CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 38983/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti de libertate, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di estorsione, cessione di sostanze stupefacenti, minaccia e violenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (rispettivamente capi 17 b, 22 b, 22 a, 22 d, 22 e, 22 f dell'imputazione cautelare), in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, pur ritenuta la gravità indiziaria in relazione ai predetti reati (diversamente dal delitto di cui all'articolo 74 dpr 309 del 1990, per il quale era stata scartata anche la sussistenza dei gravi indizi) aveva escluso l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. 1.1. Ad avviso del Tribunale, seppur era infondato il primo motivo d'appello inerente la contestata esclusione della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309 del 1990, giacché, nonostante la capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA] e dei coindagati, manifestata anche durante la detenzione, difettava un rassicurante quadro indiziario dell'operatività di un sodalizio avente caratteri di stabilità dedito alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di sostanze stupefacenti, era certamente meritevole di accoglimento la seconda censura concernente l'asserito difetto di esigenze cautelari in relazione agli ulteriori delitti, di estorsione, cessione di sostanze stupefacenti, minaccia e violenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (rispettivamente capi 17 b, 22 b, 22 a, 22 d, 22 e, 22 f dell'imputazione cautelare), per i quali, come già ritenuto dal Gip, il quadro indiziario, tenuto conto dell'esistenza di un fascio multilaterale di rapporti criminali coinvolgenti di volta in volta soggetti diversi (detenuti e non) e pubblici ufficiali corrotti, tutti i volti all'abusiva introduzione nella casa circondariale di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari e al loro successivo smercio, risultava indubbiamente solido. Era infatti concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa, reso evidente: dalle stesse modalità della vicenda delittuosa, connotata da sistematico ricorso, da parte del [OSCURATO:PERSONA], all'intimidazione e alla violenza, sia nei confronti degli altri detenuti, per la riscossione dei crediti relativi al traffico di stupefacenti (capi 17 b, 22 a, 22 b), che nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, per costringerli a compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio (capi 22 d, 22 e, 22 f); dai numerosi precedenti penali, anche specifici e infra quinquennali, del ricorrente il quale aveva manifestato una variegata propensione a delinquere ed era riconosciuto in ambito penitenziario per le sue capacità criminali, addirittura implementate dalla lunga restrizione carceraria. 1.2. Quanto alla scelta della misura doveva concludersi che il pericolo di reiterazione criminosa, qualificato in termini eccezionali anche in altro procedimento - con ordinanza in data 03/06/2025, prodotta dall'appellante, in cui il Gip del Tribunale di Palermo, aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso un luogo di cura - non potesse, nel caso di specie, essere contenuto mediante l'applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, sia in quanto occorreva recidere gli ulteriori contatti con numerosi altri soggetti coinvolti nella vicenda, sia in quanto doveva formularsi una prognosi radicalmente negativa in ordine le capacità di autocontrollo dell'indagato, anche eventualmente con ricorso alla procedura di controllo di cui all'articolo 275 bis c.p.p., presidio elettronico esclusivamente in grado di segnalare la violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione ma non anche di localizzare gli spostamenti, men che meno di impedire la trasgressione del divieto di comunicazione. Infine, pur preso atto della citata ordinanza del Gip che in altro procedimento aveva disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso un luogo di cura, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la questione dell'eventuale incompatibilità delle condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA] con il regime penitenziario dovesse essere oggetto di una completa valutazione nell'eventuale sede esecutiva dinanzi al giudice procedente, comunque al termine del ricovero presso la struttura di riabilitazione metabolico-nutrizionale della prevista durata di 2-3 settimane. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce, con un unico ed articolato motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli art 274 lett c) e 275 bis cod.proc.pen. con riguardo al profilo della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, evidenziato che le manifestazioni criminose del [OSCURATO:PERSONA] risultano sporadiche e episodiche in quanto commesse in uno strettissimo arco temporale e dunque non certo sintomatiche di una sua tendenza alla inosservanza delle prescrizioni degli ordini dell'autorità. Si rileva ancora, in punto di adeguatezza della misura concretamente prescelta, che l'assenza di precedenti condanne per evasione in uno col lungo tempo decorso dalle condotte criminose in discussione, depone per l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con l'uso del braccialetto elettronico, la cui efficacia deterrente in relazione al pericolo di fuga è stata esclusa dal Tribunale in maniera apparente e ipotetica attraverso il ricorso a mere congetture senza alcuna concreta valutazione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto le argomentazioni sulla base delle quali è stata superata la questione difensiva dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del ricorrente, pur in assenza di specifiche deduzioni, non appaiono conformi alla cornice ermeneutica in tema di cognizione del tribunale in caso di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della misura cautelare, non limitata dal principio devolutivo bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art 292 cod. proc.pen., compresa la valutazione degli elementi sopravvenuti (C. Cost., sent. n. 89 del 1998; Sez. U, n. 18339, del 31/03/2004, Rv. 227357Cass. sez. 4, n.41997 del 24/09/2019,; sez. 3, n.34629 del 26/05/2022,; Sez. 6, n. 23729, del 23/4/2015, Rv. 263936; Sez. 6, n. 41997, del 24/9/2019, Rv. 277205; Sez. 1, n. 44595, del 19/10/2021, Rv. 28222). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità estrinseca e la manifesta infondatezza del motivo. 1.1. Va in proposito richiamato il principio di diritto in virtù del quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso; in specie cadono in questo vizio i motivi che contestano in termini meramente assertivi e apodittici, la decisione impugnata, senza esporre una critica puntuale al provvedimento, ne prendere in considerazione le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 - , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. Rv. 281521 - 01, e le massime in essa richiamate; Sez. 1, Sentenza n. 39598 del 30/09/2004 Ud. (dep. 11/10/2004 ) Rv. 230634 - 01) Nel laconico ricorso non appaiono minimamente considerate né, soprattutto, confutate, le ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero e la conseguente applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della misura custodiale, limitandosi il ricorrente ad affermare apoditticamente il difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, viceversa individuate dal Tribunale di Palermo nelle specifiche modalità dei fatti, connotati dal sistematico ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA] all'intimidazione e alla violenza, non episodici, ma ripetuti, avvenuti all'interno della [OSCURATO:PERSONA] - dove era detenuto per altri fatti - con il coinvolgimento di numerosi altri detenuti e di agenti di polizia penitenziaria corrotti. Risulta pertanto smentita in atti l'affermazione difensiva, non meglio documentata e argomentata, che si sia trattato di manifestazioni sporadiche e episodiche in ipotesi risalenti nel tempo, trattandosi invece di fatti commessi nell'anno 2024, fino a pochi mesi prima della richiesta di applicazione della misura. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, aderente alle emergenze procedimentali e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che non si presta a censure in questa sede. 1.2. Quanto poi al generico richiamo difensivo alla possibilità di contenere il pericolo di reiterazione attraverso l'uso degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art 275 bis cod proc pen, in virtù del fatto che il ricorrente non è stato in precedenza condannato per il delitto di evasione, risulta parimenti arduo individuare una puntuale ed autonoma critica a siffatto punto del provvedimento impugnato e agli argomenti sulla base dei quali il Tribunale ha escluso che l'indicata modalità di controllo potesse prevenire eventuali recidive, trattandosi comunque di un regime cautelare fiduciario inadeguato in presenza di chiari indici di proclività al delitto, desumibili dalla personalità dell'accusato, sia per via dei numerosi precedenti a carico, anche specifici, che avuto riguardo alla imputazione cautelare, considerato che l'imputato ha commesso i gravi della delitti in discorso addirittura mentre si trovava ristretto nella [OSCURATO:PERSONA]. 2. Non si condivide, la richiesta della Procura Generale di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al fine di consentire la necessaria verifica delle condizioni di salute del ricorrente al momento della applicazione, da parte del giudice dell'appello, della custodia cautelare in carcere al fine di accertarne la compatibilità con detta misura. 2.1. Di contro, osserva la Corte che rispetto al ragionamento della Procura Generale, che rinvia alla necessità di valutare sempre in bonam partem l'originaria sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 275, commi 4 bis e 4 -ter, cod. proc. pen., anche in assenza di specifiche deduzioni del ricorrente, nel caso in esame non si discute di un fatto nuovo intervenuto successivamente alla decisione del Tribunale della libertà in sede di appello, come alla proposizione del ricorso davanti a questa Corte, bensì della pretesa rivalutazione, da operarsi d'ufficio, di circostanze di fatto già considerate dal giudice dell'appello - anche a seguito della subordinata istanza difensiva e della documentazione, inerente le problematiche di salute del ricorrente e l'eventuale incompatibilità con lo stato di detenzione accertata in altro procedimento - le cui conclusioni e valutazioni non hanno formato oggetto, neppure implicito, delle censure sviluppate avverso il provvedimento oggetto di ricorso e sottoposte a questa Corte. In buona sostanza, pur considerato l'insegnamento di C. cost, sent. n. 89 del 1998, a mente del quale il giudice dell'appello ex art.310, investito di una domanda cautelare del pubblico ministero, è vincolato al rispetto delle disposizioni di cui dell'art. 299, commi 1 e 3, le quali, esigono il costante e necessario adeguamento dello status libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento, e non è in alcun modo legato allo specifico petitum dell'impugnativa di parte per cui è abilitato, oltre i confini del devolutum, ad intervenire anche d'ufficio pro libertate, richiamato dalla Procura Generale, non può non considerarsi che la Corte di legittimità, anche nell'ipotesi di ricorso avverso il provvedimento applicativo di misura cautelare che ha accolto - nel caso in esame solo in parte - l'appello del pubblico ministero, resta giudice del provvedimento impugnato, con tutti i limiti che ne conseguono anche in punto di devolutum, escluso che possa applicarsi alla fattispecie in discorso il consolidato insegnamento richiamato nella requisitoria (SU 18339 del 31/03/2004, RV 227357, Cass., sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, RV 263936 e soprattutto, Cass, sezione 2, n. 10.303 del 18/02/2022) inerente i poteri e doveri del giudice dell'appello cautelare, non limitati, a certe condizioni, allo specifico petitum dell'impugnativa di parte, e non certo l'ampiezza del sindacato del giudice di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 52579 del 11/11/2014 Cc., Rv. 261461 - 01). 2.2. Ed in ogni caso l'inammissibilità genetica del ricorso, in quanto preclude l'instaurazione del rapporto processuale, paralizza in radice i poteri cognitivi di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc, Rv. 217266 - 01; Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, v. 266818 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d