CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 giugno 2021, ha confermato la decisione con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in data 29 maggio 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di anni due e mesi 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628, primo e secondo comma, e 582 - 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze con le quali si contesta la violazione del principio della correlazione tra imputazione e sentenza e l'erronea qualificazione giuridica del fatto sono del tutto generiche e reiterative di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta (vedi Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587 e n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467). La Corte territoriale ha fatto buon uso dell'univoco orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando il giudice di merito, a fronte di una contestazione avente ad oggetto un reato tentato, condanna l'imputato per il reato consumato, ogniqualvolta che il fatto non venga modificato nella sua materialità e l'imputato sia stato messo in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi di una mera riqualificazione giuridica dello stesso fatto in relazione alla quale l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione. (Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02, Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948)-. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la perfezione del reato di rapina consumata in quanto, anche se per un breve periodo l'imputato si è impossessato della somma di denaro sottratta ed ha immediatamente dopo posto una condotta violenta e minacciosa al fine di assicurarsene il possesso a nulla rilevando l'avvenuta restituzione della res per l'intervento della Forza pubblica. La motivazione fa buon uso del principio di diritto secondo cui il reato di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto e non è più in grado di recuperare autonomamente il bene sottrattogli (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 e n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848). Va, peraltro, evidenziata la carenza di interesse in ordine alla specifica doglianza in considerazione del fatto che la qualificazione giuridica del fatto come rapina consumata non ha avuto alcuna refluenza nella determinazione della pena, pena che è stata confermata dai giudici di appello. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore