CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale dir [OSCURATO:PERSONA] - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle seguenti condanne: a) sentenza emessa in data 15/05/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/12/2021 e divenuta irrevocabile il 08/07/2022, con la quale il Cirillo stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso in Caserta, Quarto (NA) e Casagiove (CE), dal 18/11/2011 al 10/10/2012; b) sentenza emessa in data 27/04/2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 11/01/2023 e divenuta irrevocabile il giorno 11/07/2023, con la quale il Cirillo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso in Villa di Briano (CE) in data prossima al 09/10/2010. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Aniello, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione della natura omogenea dei reati commessi e, al contrario, lamentando la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti. 3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni, nonché espressione di una generale propensione alla delinquenza del condannato. Trattasi, infatti„ di condotte distanziate tra loro da un notevole lasso temporale, oltre che poste in essere in luoghi diversi e secondo differenti modalità operative. La motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d