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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 36151/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito di annullamento della Corte di cassazione per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato.

Il giudice del rinvio ha determinato la pena base per il reato contestato nei limiti edittali minimi di anni sei di reclusione, operando un aumento per continuazione di un anno, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

La censura che contesta l'eccessivo trattamento sanzionatorio e chiede la riduzione della pena nei minimi edittali risulta manifestamente infondata.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito di annullamento della Corte di cassazione per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato. Il giudice del rinvio ha determinato la pena base per il reato contestato nei limiti edittali minimi di anni sei di reclusione, operando un aumento per continuazione di un anno, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. La censura che contesta l'eccessivo trattamento sanzionatorio e chiede la riduzione della pena nei minimi edittali risulta manifestamente infondata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris