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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00587/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita dì sostanza stupefacente, al sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 3 aprile 2018 in Napoli, giudicato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 4 aprile 2018, definitiva il 13 luglio 2018; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 2 ottobre 2019 in Napoli, giudicato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22 gennaio 2020, definitiva il 24 luglio 2020.

2. La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di analizzare l'eventuale sussistenza degli elementi sintomatici dei medesimo disegno criminoso, essendosi limitato a evidenziare che le condotte erano state realizzate ad un anno di distanza l'una dall'altra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Nel provvedimento impugnato, quindi, si evidenzia che non vi era prova della sussistenza dell'unicità dei disegno criminoso.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con r motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. il 1/1 "P J. e9 F'-'" e- ¶fL. (ton-ndP2,4,014.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita dì sostanza stupefacente, al sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 3 aprile 2018 in Napoli, giudicato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 4 aprile 2018, definitiva il 13 luglio 2018; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 2 ottobre 2019 in Napoli, giudicato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22 gennaio 2020, definitiva il 24 luglio 2020. 2. La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di analizzare l'eventuale sussistenza degli elementi sintomatici dei medesimo disegno criminoso, essendosi limitato a evidenziare che le condotte erano state realizzate ad un anno di distanza l'una dall'altra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Nel provvedimento impugnato, quindi, si evidenzia che non vi era prova della sussistenza dell'unicità dei disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con r motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. il 1/1 "P J. e9 F'-'" e- ¶fL. (ton-ndP2,4,014. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/20
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