CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 04651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 9 giugno 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per i delitti di appropriazione indebita e di tentata violenza privata commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, assolvendola dal primo reato e confermando, nel resto, la sentenza appellata con rideterminazione della pena applicata e revoca della provvisionale; rilevato che il difensore e procuratore speciale della parte civile, con memoria in data 26 ottobre 2022, ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ed ha depositato nota-spese; considerato che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il delitto di tentata violenza privata (in relazione al quale ella ha personalmente rinunciato alla prescrizione), non è consentito in sede di legittimità in quanto finalizzato a suggerire un'alternativa valutazione delle prove dichiarative, come tale estranea al perimetro del sindacato di legittimità, tanto più in assenza della indicazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pag. 14-16 della sentenza impugnata), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado che si liquidano in euro 2.000,00; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado liquidate in euro 2.000,00. Così deciso il 11 gennaio 2022 Il consigli estensore I