Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 1997

Cassazione n. 37713/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data 13/04/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Roma ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Viterbo in data 21 gennaio 2022, con cui era stata respinta un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurime ipotesi di detenzione e spaccio di stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso Sasso tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale, nel ravvisare le condizioni per il mantenimento della misura cautelare, non aveva correttamente valutato la circostanza che il ricorrente era stato tratto in arresto quando si trovava nella località di Sestriere, dove svolgeva attività lavorativa a centinaia di chilometri di distanza dai luoghi in cui si erano verificati i fatti addebitati, elemento tale da connotare in termini di novità l'istanza presentata.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto reitera deduzioni che sono state ampiamente esaminate dal Tribunale, non individua vizi logici della motivazione e si risolve nella prospettazione di un'alternativa valutazione, inerente al merito, non consentita in questa sede.

Il Tribunale ha, invero, rilevato come persista il pericolo di reiterazione criminosa, a fronte dell'inserimento non occasionale del ricorrente nel settore dello spaccio di stupefacenti e dei suoi contatti con ambienti criminali, non avendo avuto efficacia dissuasiva ben due arresti eseguiti nel giugno e nel luglio 2021 ed essendo l'attività illecita proseguita fino al novembre.

D'altro canto, il Tribunale ha valutato sia la chiusura del bar, che aveva propiziato la pregressa attività di spaccio, sia il fatto che il ricorrente disponesse di un'attività lavorativa a Sestriere, ed ha rilevato come, a fronte della professionalità palesata, il contratto di lavoro di breve durata non costituisse elemento idoneo ad attestare una stabile rivisitazione della condotta di vita e l'allontanamento dai traffici illeciti, gestiti unitamente a [OSCURATO:PERSONA], personaggio dall'elevata caratura criminale, traffici di cui misure meno rigorose della custodia in carcere non avrebbero potuto scongiurare la ripresa.

A fronte di ciò il ricorrente non propone censure specifiche, ma reitera assertivamente le proprie deduzioni, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione.3.

Di qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data 13/04/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Roma ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Viterbo in data 21 gennaio 2022, con cui era stata respinta un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurime ipotesi di detenzione e spaccio di stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso Sasso tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, nel ravvisare le condizioni per il mantenimento della misura cautelare, non aveva correttamente valutato la circostanza che il ricorrente era stato tratto in arresto quando si trovava nella località di Sestriere, dove svolgeva attività lavorativa a centinaia di chilometri di distanza dai luoghi in cui si erano verificati i fatti addebitati, elemento tale da connotare in termini di novità l'istanza presentata. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto reitera deduzioni che sono state ampiamente esaminate dal Tribunale, non individua vizi logici della motivazione e si risolve nella prospettazione di un'alternativa valutazione, inerente al merito, non consentita in questa sede. Il Tribunale ha, invero, rilevato come persista il pericolo di reiterazione criminosa, a fronte dell'inserimento non occasionale del ricorrente nel settore dello spaccio di stupefacenti e dei suoi contatti con ambienti criminali, non avendo avuto efficacia dissuasiva ben due arresti eseguiti nel giugno e nel luglio 2021 ed essendo l'attività illecita proseguita fino al novembre. D'altro canto, il Tribunale ha valutato sia la chiusura del bar, che aveva propiziato la pregressa attività di spaccio, sia il fatto che il ricorrente disponesse di un'attività lavorativa a Sestriere, ed ha rilevato come, a fronte della professionalità palesata, il contratto di lavoro di breve durata non costituisse elemento idoneo ad attestare una stabile rivisitazione della condotta di vita e l'allontanamento dai traffici illeciti, gestiti unitamente a [OSCURATO:PERSONA], personaggio dall'elevata caratura criminale, traffici di cui misure meno rigorose della custodia in carcere non avrebbero potuto scongiurare la ripresa. A fronte di ciò il ricorrente non propone censure specifiche, ma reitera assertivamente le proprie deduzioni, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione.3. Di qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att.
Sentenza Cassazione n. 37713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris