Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51019/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28339/23 Rigione OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 9-10); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato svolgimento della richiesta perizia grafica sia meramente riproduttivo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito compiuta risposta, laddove ha rappresentato che, trattandosi di falsità ideologica, ne deriva l'irrilevanza della verifica, tramite perizia grafica, della eventuale falsità materiale della sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità all'assunzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28339/23 Rigione OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 9-10); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato svolgimento della richiesta perizia grafica sia meramente riproduttivo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito compiuta risposta, laddove ha rappresentato che, trattandosi di falsità ideologica, ne deriva l'irrilevanza della verifica, tramite perizia grafica, della eventuale falsità materiale della sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità all'assunzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 51019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris