CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41165/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. ; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (pag. 3 a riguardo dell'utilizzo della fornitura abusiva da parte degli imputati, riscontrata dai tecnici Enel) non vi si confronta e ripropone, pedissequamente, argomentazioni già vagliate ed ivi respinte; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.2 cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (richiamata a pag. 4 della sentenza della Corte territoriale, in assenza di confronto critico delle ragioni di ricorso) che prevede che "in tema di furto di energia elettrica l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625 primo comma n. 2 cod. pen.- è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della con figurabilità del reato o della circostanza aggravante , solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo" ( Cass. Sez. IV n. 5973 del 05.02.2020); Ritenuto che con il terzo motivo, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.