CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7539/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione alla mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.- è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità; che invero, il possesso di una carta di identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497 bis cod. pen. ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Rv. 279473, Sez. 5, n. 47613 del 28/ 10/2019, Rv. 277548), onere che il ricorrente non ha soddisfatto; considerato, altresì, che il ragionamento critico secondo cui la validità per l'espatrio andrebbe verificata nel Paese di nascita dell'imputato non può avere seguito, considerato che il ricorrente ha falsificato un documento rilasciato dall'autorità italiana. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P