria tramite PEC. Donde, conclude il deducente, il deposito dell'atto cartaceo di appello nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del luogo dove si trovava il difensore dell'imputato (Bergamo), diverso da quello dell'ufficio giudiziario in cui aveva sede il giudice che aveva emesso la sentenza impugnata (Brescia), era assolutamente legittimo anche nel periodo emergenziale, quale modalità alternativa al deposito tramite PEC. 3. Con requisitoria in data 12 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memorie in data 18 febbraio e 28 febbraio 2024 il difensore della parte civile ha concluso per il rigetto o per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. 5. Con memoria in data 22 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata merita di essere annullata. 1. Questa Corte si è già espressa sulla questione dedotta, affermando che, in tema di impugnazioni, la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all'art. 24, comma 6- bis, d. I. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di inammissibilità, non escludendo l'utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40190 del 03/06/2022, Rv. 283669; conf. Sez. 2, a n. 39577 del 14 settembre 2023, non massimata). La riportata enunciazione direttiva è stata giustificata rilevando come la nuova procedura speciale, relativa al deposito delle impugnazioni in via telematica, introdotta dall'art. 24, commi 6-bis e seguenti, del d.l. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non ha espressamente previsto la sua applicazione a pena di inammissibilità, né ha disposto l'abrogazione delle regole generali in materia di modalità di deposito delle impugnazioni (tra le quali quella stabilita dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.). 2. Tanto orienta l'interprete nel senso di ritenere che l'inciso finale contenuto nella disposizione di cui al comma 6-ter dell'art. 24 di. 137 del 2020 «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale» deve essere inteso nel senso che, vigente la detta normativa emergenziale, solo nel caso in cui l'impugnante avesse optato per il deposito telematico dell'atto d'impugnazione questo doveva avere luogo unicamente presso l'ufficio giudiziario in cui aveva sede il giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, non anche qualora lo stesso avesse optato per la modalità ordinaria di presentazione dell'atto di impugnazione, ossia in forma cartacea, essendone consentito in tale ipotesi il deposito nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovava la parte privata impugnante, se tale luogo era diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (prima che fosse abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022). 3. Legittimo, dunque, il deposito dell'appello in formato cartaceo da parte del difensore dell'imputato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, in quanto luogo diverso da quello in cui aveva sede il giudice che aveva emesso la sentenza appellata, ossia il Giudice di Pace di Brescia, lo stesso, in quanto aveva avuto luogo il 24 giugno 2022, rendeva tempestiva l'impugnazione, venendo a scadere il relativo termine il 30 giugno 2022. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per il giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con