CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 29955/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14947-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2015 R.G.N. 2101/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 9 dicembre 2015, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Dogane (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della Donatiello, trasferita per mobilità, proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano, alla predetta Agenzia, all'inquadramento nell'Area III, posizione economica F2 con decorrenza dal 3.1.2008, data del trasferimento, in luogo di quello riconosciuto dall'Agenzia datrice nel livello F1 della stessa Area III; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurare il passaggio ad altra amministrazione per mobilità una ipotesi di cessione del contratto, soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, derivandone l'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto in quanto, non tenendo conto delle progressioni economiche orizzontali attribuite presso l'amministrazione di provenienza, non risulta rispettoso della previsione di cui all'art. 30, d.lgs. n. 165/2001 che impone l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Donatiello; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 nonché del DPCM 27.3.2008, lamenta l'erronea interpretazione della disciplina sulla mobilità accolta dalla Corte territoriale, asserendo doversi ritenere assolta la sancita equivalenza del trattamento retributivo con l'assegnazione presso la nuova amministrazione dell'inquadramento corrispondente alle mansioni di provenienza, restando irrilevanti, tanto più in assenza di tabelle di equiparazione applicabili al caso di specie e stante l'inutilizzabilità quale parametro utile di verifica dell'equivalenza degli inquadramenti contrattuali delle richiamate norme regolamentari, la progressione economica acquisita in ragione della professionalità maturata in ambiti operativi del tutto diversi; che il motivo si rivela infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32498/2021) secondo cui l'istituto della mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in quanto inquadrabile nell'ordinaria fattispecie civilistica della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., realizza una modificazione meramente soggettiva del rapporto, risultando così vincolato all'invarianza degli elementi oggettivi del rapporto medesimo (anzianità, inquadramento, trattamento economico), di modo che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera, orientamento in base al quale corretta deve ritenersi la valutazione di non equivalenza delle posizioni professionali ed economiche di provenienza e di destinazione cui approda la Corte territoriale, che, comunque, prescinde del tutto dal riferimento alle norme regolamentari richiamate in ricorso recate dal DPCM 27 marzo 2008, di cui non è cenno alcuno nell'impugnata sentenza; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi a ntistata rio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 qua er e P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il nto da parte del ricorrente dell'ulteriore o a titolo di contributo unificato pari a qu