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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 45208/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da s [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22i—g_ut• Q11988 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessa subordinazione della consegna alla condizione del reinvio nello Stato italiano alàesito del processo; lette le conclusioni scritte della difesa, trasmesse via "pec", con le quali sono state ribadite quelle espresse nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO considerato che con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro in esecuzione del mandato d'arresto europeo di natura processuale emesso il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Pforzheim in relazione a una contestata tentata rapina con conseguente decesso della vittima; rilevato, ancora, che avverso detta decisione ha proposto ricorso la difesa del D'Alessandro, lamentando la violazione dell'art 19, comma 1, lettera b) della legge n. 69 del 2005, in quanto la consegna non risulta condizionata alla restituzione del ricorrente una volta esaurito il processo a suo carico relativo alla detta imputazione; ritenuto che, in ragione di quanto previsto dalla disposizione evocata nel ricorso, in presenza di un mandato di arresto " processuale", quale quello di specie, la persona consegnata deve essere restituita allo Stato che ne dispone la consegna ai fini dell'eventuale esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza privativa della libertà, una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, Dervishi, Rv. 244757; Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, D.R., Rv. 245803; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean, non mass. sul punto); ritenuto infine che, per questa ipotesi di esecuzione (posposta) nello Stato che ha disposto la consegna, l'apposizione della condizione del reinvio costituisce un requisito di legittimità della decisione assunta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, sent. n. 14859 del 27/03/2014, Damean, Rv. 259683; Sez.

F sent. n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco, Rv. 240919), a meno che non vi sia una espressa diversa richiesta da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, Porosnicu, Rv. 265919), nel caso all'evidenza insussistente e che alla relativa apposizione può direttamente provvedere questa Corte, integrando sul punto la decisione impugnata, previo annullamento senza rinvio della stessa, limitatamente al punto in questione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa subordinazione della consegna di D'[OSCURATO:PERSONA] alla condizione del reinvio nello Stato italiano, all'esito del processo, per scontarvi la pena eventualmente inflitta in Germania, reinvio che dispone.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 6/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] uolo McLA-1.

DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da s [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22i—g_ut• Q11988 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessa subordinazione della consegna alla condizione del reinvio nello Stato italiano alàesito del processo; lette le conclusioni scritte della difesa, trasmesse via "pec", con le quali sono state ribadite quelle espresse nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO considerato che con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro in esecuzione del mandato d'arresto europeo di natura processuale emesso il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Pforzheim in relazione a una contestata tentata rapina con conseguente decesso della vittima; rilevato, ancora, che avverso detta decisione ha proposto ricorso la difesa del D'Alessandro, lamentando la violazione dell'art 19, comma 1, lettera b) della legge n. 69 del 2005, in quanto la consegna non risulta condizionata alla restituzione del ricorrente una volta esaurito il processo a suo carico relativo alla detta imputazione; ritenuto che, in ragione di quanto previsto dalla disposizione evocata nel ricorso, in presenza di un mandato di arresto " processuale", quale quello di specie, la persona consegnata deve essere restituita allo Stato che ne dispone la consegna ai fini dell'eventuale esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza privativa della libertà, una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, Dervishi, Rv. 244757; Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, D.R., Rv. 245803; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean, non mass. sul punto); ritenuto infine che, per questa ipotesi di esecuzione (posposta) nello Stato che ha disposto la consegna, l'apposizione della condizione del reinvio costituisce un requisito di legittimità della decisione assunta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, sent. n. 14859 del 27/03/2014, Damean, Rv. 259683; Sez. F sent. n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco, Rv. 240919), a meno che non vi sia una espressa diversa richiesta da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, Porosnicu, Rv. 265919), nel caso all'evidenza insussistente e che alla relativa apposizione può direttamente provvedere questa Corte, integrando sul punto la decisione impugnata, previo annullamento senza rinvio della stessa, limitatamente al punto in questione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa subordinazione della consegna di D'[OSCURATO:PERSONA] alla condizione del reinvio nello Stato italiano, all'esito del processo, per scontarvi la pena eventualmente inflitta in Germania, reinvio che dispone. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 6/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] uolo McLA-1. DEPOSITATO I
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