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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02235/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 05/11/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, nel giudizio abbreviato, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 582 - 585 - 61 n. 5 cod. pen., aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali in concorso, ( fatto commesso il 13/04/2019), giudicate guaribili in giorni 30, con le aggravanti dell'uso di un'arma bianca, e della minorata difesa.

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, il ricorrente aveva agito quale mandante di una violenta aggressione, materialmente eseguita dal correo, [OSCURATO:PERSONA], che aveva colpito la persona offesa con una zappa, mentre il ricorrente sferrava calci alle gambe e al bacino, quando la vittima si trovava a terra sanguinante.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Con i primi due, denuncia violazione degli artt. 582 e 585 e correlati vizi di motivazione, illogica e contraddittoria, in merito alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato.

Secondo la Difesa, mancherebbe la prova del preventivo accordo tra il ricorrente e il correo, né i Giudici forniscono un movente valido che possa avere spinto il Bencivenga ad accordarsi con il Daraz per aggredire la persona offesa.

In realtà - sostiene la Difesa - la lite tra Daraz e la p.o. sarebbe iniziata precedentemente all'intervento del Bencivenga, cosicchè le due azioni sarebbero slegate e il ricorrente potrebbe, al più, essere chiamato a rispondere di percosse.

D'altro canto, del tutto erroneamente, è stata ravvisata la circostanza aggravante della minorata difesa, sol perché l'aggressione è avvenuta all'interno di un garage, mentre si trattava, in realtà, di un luogo non particolarmente isolato né difficilmente accessibile, tant'è che la p.o. è stata soccorsa da un conoscente che passava per caso.

2.2. Con il terzo motivo è denunciato vizio della motivazione nella commisurazione dei trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo, per avere omesso di considerare il corretto comportamento processuale ( scelta del rito), l'incensuratezza dell'imputato, e il ruolo marginale avuto nella vicenda.

Tutti elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e comunque, a una pena più prossima al minimo edittale.

E' noto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 primi due motivi sono reiterativi di quelli già esaminati nei due gradi di giudizio ed esaustivamente risolti nella sentenza impugnata, la quale, peraltro, forma con quella di primo grado integra una .d. doppia conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito, da tempo, il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, o 1927 del 20/12/2017 - deo. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo dei vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod, proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". 1.1.Nel caso di specie, la Corte di appello, replicando ad analoghe doglianze, ha ricostruito logicamente la responsabilità concorsuale del ricorrente ( pg. 8), facendo leva sulla assenza di qualsivoglia contatto pregresso tra l'aggressore materiale e la vittima, sulla mancata indicazione da parte del ricorrente di una "valida spiegazione del perché il Daraz avrebbe dovuto intervenire, secondo le stesse dichiarazioni del Bencivenga, nelle dinamiche tra locatore e conduttore e, senza alcuna plausibile spiegazione, impedire alla p.o. di prendere la zappa, addirittura colpendo il malcapitato violentemente al cranio; inoltre, la sentenza ha evidenziato come il ricorrente, anziché cercare di fermare, in ogni modo, il Daraz, non esitava a colpire la vittima, oramai accasciata sul pavimento, sanguinante, con calci".

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 9 E' noto che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013), e che, pertanto, la critica difensiva deve porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativa complessivo, laddove il dubbio che determina l'ingresso di una reale ipotesi alternativa c: ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012).

Va, infine, ricordato che, secondo costante e condivisibile affermazione, la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico ...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric.

Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva).

3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo, con riguardo alla circostanza aggravante della minorata difesa, la quale, nel caso in scrutinio, trova adeguato supporto argomentativo nella sentenza impugnata, attraverso il riferimento a dati temporali (ora notturna), spaziali ( luogo poco visibile da parte di estranei) e ambientali (un contesto in cui era improbabile l'intervento difensivo altrui), oltre che soggettivi (particolare prestanza fisica dell'aggressore), che hanno caratterizzato l'azione aggressiva, idonei ad agevolare la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa, secondo la linea ermeneutica accreditata dall'approdo delle Sezioni Unite, che, con la sentenza 8 novembre 2021, n. 40275, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della cd.

"minorata difesa'', prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.

Nel caso di specie, detti elementi sono concretamente riscontrabili nel peculiare contesto in cui l'aggressione è avvenuta, come delineato dalla sentenza impugnata - adeguatamente posto in evidenza dalla Corte di appello onde dare conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, della quale l'agente si è approfittato nella commissione del delitto.

Può dirsi, pertanto, ragionevolmente raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorressero circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto

3.1. La sentenza impugnata, inoltre, contiene adeguata motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alle modalità di esecuzione della cruenta aggressione, e alla potenziale lesività del trauma patito dalla vittima, sia alla allarmante personalità degli imputati ( pg. 10).

Del resto, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).

Né il giudice de merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv. 266446)

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 18(3 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 05/11/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, nel giudizio abbreviato, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 582 - 585 - 61 n. 5 cod. pen., aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali in concorso, ( fatto commesso il 13/04/2019), giudicate guaribili in giorni 30, con le aggravanti dell'uso di un'arma bianca, e della minorata difesa. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, il ricorrente aveva agito quale mandante di una violenta aggressione, materialmente eseguita dal correo, [OSCURATO:PERSONA], che aveva colpito la persona offesa con una zappa, mentre il ricorrente sferrava calci alle gambe e al bacino, quando la vittima si trovava a terra sanguinante. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con i primi due, denuncia violazione degli artt. 582 e 585 e correlati vizi di motivazione, illogica e contraddittoria, in merito alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato. Secondo la Difesa, mancherebbe la prova del preventivo accordo tra il ricorrente e il correo, né i Giudici forniscono un movente valido che possa avere spinto il Bencivenga ad accordarsi con il Daraz per aggredire la persona offesa. In realtà - sostiene la Difesa - la lite tra Daraz e la p.o. sarebbe iniziata precedentemente all'intervento del Bencivenga, cosicchè le due azioni sarebbero slegate e il ricorrente potrebbe, al più, essere chiamato a rispondere di percosse. D'altro canto, del tutto erroneamente, è stata ravvisata la circostanza aggravante della minorata difesa, sol perché l'aggressione è avvenuta all'interno di un garage, mentre si trattava, in realtà, di un luogo non particolarmente isolato né difficilmente accessibile, tant'è che la p.o. è stata soccorsa da un conoscente che passava per caso. 2.2. Con il terzo motivo è denunciato vizio della motivazione nella commisurazione dei trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo, per avere omesso di considerare il corretto comportamento processuale ( scelta del rito), l'incensuratezza dell'imputato, e il ruolo marginale avuto nella vicenda. Tutti elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e comunque, a una pena più prossima al minimo edittale. E' noto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 primi due motivi sono reiterativi di quelli già esaminati nei due gradi di giudizio ed esaustivamente risolti nella sentenza impugnata, la quale, peraltro, forma con quella di primo grado integra una .d. doppia conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito, da tempo, il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, o 1927 del 20/12/2017 - deo. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo dei vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod, proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". 1.1.Nel caso di specie, la Corte di appello, replicando ad analoghe doglianze, ha ricostruito logicamente la responsabilità concorsuale del ricorrente ( pg. 8), facendo leva sulla assenza di qualsivoglia contatto pregresso tra l'aggressore materiale e la vittima, sulla mancata indicazione da parte del ricorrente di una "valida spiegazione del perché il Daraz avrebbe dovuto intervenire, secondo le stesse dichiarazioni del Bencivenga, nelle dinamiche tra locatore e conduttore e, senza alcuna plausibile spiegazione, impedire alla p.o. di prendere la zappa, addirittura colpendo il malcapitato violentemente al cranio; inoltre, la sentenza ha evidenziato come il ricorrente, anziché cercare di fermare, in ogni modo, il Daraz, non esitava a colpire la vittima, oramai accasciata sul pavimento, sanguinante, con calci". A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 9 E' noto che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013), e che, pertanto, la critica difensiva deve porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativa complessivo, laddove il dubbio che determina l'ingresso di una reale ipotesi alternativa c: ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). Va, infine, ricordato che, secondo costante e condivisibile affermazione, la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico ...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva). 3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo, con riguardo alla circostanza aggravante della minorata difesa, la quale, nel caso in scrutinio, trova adeguato supporto argomentativo nella sentenza impugnata, attraverso il riferimento a dati temporali (ora notturna), spaziali ( luogo poco visibile da parte di estranei) e ambientali (un contesto in cui era improbabile l'intervento difensivo altrui), oltre che soggettivi (particolare prestanza fisica dell'aggressore), che hanno caratterizzato l'azione aggressiva, idonei ad agevolare la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa, secondo la linea ermeneutica accreditata dall'approdo delle Sezioni Unite, che, con la sentenza 8 novembre 2021, n. 40275, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della cd. "minorata difesa'', prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato. Nel caso di specie, detti elementi sono concretamente riscontrabili nel peculiare contesto in cui l'aggressione è avvenuta, come delineato dalla sentenza impugnata - adeguatamente posto in evidenza dalla Corte di appello onde dare conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, della quale l'agente si è approfittato nella commissione del delitto. Può dirsi, pertanto, ragionevolmente raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorressero circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto 3.1. La sentenza impugnata, inoltre, contiene adeguata motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alle modalità di esecuzione della cruenta aggressione, e alla potenziale lesività del trauma patito dalla vittima, sia alla allarmante personalità degli imputati ( pg. 10). Del resto, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Né il giudice de merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv. 266446) 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 18(3 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 02235/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris