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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32491/2025

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stro, l’indagato di fatto, attraverso i figli, continua a gestire le società.

Le condotte dell’indagato erano, secondo il provvedimento impugnato, tese a d interferire con l’operato degli inquirenti in maniera tale da coprire, ovvero ridimensionare, la propriaresponsabilità e quella della società.

Il provvedimentorichiamava – poi - alcune conversazioni intercorse fra l’ indagato e la figlia, dalle quali emergeva come anche in un altro cantiere si erano evidenziate le medesime falle progettuali sulle travi, emerse tragicamente aFirenze, e come a distanza di sei mesi da quel fatto nessuno fosse ancoraintervenuto a correggere tali errori strutturali di progettazione.

Ciò rilevava al fine di dimostrare come il modus operandi di [OSCURATO:SOCIETA] non fosse mutato neppure a seguitodel disas tro e come fosse del tutto inveterato ; pertanto , si palesava necessario il sequestro dello stabilimento RDB ove eranostati prodotti i materiali poi utilizzati nel cantiere ove era avvenutoil disastro e di tutti i cantieri di RDB e di Ital pre fabbricati .

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] spa a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce cinque motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al principio della domanda cautelare.

Tale ragione di doglianza era già stata sottoposta al Tribunale del riesame, sotto il profilo della mancata corrispondenza della richiesta cautelare del pubblico ministero rispetto al provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari.

Mentre, infatti, nella richiesta era stato fatto richiamo agli artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001 con riferimento all’ente [OSCURATO:SOCIETA], sottoposto alle indagini ai sensi del d.lgs. 231/2001, il sequestro era stato disposto su beni di società di cui il D’[OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante, quali beni pertinenti al reato, con una interpretazione estensiva della domanda cautelare, che aveva portato ad imporre il vincolo anche su beni di pertinenza di una società che non era sottoposta ad indagini.

Tale motivo di ricorso è stato affrontato in poche righe nel provvedimento impugnato con argomentazioni che, secondo il ricorrente, non sono idonee a superare l’evidente vizio di correlazione fra il disposto sequestro e la domanda cautelare, che non può essere ricondotto ad un mero lapsus calami, ovvero all’errato richiamo agli artt. 19 e 53 d. lgs 231/2001. 2.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 321 e 325 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato, nella tesi del ricorrente, affronta il relativo motivo di doglianza soltanto sotto il profilo della sequestrabilità dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e di RDB in quanto riconducibili all’indagato D’[OSCURATO:PERSONA], senza rispondere alla critica relativa all’applicabilità dello strumento cautelare nei confronti di un ente non sottoposto ad indagini.

Tale omissione sarebbe riconducibile, secondo il ricorrente, ad una violazione di legge, essendo sul punto la motivazione completamente omessa ovvero apparente.

In questa maniera, si sarebbero eluse le norme che disciplinano la materia dei sequestri nei confronti degli enti poiché, lungi dal disporre un sequestro finalizzato alla confisca, come previsto dagli artt. 19 e 53 d. lgs. 231/2001, è stato disposto un sequestro considerando non già la titolarità dei beni in capo agli enti, bensì in capo all’indagato.

La funzione del disposto sequestro, come resa evidente dai provvedimenti cautelari, è quella di impedire che la progettazione e la produzione proseguano con le modalità utilizzate in precedenza e che, in tesi accusatoria, avevano portato al crollo dell’edificio.

Tuttavia, il sequestro impeditivo non può essere disposto nei confronti dell’ente in ragione del disposto dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 231/2001 che non richiama l’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., poiché la funzione del sequestro applicabile all’ente è solo conservativa; pertanto, stante la mancata iscrizione quale indagato dell’ente [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero avrebbe aggirato l’ostacolo normativo ricorrendo al sequestro impeditivo disposto nei confronti della persona fisica.

Nella prospettazione del ricorrente, l’illegittimità del disposto sequestro si manifesta sia sotto il profilo della non proporzionalità dello strumento, sia in quanto misura inidonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, posto che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun illecito tale da determinare dei profili di responsabilità dell’ente.

La ragione che ha indotto il legislatore a limitare la ricorribilità all o strumento del sequestroimpeditivo nei confronti del l’ ente riposa nella necessità di assicurare continuità economica ed operativa all’ente,contemperando le esigenze di garanzia con quelle di tutela dell’attività societaria.

Ritiene il ricorrente che il ricorso allo strumento del sequestro impeditivo sia stato un espediente per aggirare il divieto normativo, soprattutt o perché disposto s u beni di pertinenza di enti terzi rispetto all’indagato.

Ribadisce che il silenzio sul punto dell’impugnato provvedimento costit u isce una violazione di legge. 2.3 Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di pertinenzialità della res sequestrata rispetto al reato.

Il rapporto di pertinenzialità lega la cosa sequestranda al reato e non al suo autore e nel caso in esame tale rapporto di pertinenzialità fra le aziende sequestrate e il reato manca, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale fra il bene e il reato commesso.

Nessun elemento costruttivo è stato prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]; il sequestroè stato esteso a tale azienda perché la [OSCURATO:PERSONA] è erroneamente ritenuta controllante di RDB e, comunque, riconducibile all’indagato. 2.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e dell’art. 5 par. 3 e 4 TUE e art. 49 art. 3 e 53 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali nonché violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU.

L’impugnato provvedimento non avrebbe, infatti, esplicitato in alcun modo la ragione per la qualedovevano sequestrarsi tutti i beni aziendali e non solo una parte di essi, con ciò contravvenendosi al principio espresso sia dalla Corte di legittimità, sia dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui è necessario valutare la proporzionalità fra il mezzo impiegato eil fine perseguito. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per carenza del periculum in mora.

Il giudizio di pericolosità contenuto nell’impugnato provvedimento è basato su una mera presunzione, priva della seppure minima concretezza, che la libera disponibilità del bene possa assumere un carattere strumentale per la commissione di reati del medesimo genere.

3. Propone ricorso RDB [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di doglianza. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita impossibilità di applicare il sequestro impeditivo ad una società.

Nonostante tale rilievo critico fosse già contenuto nel gravame, sul punto il provvedimentoimpugnato tace, limitandosi a ribadire che i beni sono stati sequestrati per il legame con l’indagato D’[OSCURATO:PERSONA], stantela riconducibilità a lui della società . [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, tale affermazione non sarebbe sufficiente a contrastare efficacemente le critiche avanzate, in quanto è pacifico che l’unico sequestro che si possa applicare aduna società ex d. lgs. 231/2001 è quello conservativo, diretto, cioè, a garantire la effettività della futura confisca.

Lamenta, poi, il ricorrente il mancato rispetto del criterio di proporzionalità , tale da consentire di individuare e sequestrare, eventualmente, il solo stabilimento in cui fu prodotta la trave incriminata e non tutto ilcomplesso aziendale , e ciò al fine del bilanciamento e della salvaguardia di tutti gli interessi in gioco.

Inoltre, essendol’unica prospettiva affrontata quella personale dell’indagato , sarebbe stata sufficiente una misura interdittiva nei suoi confronti; la lettura della vicenda cautelare non può esaurirsi nella vicenda personale dell’indagato, dovendosi aver riguardo alle singole soggettività coinvolte.

E’ comunque necessario, secondo il ricorrente, che l’illecito sia stato commesso nell’ambitodell’attività di quello specifico ente; sotto il profilo della ammissibilità del motivo di ricorso va evidenziato come, sul punto, la motivazione sia del tutto carente, ricorrendo un caso di violazione di legge. 3.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge sotto il profilo della carenza del periculum in mora.

Sottolineail ricorrente come vi sia stato un avvicenda m ento ai ver ti ci azi e ndali , con nomina di un nuovo amministratore, e come il tecnico, cui si addebita il difetto di progettazione della trave,non abbia più alcun rapporto di lavoro con la società in oggetto; tali rilievi escluderebbero in nuce il sussistere delpericulum in mora, in difetto di qualunque attualità e concretezza del pericolo.

4. Propone ricorso anche [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare delle quote di [OSCURATO:PERSONA] spa, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo deduce nullità dell’ordinanza impugnata per avere giustificato la sussistenza del requisito delpericulum in mora con una motivazione apparente, in quanto priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza. [OSCURATO:SOCIETA] la prospettiva del provvedimento impugnato , infatti, l’azienda e le partecipazioni azionarie al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere sottoposte a sequestro per prevenire il rischio che i reati oggettodel procedimento , riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA], possano essere reiterati attraverso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, il provvedimento avrebbe dovuto motivare diffusamente circa la concretezza e attualità delpericolo, segnatamen te circa il le g ame strutturale fra il bene sottoposto al vincolo e la consumazione del reato stesso.

Entrambi i provvedimenti cautelari non hanno motivato sul punto,circa, cioè, il l egame fra [OSCURATO:PERSONA] e la commissione del reato.

Il provvedimento si sofferma sulle criticità operative di [OSCURATO:SOCIETA] e sul collegamento fra le due società, collegamento che non giustifica in alcun modo il vincolo esteso anche alla seconda società.

Infatti, il provvedimento impugnato sottolinea c o me Ita lp refabbricati spa sia società controllante di RDBspa, avente come socio unico AMG, le cui quote di maggioranza sono detenute dai figli dell’indagato. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, il fatto che il provvedimento impugnato ipotizzi la sussistenza del pericolo è affermazione che si pone in antitesi con la necessaria valutazione del pericolo che, al contrario, deve essere concreto e attuale.

In particolare, il periculum viene riferito al rischio di sostituzione della [OSCURATO:PERSONA] alla RDB nelle commesse affidate alla prima.Tale argomentazione si rivelerebbe fallace poichéla possibilità di sostituire una società con l’a l tra è subord ina ta al consenso del committente; in ogni caso tale pericolosarebbe scongiurato dal vincolo imposto sull’azienda della RDBspa e dalla nomina di un amministratore giudiziario.

L’evidenziato collegamento soggettivo fra le due società è aspetto ontologicam e nte diverso dal rapporto di strumentalità fra la Ita l prefabbricati e il rea t o ogg e tto del procedimento; le ulteriori osservazioni contenute nell’impugnato provvedimento relative al permanere di un forte legame della compagine societaria con D’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero sufficienti a dimostrare il suddetto periculum.

In ogni caso, nell’impugnato provvedimento non sono indicatielementi dimostrativi della commistione fra le due società, che operano in aree geografiche differenti, néelementi che evidenzino criticità riferibili direttamente ad [OSCURATO:PERSONA].

In difetto, dunque, di e le me nti dimostrativi della destinazione funzionale di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati, l’affermazione della sussistenza di un periculum in mora è puramente congetturale.

Non sarebbe poi stata valutata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto l’8 agosto 2024 la direzione di RDB a I I [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società detenuta al 49,5 % da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al 49,5 % da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per l’1 % da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; pertanto il rapporto fra RDB e [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno.

In particolare, sarebbe stata omessa ogni valutazione circa la sussistenza del periculum in mora in relazione al sequestro impeditivo disposto su lle azioni di [OSCURATO:PERSONA] detenute da AMG.

Il relativo vizio motivazione è così grave e radicale da integrare una violazione di legge, deducibile ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen. 4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge circa la o messa motivazione in punto al requisito della necessaria pertinenzialità richiesto dall’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato ha completamente omesso di valutare la sussistenza del nesso di pertinenzialità fra i beni del complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA] e delle azioni di AMG e il reato; nessun collegamento funzionale è stato indagato, infatti, fra i beni oggetto delprovvedimento cautelare e il reato per cui si procede .

Come già rilevato,[OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo estraneo rispetto ai fatti oggetto del procedimento, né nella attività svolta dal ricorrente sono state evidenziate le medesime criticità ritenute sussistenti quanto a RDB.

Il vincolo di pertinenzialità e strumentalità non può essere confuso con l’appartenenza o la riferibilità del bene ad un determinato soggetto; pertanto, il fatto che, dietro lo schermo societario, le attività siano comunque riferibili o riconducibili all’indagato non sarebbe elemento sufficiente a legittimare il disposto sequestro.

Osserva il ricorrente che il sequestro impeditivo non può investire qualsiasi bene suscettibile anche astrattamente di aggravare o protrarre le conseguenze del reato laddove manchi, appunto,il requisito della pertinenzialità.

Ribadisce, poi, che è frutto di mera congettura la possibilità che nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] si verifichino le medesime criticità ritenute sussistenti in RDB.

Il sequestro delle quote di AMG evidenzia l’ assoluta insus s istenz a del requisito del la pertinenzialità, poiché l’avvenuto sequestro di RDB avrebbe dovuto scongiur are il risch i o dell’assorbimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle commesse di RDB; sotto tale profilo il sequestrodelle quote di AMG risulta del tutto ininfluente. 4.3 Con il terzo motivo lamenta l’apparente motivazione in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.

Il disposto sequestromanifesta la pro pr ia evidente sproporzione , posto che ha colpito non solo la società RDB, bensì anche la [OSCURATO:PERSONA] e la AMG.

L’impugnato provvedimento nulla ha in concreto affermato sulla verifica della proporzionalità fra il vincolo imposto e i rischi che tale vincolo è destinato a scongiurare, posto che la sostituzione di RDB con [OSCURATO:PERSONA] nelle commesse è rimasta una previsione del tutto congetturale; al contrario, si sarebbe dovuto dimostrare che il sequestro di RDB non fosse sufficientea scongiurare il protrarsi o l’aggravarsi delle conseguenze del reato.

In particolare, il provvedimento avrebbe dovuto indicare perché l’ amministrazione giudiziaria di RDB non sia strumento sufficientead impedire tale paventata sostituzione e perché, conseguentemente, si sia dovuto imporre il vincoloanche a [OSCURATO:PERSONA] e alle azioni detenute da AMG.

Quando il sequestro impeditivo investe una impresa , anche in presenza di un collegamento stretto fra la stessa e l’illecito, è necessario comunque valutare la proporzionalità fra l’ampiezzadel vincolo cautelare e le esigenze cautelari stesse e ciò deve valere a maggior ragione nel caso di beni appartenenti a soggetti terzi.

Nel caso concreto non è dimostrata l’unicità dell’impresa e, in ogni caso, non è dimostrato che le medesime criticità rilevate in RDB ricorrano anche nella conduzione di [OSCURATO:PERSONA].

5. Propongono ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la società I I [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA],esponendo due motivi di doglianza. 5.1 Con il primo motivo denunciano la violazione di legge in ragione della omessa motivazione circa la sussistenza di un periculum in moratale da giustificare il sequestro delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, non sarebbestata esplicitata la ragione che ha portato ad apporre il vincolo cautelare non solo all’azienda di RDB ma anche alle quote societarie della stessa RDB detenute dai ricorrenti.

Posto, infatti, che il provvedimento genetico aveva individuato i fattori di rischio della possibile reiterazione di condotte di rilevanza penale nella inadeguatezza della ditta esterna e del tecnico esterno, il tribunale avrebbe dovuto esplicitare la ragione per cui riteneva sussistente il periculum nonostante fosse stata cambiata la ditta esterna e si fosse interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico.

Tali interventi sono stati posti in essere dalla compagine societaria prima che si avesse contezza delle risultanze investigative e, dunque, nessuna inerzia è individuabile in capo a chi deteneva le quote societarie di RDB.

Sul punto, dunque, la motivazione è meramente apparente, poiché il provvedimento omette di confrontarsi con tali argomenti e quindi è incorso in una violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare quale fosse la necessità di privare i soci della libera disponibilità delle quote, posto che già con il sequestro del compendio aziendale si era scongiurato il pericolo che l’attività continuasse a venire esercitata con le criticità evidenziatesi.

La pericolosità dei soggetti non si può trasfondere nella pericolosità dei beni aziendali.

L’ordinanza impugnata, in conclusione, omette ogni motivazione circa la sussistenza di un concreto e attuale periculum in mora tale da giustificare il sequestro delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA]. 5.2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva l’assenza di motivazione circa il rapporto di pertinenzialità fra le quote sociali di [OSCURATO:PERSONA] spa e il reato per cui si procede. [OSCURATO:SOCIETA] ilricorrente il provvedimento impugnato incorre in un evidente errore allorquando ancora la pertinenzialità al collegamento fra l’indagato e la res, anziché fra lares e il reato.Mancherebbe, cioè, ogni dimostrazione di una diretta correlazione fra il reato e il bene oggetto dell’apprensione.

Nelle more della celebrazione dell’udienza sono state depositate in data 4 settembre 2025da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] memoria con motivi nuovi per [OSCURATO:PERSONA], in cui si ribadisce l’inapplicabilità del sequestro impeditivo all’ente non indagato nonché il difetto di pertinenzialità fra la res e il reato; memoria in data 13 settembre, sempre nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], contenente motivi aggiunti a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che richiama il difetto di pertinenzialità e l’omessa valutazione a tal fine della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]; il difetto di un periculum in mora dotato di attualità e concretezza, nonché il difetto di proporzionalità e adeguatezza del disposto sequestro.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 14 settembre memoria con motivi nuovi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e I I [OSCURATO:PERSONA] , quali titolari delle quote di RDB, ribadendo l’inapplicabilità del sequestroimpeditivo all’ente RDB incolpato per la responsabilità amministrativa da reato ex L. 231/2001; l’assenza in relazione al sequestrodelle quote sociali di RDB di un periculum in mora concreto e attuale .

Sono state, ancora, depositate una memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] data 11 settembre,nell’interesse di RDB, di precisazione dei motivi di ricorso ed ulteriore memoria difensiva in data 15 settembre dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con deposito di sentenza di questa sezione della Corte di annullamento del provvedimento cautelare emesso nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA].

Il PG ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le quote RDB e [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti concluso illustrando i motivi di ricorso di cui ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei termini che di seguito si preciseranno.

Posto che le questioni di diritto evidenziate sono comuni a più ricorrenti verranno affrontate unitariamente. 1.1 Il motivo con cui si eccepisce la violazione del petitum cautelare ( primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) è infondato.

La richiesta del PMdel 3 dicembre 2024 aveva ad oggetto – per quanto è qui di interesse - il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen . di RDB e [OSCURATO:PERSONA] («chiede il sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] spa e della [OSCURATO:PERSONA] spa»); nella parte espositiva della richiesta, nel paragrafo intitolato «richiesta di sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] spa», era presente anche la richiesta di estensione della misura cautelare reale a [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento del G.I.P. in data 22 gennaio 2025 aveva disposto il sequestro preventivo dell’area di cantiere (su cui nessuna osservazione critica è stata fatta),già sottoposta a sequestro probatorio, nonché il sequestro preventivo del complesso aziendale diRDB [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] osservava che la richiesta del PM, pur richiamando gli art t . 19 e 53 d.lgs . 231/2001, che disciplinano il sequestro a scopo di confisca nei confronti di RDB, nella parte motiva faceva riferimento ad un sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA]; chiedendo, quindi, il sequestro del complesso di beni pertinenti alla società di cui l’indagato è legale rappresentante al fine di evitare che la libera disponibilità delcomplesso aziendale potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato; dunque, la richiesta veniva intesa come formulata direttamente nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza del Tribunale per il riesame impugnata avanti a questa Corte afferma che il sequestro adottato è di tipo impeditivo, al di là del richiamo errato alle norme del d.lgs. 231/2001, sulla base del tenore della richiesta e di quanto risulta dal provvedimento genetico.

Circa la consistenza del petitum cautelare, questa Suprema Corte ha affermato che «... alla domanda formulata dalla parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo che assegna al giudice un potere decisorio, il cui ambito di applicazione ben può essere circoscritto all'interno dei confini tracciati dal devolutum».

Ne discende «...che il perimetro del potere delibativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare» (v.

Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Saà, Rv. 257791).

Dato per assodato che il giudice non può fuoriuscire dall’alveo tematico assegnatogli dal PM con la richiesta di emissione della misura cautelare, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, emerge -dal tenore della richiesta cautelare e delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, così come dal tenore del provvedimento genetico – che il richiamo alle norme del d. lgs. 231/2001 fosse errato e con corrispondente al contenuto del petitum.

In conclusione, la lamentata mancata corrispondenza fra petitum cautelare e provvedimento cautelare è insussistente, poiché appunto i decretinon sono andati oltre il devoluto cautelare, che aveva ad oggetto il sequestro impeditivo dei beni aziendali di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.2 Circa la natura delle violazioni denunciate nei ricorsi.

I ricorrenti denunciano violazioni di legge processuale ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. sotto il profilo della omessa o apparente motivazione, dovendosi ricordare che, in base all’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge. [OSCURATO:SOCIETA] un costante insegnamento di questa Corte, che ha ribadito tale limite normativo, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01) In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 - 01) La motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314 - 01).

Stante il tenore degli insegnamenti sopra richiamati, l’accoglimento dei motivi di ricorso non potrà che fondarsi sulla ritenuta assenza ovvero apparenza della motivazionein ordine alla sussistenza dei requisiti del disposto sequestro; l’accertamento dei requisiti legittimanti il vincolo reale impone che gli stessi siano calati nella peculiarità del caso concreto, oltre che essere adesi al dettato normativo e agli insegnamenti di questa Corte.

2. Circa la inapplicabilità del sequestro impeditivo alla persona giuridica ex d.lgs. 231/2001 (secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] spa e primo motivo [OSCURATO:PERSONA] spa).

Tale motivo è infondato.

Non ignora questo collegio che sul punto si siano registrate decisioni di segno opposto: secondo una prima, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato (Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Pmt, Rv. 288087 - 01); secondo una seconda, al contrario, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive (Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Sunflower, Rv. 273515 - 01).

Il provvedimento impugnato affronta la questione implicitamente, ribadendo quanto già contenuto nei provvedimenti genetici: il sequestro dei complessi aziendali e delle quote societarie delle due società, RDB e [OSCURATO:PERSONA], ha una funzione impeditiva e viene disposto nei confronti di entrambe le società per la commistione operativa e gestionale delle stesse, che sono di fatto possedute dalla medesima famiglia.

Non si tratterebbe, dunque, di un sequestro impeditivo imposto – illegittimamente –nei confronti di un ente indagato per illeciti amministrativi di cui al d. lgs. 231/2001, ovvero addirittura nei confronti di un ente neppure indagato per detti illeciti, quale è [OSCURATO:PERSONA], bensì di un sequestro preventivo su beni la cui libera disponibilità da parte dell’indagato persona fisica, amministratore unico di tutte le società che sono partecipate l’una dall’altra, potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato, come affermato dal Tribunale del riesame alla pag.

23. Oltre alla riferibilità di entrambe le società alla medesima direzione del D’[OSCURATO:PERSONA], il provvedimento fa riferimento alla unicità dell’attività tecnica e di progettazione che in entrambe le società fa capo agli stessi professionisti.

In linea di principio e con una valutazione astratta tale ragionamento non si pone in contrasto con l’insegnamento contenuto nella seconda delle due massime sopra riportate, laddovein motivazione la Corte ha precisato che, mentre la misura interdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto e temporaneo, al contrario, il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati.

L’ampia motivazione di tale sentenza prende le mosse dalla relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001,che ha confermato la non applicabilità del sequestro impeditivo in ragione della sua incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, sanzioni che avrebbero la medesima finalità.

La disamina circa gli effetti dei due istituti ne evidenzia, secondo la Corte, la non sovrapponibilità,poiché il provvedimento interdittivo previsto dal d. lgs. 231/01 importa un vincolo all’utilizzo del bene solo indiretto e temporaneo, mentre l’effetto del sequestro impeditivo è tendenzialmente definitivo, laddove all’esito del giudizio di cognizione sia disposta la confisca; non solo, mentre il sequestro impeditivo ha per oggetto le cose ed è finalizzato a sottrarlea chi ne abbia la disponibilità in ragione delle esigenze di tutela della collettività, al contrario la misura interdittiva è diretta contro la società; il sequestro impeditivo ha la finalità di impedire l’utilizzo dei singoli beni ed evitare che possano continuare ad agevolare la commissione di altri reati. [OSCURATO:SOCIETA] tale pronuncia, dunque, delimitati i confini dei due istituti in termini di non sovrapponibilità, escludere la poss i bilità di applicare il sequestro impeditivo all’ ente rischierebbe di creare un regime privilegiato rispetto a quello generale, privando così la collettività di un efficace strumento di tutela al fine di eliminare dalla circolazione beni criminogeni.

Chiosa, dunque, la motivazione, affermando che nulla vieta di disporre il sequestro impeditivo nei confronti della persona fisica indagata o imputata che utilizzi il bene criminogeno di proprietà dell’ente che, conseguentemente, sia pure in modo indiretto, ne verrebbe privato.

Di conseguenza, in ragione del rinvio generale operato dall’art. 34 d.lgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale, anche nei conf ronti de ll ’ en te deve riten e rsi ammissibile il sequestro impeditivo, proprio per la richiamata applicabilità alle disposizioni del codice di rito, in quanto compatibili.

Non basta: i disposti sequestri impeditivi aventi ad oggetto le aziende, cioè il complesso dei beni produttivi riferibili alle due società, RDB e [OSCURATO:PERSONA], e le quote societarie non appaiono astrattamente nemmeno in contrasto con quanto affermato dall’altro arresto di legittimità, di segno contrario, che,richiamando il disposto dell’art. 53 d. lgs. 231/2001, esclude che nel procedimento nei confronti di un ente collettivo possano essere sottoposte a sequestro cosepertinenti al reato, la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Il punto, infatti, come sottolineato dal provvedimento genetico e ribadito nel provvedimento impugnato, è che i disposti sequestri non hanno di mira l’ente collettivo, bensì dei beni, perché tali sono sia le aziende, sia le quote societarie, il cui libero utilizzo da parte dell’indagato persona fisica, in tesi accusatoria, avrebbe la conseguenza di protrarre o aggravare le conseguenze del reato: affermare che nel procedimento a carico di una persona fisica vi siano delle limitazioni all’applicabilità dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. laddove il bene sequestrando sia riferibile ad un e nte collettivo, vorreb b e dire, come affermato dal primo dei due arresti sopra richiamati, creare una inaccettabile ed illegittima zona di impunità e privare il sistema di un formidabile strumento preventivo.

3. Circa il rapporto di pertinenzialità dei beni rispetto al commesso reato (terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso AMG, secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e I I).

Affermato, dunque, che in linea di principio è amm i ss ibile il disposto s equ e s t ro preventivo, in quanto avente ad oggetto beni di proprietà di terzi, la cui libera disponibilità da parte dell’indagato D’[OSCURATO:PERSONA] potrebbeprotrarre o ag grav a re le conseguenze del reato, è necessario verificare che il provvedimento impugnato - e prima ancora i provvedimenti genetici - non siano incorsi nella denunciata violazione di legge: non abbiano, cioè, verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta misura reale, primo fra tutti il rapporto di pertinenzialità fra la res oggetto del sequestro e il fatto di reato oggetto del procedimento.

Come insegna questa Corte, infatti, per il sequestro preventivo è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 - 01).

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262 - 01).

E’ proprio in ragione del necessario collegamento fra la cosa e il reato, e non già fra la cosa e il suo autore, che è astrattamente possibile, come accaduto nel caso di specie, disporre il sequestro impeditivo di beni di pertinenza di un soggetto diverso dall’indagato: ma ciò soltanto nella misura in cui vi sia un evidente legame fra detta cosa e il reato per cui si procede.

Si può richiamare la massima secondo cui, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906 - 01).

In motivazione si è affermato che - premesso che il sequestro preventivo può essere disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati –al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata.

Dunque, il sequestro preventivo presuppone la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza della res con i reati per i quali si procede, quindi l ’ accertamento della strutturalità e non della meraoccasionalità di tale legame con il reato .

E’ proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la res sequestranda e il reato commesso che si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell’evitare che vengano protratte o aggravate le conseguenze di quel reato, ovvero che la libera disponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati: non di qualunque tipo di reati, ovviamente, ma del tipo di quello per cui si procede, in conseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato.

Il potere di disporre il sequestro di un oggetto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. ricorre quando la libera disponibilità di una cosa possa agevolare la commissione di altri reati della stessa specie, ma tale pericolo deve essere inteso non come una astratta mera eventualità, ma in senso oggettivo, come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla suddetta agevolazione (cfr. Cass., Sez. 5, 19 maggio - 27 giugno 2000, n. 2899, Strazzari, CED 216548).

Infine, è evidente che il periculum che si intende evitare attraverso l'adozione del sequestro preventivo deve essere consequenzialmente connesso al reato oggetto del procedimento (cfr. Cass., Sez. 6, 5 luglio 1995 - 7 settembre 1995, n. 2819, Con):la mera funzione preventiva astrattamente considerata non è, invero, sufficiente a legittimare il provvedimento di sequestro (così Cass., Sez. 1, n. 2254, del 13 maggio - 18 giugno 1994).

Di conseguenza, ciò che i provvedimenti genetici e il provvedimento impugnato avrebbero dovuto specificamente evidenziare è il legame di pertinenzialità e di connessione concreta tra i beni oggetto del sequestro ed il reato oggetto del procedimento; si ribadisce, non con qualunque altro reato, poiché la funzione preventiva non può essere valutata in senso astratto, cioè nell’ottica di una generale prevenzione, in quanto ciò imporrebbe un sacrificio alla libera disponibilità del bene non connotato da concretezza e attualità, ma basato su una mera ipotesi.

Nel primo provvedimento genetico (dalle pagg 17 e segg.) si ripercorrono le deposizioni dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base delle quali è stato possibile ricostruire la filiera di produzione della trave asseritamente responsabile del crollo della struttura.

Tale trave venne realizzata nello stabilimento di Alseno di RDB; le aree di detto stabilimento erano condotte in comodato daTecnostrutture che forniva la manodopera per le lavorazioni, mentrei macchinari ed altro erano forniti da RDB.

Tecnostrutturerealizzava i manufatti in base alle schede tecniche di produzione, prima con il confezionamento di acciaio eferro e con l’inserimento delle ar mature nel cassero, quindi con la gettata di calcestruzzo.

Circa il nesso di pertinenzialità fra l’azienda di RDB e il reato, il provvedimentogenetico richiamale indicate carenze che riguardavano l’operato di RDB nel cantiere ove avvenne il crollo e in particolare, l’inadeguatezza di Tecnostrutture e, più in generale della struttura produttiva dello stabilimento di Alseno, incapace di operare con sufficiente rapidità e consistenza di forniture;inadeguatezza che avrebbe portato a quella gestione frettolosa e problematica del lavoro, con reiterate mancanze nei manufatti, spesso corrette altrettanto frettolosamente in cantiere, che aveva provocato e si era congiunta sinergicamente all’inadeguatezzaprogettuale di Melchiorre, così portando agli eventi mortali e lesivi colposi.

Dunque, la motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità fra la struttura produttiva di [OSCURATO:PERSONA] spa e il reato per cui si procede sussiste ed appare logica: RDB è la società che, utilizzando come manodopera i cottimisti di Tecnostrutture, ha realizzato la trave; tale trave, per inadeguatezza progettuale e per incapacità produttiva si è rivelata inadatta a sostenere i carichi necessari; l’assetto produttivo di RDB, dunque - sostiene il giudice per le indagini preliminari -non solo ha un legame strutturale e pertinenziale con il reato, ma se lasciato nella libera disponibilità dell’indagato D’[OSCURATO:PERSONA] rischia di protrarre e/o ag gravare l e conseguenze del reato, ovvero di portare alla commissione di reati analoghi.

Del tutto carente, per contro, sia nel provvedimento genetico, sia nel provvedimento del Tribunale di Firenze, è la motivazione relativa al nesso di pertinenzialità fra l’azienda [OSCURATO:PERSONA] e il reato, così come fra le quote societarie di RDB e [OSCURATO:PERSONA] e il reato.

Il provvedimento genetico sottolinea le vicende societarie di [OSCURATO:PERSONA] e RDB e il fatto che l’indagato sia legale rappresentante di entrambe; circa lo stabilimento di Alseno, ricorda che venne acquistatoda [OSCURATO:PERSONA], che lo concedette in locazione a [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, lo aveva concesso in comodato a Tecnostrutture che vi operava.

Ribadisce, poi, che vi sono elementi per ritenere la stretta connessione fra l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] e RDB e per ritenere che tali imprese siano diretta emanazione della famiglia imprenditoriale D’[OSCURATO:PERSONA].

L’orizzonte del provvedimento si sposta, quindi,ad un piano preventivo prognostico: si afferma che,senza il vincolo cautelare imposto ad entrambe le aziende, vi è il rischio che le commesse della controllata passino alla controllante con una pressione sulla stessa ancora maggiore e con gravi rischi per l’incolumità individuale e pubblica.

Il provvedimento impugnato sul punto sostiene che la necessità del sequestro disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discende dal fatto che la stessa sia società controllante di RDB, ma soprattutto perché e società riconducibile al medesimo im prenditore e ai s u oi familiari.

Dunque, errando, il provvedimento individua la pertinenzialità del bene come legame fra l’indagato e la res piuttosto che, come corretto, fra la res e il reato, tanto è vero che nessun accenno viene fatto al necessario vincolo strutturale che devesussistere, come più sopra ampiamente ricordato in ragione degli arresti di questa Corte, fra il be ne sequestrando e il reato per cui si procede.

Né il nesso di pertinenzialità può essere sostituito dalla mera finalità preventiva, come accade nei provvedimenti genetici, con i quali è stato disposto il sequestro sia del complesso dei beni aziendali di [OSCURATO:PERSONA] spa, sia di [OSCURATO:PERSONA] ma anche delle relative quote societarie, non ritenendosi sufficiente, al fine di evitare di agevolare la commissione di ulteriori reati, imporre il vincolo solo sui beni e ritenendosi necessario il vincolo sullo strumento societario stesso: infatti(cfr. pag. 18 del decreto del 12 febbraio 2025 e pagg 23 e segg. del provvedimento impugnato), si sottolinea come il mero sequestro delle aziende non sia sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari, stante le condotte tenute dalla famiglia D’[OSCURATO:PERSONA] volte a mantenere la gestione e direzione delle società in maniera del tutto identica a quanto fatto in precedenza al crollo.

In motivazione sono richiamate le dichiarazioni di testi e le conversazioni captate da cui è ritenuto enucleabile tale non tranquillizzante atteggiamento in capo a tutta la famiglia D’[OSCURATO:PERSONA] cui sono ritenute fare capo, in maniera del tutto univoca e indistinta fra loro, sia RDB che [OSCURATO:PERSONA], che controlla la prima e che è a sua volta posseduta dai tre D’[OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale sottolinea come, nonostante i mutamenti di cariche e il passaggio di mano dei pacchetti di controllo, la situazione - che appare formalmente mutata - non lo sia a livello sostanziale, rimanendo il controllo di tutte le società in mano alla famiglia D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in buona sostanza, pur essendo un soggetto giuridico distinto da [OSCURATO:PERSONA], viene ritenuto, nel provvedimento impugnato e nei provvedimenti genetici, una ulteriore emanazione dell’indagato, tanto è vero - e questa è una delle ragioni per cui le iniziative impeditive sono state estese anche a tale soggetto giuridico - che l’ufficio tecnico e i professionisti che operano erano i medesimi per entrambe le società.

Ma, al di là di questo intento, ampiamente illustrato, la motivazione è del tutto silente sul collegamento strutturale fra il reato e il complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA], ovvero fra il reato e le quote societarie della stessa e di RDB.

Non viene in alcun modo spiegato, al di là della finalità preventiva del sequestro - che è chiarissima -come si atteggi il pri mo te r m i ne della questione , vale a dire q uale pertin en za tali ulteriori beni abbiano rispetto al reato per cui si procede, in quanto il legame pertinenziale è individuato fra i beni e l’indagato.

Conclusivamente tale motivo di ricorso - con la sola esclusione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale il rapporto di pertinenzialità è motivato - è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato sotto tale profilo, con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del riesame, perché affronti il profilo della perti ne n zi a li t à del compl e sso azi e ndale di [OSCURATO:PERSONA] spa e delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:SOCIETA] con il reato per il quale si procede, fornendo adeguata motivazione.

4. Circa la carenza di motivazione quanto alla proporzionalità del disposto sequestro rispetto alle esigenze cautelari (quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso RDB; terzo motivo del ricorso AMG).

Il test di proporzionalità è volto a «valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Corte cost., sent. n. 1 del 2014).

La giurisprudenza di legittimità si è attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; nonché, in tema di sequestro finalizzato alla confisca diretta, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979).

I principi affermati si possono così sintetizzare: anche in tema di sequestro preventivo c.d.

«impeditivo», il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppurelimitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurnel'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 - 01).

La sentenza sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, RV. 267587 - 01 ha sottolineato che anche le modalità di attuazione del provvedimento devono essere le meno gravose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del sequestro, «in ossequio al principio di proporzionalità applicabile - sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle misure cautelari reali».

In caso di sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell'utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla operatività lecita della impresa stessa, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139 - 01).

In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e che qui si intendono ribaditi, sotto il profilo delle eccepita carenza o mera apparenzadella motivazione sulla proporzionalità del vincolo imposto rispetto alle esigenze salvaguardate,il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Analogadoglianza è proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e AMG, ma per detti ricorrenti, essendo fondato il motivo circa la mancanzadi motivazione in punto di vincolo pertinenziale fra la res sequestrata e il reato, che è questione che precede logicamente quella in punto alla proporzionalità, il relativo motivo è assorbito stante l’accoglimento del motivo sub

3. Per contro, il motivo didoglianza circa il difetto di proporzionalità proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa deve essere esaminato,stante il non accoglimento, rispetto a RDB, della doglianza in punto di omessa motivazione circa il vincolo di pertinenzialità fra l’azienda e il reato, per come esposto sub

3. Sul punto il provvedimento impugnato tace, limitandosi a ribadire come, al di là delle dimissioni dell’indagato e del mutato assetto societario,a tirare le fila di entrambe le società sia sempre il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; infatti, la necessità di sequestrare, non solo lo stabilimento di Alseno, ma tutti i cantieri di RDB (ed anche di quell i d i [OSCURATO:PERSONA] ) viene fatta discendere dalla riconducibilità di tutti all’indagato: ma si tratta di affermazione che nulla ha a che vedere con la valutazione della proporzionalità dell’ampiezza del sequestro con le esigenze cautelari.

Né il provvedimento genetico soccorre sul punto, limitandosi a ipotizzare il rischio astratto che le commesse di RDB vengano portate a termine da [OSCURATO:PERSONA], con modalitàanalogamente concitate e negligenti.

Il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati (Sez.

U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti).

Ecco che anche il requisito della proporzionalità, come quello della pertinenzialità, deve essere calato nella concretezza del pericolo, nell’otticadi determinare l’ampiezza del vincolo cautelare nella misura strettamente necessaria a prevenire l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze dannose ovvero la commissione di reati analoghi, non su un piano meramente ipotetico, ma nella specificità della situazione contingente.

L’onere motivazionale, poi,è ancora più stringente con riferimento a beni aziendali , dovendosi, come sopra affermato, specificare la ragione per la quale sia necessaria la totale paralisi dell’attività imprenditoriale, che è il risultato del vincolo imposto su tutti i beni aziendali di RDB, a fini impeditivi, e non una più contenuta , ma altrettanto efficace, limitazione della libera disponibilità dei beni, nell’esigenza di un perfetto contemperamento fra le esigenze cautelari, da un lato, e la libertà dell’iniziativa economica privata e la proprietà privata dall’altro.

Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato è mancante di motivazione e deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del Riesame, perché affronti il tema relativo al requisito della proporzionalità fra il disposto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stro, l’indagato di fatto, attraverso i figli, continua a gestire le società. Le condotte dell’indagato erano, secondo il provvedimento impugnato, tese a d interferire con l’operato degli inquirenti in maniera tale da coprire, ovvero ridimensionare, la propriaresponsabilità e quella della società. Il provvedimentorichiamava – poi - alcune conversazioni intercorse fra l’ indagato e la figlia, dalle quali emergeva come anche in un altro cantiere si erano evidenziate le medesime falle progettuali sulle travi, emerse tragicamente aFirenze, e come a distanza di sei mesi da quel fatto nessuno fosse ancoraintervenuto a correggere tali errori strutturali di progettazione. Ciò rilevava al fine di dimostrare come il modus operandi di [OSCURATO:SOCIETA] non fosse mutato neppure a seguitodel disas tro e come fosse del tutto inveterato ; pertanto , si palesava necessario il sequestro dello stabilimento RDB ove eranostati prodotti i materiali poi utilizzati nel cantiere ove era avvenutoil disastro e di tutti i cantieri di RDB e di Ital pre fabbricati . 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] spa a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce cinque motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al principio della domanda cautelare. Tale ragione di doglianza era già stata sottoposta al Tribunale del riesame, sotto il profilo della mancata corrispondenza della richiesta cautelare del pubblico ministero rispetto al provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari. Mentre, infatti, nella richiesta era stato fatto richiamo agli artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001 con riferimento all’ente [OSCURATO:SOCIETA], sottoposto alle indagini ai sensi del d.lgs. 231/2001, il sequestro era stato disposto su beni di società di cui il D’[OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante, quali beni pertinenti al reato, con una interpretazione estensiva della domanda cautelare, che aveva portato ad imporre il vincolo anche su beni di pertinenza di una società che non era sottoposta ad indagini. Tale motivo di ricorso è stato affrontato in poche righe nel provvedimento impugnato con argomentazioni che, secondo il ricorrente, non sono idonee a superare l’evidente vizio di correlazione fra il disposto sequestro e la domanda cautelare, che non può essere ricondotto ad un mero lapsus calami, ovvero all’errato richiamo agli artt. 19 e 53 d. lgs 231/2001. 2.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 321 e 325 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato, nella tesi del ricorrente, affronta il relativo motivo di doglianza soltanto sotto il profilo della sequestrabilità dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e di RDB in quanto riconducibili all’indagato D’[OSCURATO:PERSONA], senza rispondere alla critica relativa all’applicabilità dello strumento cautelare nei confronti di un ente non sottoposto ad indagini. Tale omissione sarebbe riconducibile, secondo il ricorrente, ad una violazione di legge, essendo sul punto la motivazione completamente omessa ovvero apparente. In questa maniera, si sarebbero eluse le norme che disciplinano la materia dei sequestri nei confronti degli enti poiché, lungi dal disporre un sequestro finalizzato alla confisca, come previsto dagli artt. 19 e 53 d. lgs. 231/2001, è stato disposto un sequestro considerando non già la titolarità dei beni in capo agli enti, bensì in capo all’indagato. La funzione del disposto sequestro, come resa evidente dai provvedimenti cautelari, è quella di impedire che la progettazione e la produzione proseguano con le modalità utilizzate in precedenza e che, in tesi accusatoria, avevano portato al crollo dell’edificio. Tuttavia, il sequestro impeditivo non può essere disposto nei confronti dell’ente in ragione del disposto dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 231/2001 che non richiama l’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., poiché la funzione del sequestro applicabile all’ente è solo conservativa; pertanto, stante la mancata iscrizione quale indagato dell’ente [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero avrebbe aggirato l’ostacolo normativo ricorrendo al sequestro impeditivo disposto nei confronti della persona fisica. Nella prospettazione del ricorrente, l’illegittimità del disposto sequestro si manifesta sia sotto il profilo della non proporzionalità dello strumento, sia in quanto misura inidonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, posto che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun illecito tale da determinare dei profili di responsabilità dell’ente. La ragione che ha indotto il legislatore a limitare la ricorribilità all o strumento del sequestroimpeditivo nei confronti del l’ ente riposa nella necessità di assicurare continuità economica ed operativa all’ente,contemperando le esigenze di garanzia con quelle di tutela dell’attività societaria. Ritiene il ricorrente che il ricorso allo strumento del sequestro impeditivo sia stato un espediente per aggirare il divieto normativo, soprattutt o perché disposto s u beni di pertinenza di enti terzi rispetto all’indagato. Ribadisce che il silenzio sul punto dell’impugnato provvedimento costit u isce una violazione di legge. 2.3 Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di pertinenzialità della res sequestrata rispetto al reato. Il rapporto di pertinenzialità lega la cosa sequestranda al reato e non al suo autore e nel caso in esame tale rapporto di pertinenzialità fra le aziende sequestrate e il reato manca, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale fra il bene e il reato commesso. Nessun elemento costruttivo è stato prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]; il sequestroè stato esteso a tale azienda perché la [OSCURATO:PERSONA] è erroneamente ritenuta controllante di RDB e, comunque, riconducibile all’indagato. 2.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e dell’art. 5 par. 3 e 4 TUE e art. 49 art. 3 e 53 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali nonché violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU. L’impugnato provvedimento non avrebbe, infatti, esplicitato in alcun modo la ragione per la qualedovevano sequestrarsi tutti i beni aziendali e non solo una parte di essi, con ciò contravvenendosi al principio espresso sia dalla Corte di legittimità, sia dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui è necessario valutare la proporzionalità fra il mezzo impiegato eil fine perseguito. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per carenza del periculum in mora. Il giudizio di pericolosità contenuto nell’impugnato provvedimento è basato su una mera presunzione, priva della seppure minima concretezza, che la libera disponibilità del bene possa assumere un carattere strumentale per la commissione di reati del medesimo genere. 3. Propone ricorso RDB [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di doglianza. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita impossibilità di applicare il sequestro impeditivo ad una società. Nonostante tale rilievo critico fosse già contenuto nel gravame, sul punto il provvedimentoimpugnato tace, limitandosi a ribadire che i beni sono stati sequestrati per il legame con l’indagato D’[OSCURATO:PERSONA], stantela riconducibilità a lui della società . [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, tale affermazione non sarebbe sufficiente a contrastare efficacemente le critiche avanzate, in quanto è pacifico che l’unico sequestro che si possa applicare aduna società ex d. lgs. 231/2001 è quello conservativo, diretto, cioè, a garantire la effettività della futura confisca. Lamenta, poi, il ricorrente il mancato rispetto del criterio di proporzionalità , tale da consentire di individuare e sequestrare, eventualmente, il solo stabilimento in cui fu prodotta la trave incriminata e non tutto ilcomplesso aziendale , e ciò al fine del bilanciamento e della salvaguardia di tutti gli interessi in gioco. Inoltre, essendol’unica prospettiva affrontata quella personale dell’indagato , sarebbe stata sufficiente una misura interdittiva nei suoi confronti; la lettura della vicenda cautelare non può esaurirsi nella vicenda personale dell’indagato, dovendosi aver riguardo alle singole soggettività coinvolte. E’ comunque necessario, secondo il ricorrente, che l’illecito sia stato commesso nell’ambitodell’attività di quello specifico ente; sotto il profilo della ammissibilità del motivo di ricorso va evidenziato come, sul punto, la motivazione sia del tutto carente, ricorrendo un caso di violazione di legge. 3.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge sotto il profilo della carenza del periculum in mora. Sottolineail ricorrente come vi sia stato un avvicenda m ento ai ver ti ci azi e ndali , con nomina di un nuovo amministratore, e come il tecnico, cui si addebita il difetto di progettazione della trave,non abbia più alcun rapporto di lavoro con la società in oggetto; tali rilievi escluderebbero in nuce il sussistere delpericulum in mora, in difetto di qualunque attualità e concretezza del pericolo. 4. Propone ricorso anche [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare delle quote di [OSCURATO:PERSONA] spa, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo deduce nullità dell’ordinanza impugnata per avere giustificato la sussistenza del requisito delpericulum in mora con una motivazione apparente, in quanto priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza. [OSCURATO:SOCIETA] la prospettiva del provvedimento impugnato , infatti, l’azienda e le partecipazioni azionarie al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere sottoposte a sequestro per prevenire il rischio che i reati oggettodel procedimento , riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA], possano essere reiterati attraverso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, il provvedimento avrebbe dovuto motivare diffusamente circa la concretezza e attualità delpericolo, segnatamen te circa il le g ame strutturale fra il bene sottoposto al vincolo e la consumazione del reato stesso. Entrambi i provvedimenti cautelari non hanno motivato sul punto,circa, cioè, il l egame fra [OSCURATO:PERSONA] e la commissione del reato. Il provvedimento si sofferma sulle criticità operative di [OSCURATO:SOCIETA] e sul collegamento fra le due società, collegamento che non giustifica in alcun modo il vincolo esteso anche alla seconda società. Infatti, il provvedimento impugnato sottolinea c o me Ita lp refabbricati spa sia società controllante di RDBspa, avente come socio unico AMG, le cui quote di maggioranza sono detenute dai figli dell’indagato. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, il fatto che il provvedimento impugnato ipotizzi la sussistenza del pericolo è affermazione che si pone in antitesi con la necessaria valutazione del pericolo che, al contrario, deve essere concreto e attuale. In particolare, il periculum viene riferito al rischio di sostituzione della [OSCURATO:PERSONA] alla RDB nelle commesse affidate alla prima.Tale argomentazione si rivelerebbe fallace poichéla possibilità di sostituire una società con l’a l tra è subord ina ta al consenso del committente; in ogni caso tale pericolosarebbe scongiurato dal vincolo imposto sull’azienda della RDBspa e dalla nomina di un amministratore giudiziario. L’evidenziato collegamento soggettivo fra le due società è aspetto ontologicam e nte diverso dal rapporto di strumentalità fra la Ita l prefabbricati e il rea t o ogg e tto del procedimento; le ulteriori osservazioni contenute nell’impugnato provvedimento relative al permanere di un forte legame della compagine societaria con D’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero sufficienti a dimostrare il suddetto periculum. In ogni caso, nell’impugnato provvedimento non sono indicatielementi dimostrativi della commistione fra le due società, che operano in aree geografiche differenti, néelementi che evidenzino criticità riferibili direttamente ad [OSCURATO:PERSONA]. In difetto, dunque, di e le me nti dimostrativi della destinazione funzionale di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati, l’affermazione della sussistenza di un periculum in mora è puramente congetturale. Non sarebbe poi stata valutata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto l’8 agosto 2024 la direzione di RDB a I I [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società detenuta al 49,5 % da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al 49,5 % da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per l’1 % da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; pertanto il rapporto fra RDB e [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno. In particolare, sarebbe stata omessa ogni valutazione circa la sussistenza del periculum in mora in relazione al sequestro impeditivo disposto su lle azioni di [OSCURATO:PERSONA] detenute da AMG. Il relativo vizio motivazione è così grave e radicale da integrare una violazione di legge, deducibile ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen. 4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge circa la o messa motivazione in punto al requisito della necessaria pertinenzialità richiesto dall’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato ha completamente omesso di valutare la sussistenza del nesso di pertinenzialità fra i beni del complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA] e delle azioni di AMG e il reato; nessun collegamento funzionale è stato indagato, infatti, fra i beni oggetto delprovvedimento cautelare e il reato per cui si procede . Come già rilevato,[OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo estraneo rispetto ai fatti oggetto del procedimento, né nella attività svolta dal ricorrente sono state evidenziate le medesime criticità ritenute sussistenti quanto a RDB. Il vincolo di pertinenzialità e strumentalità non può essere confuso con l’appartenenza o la riferibilità del bene ad un determinato soggetto; pertanto, il fatto che, dietro lo schermo societario, le attività siano comunque riferibili o riconducibili all’indagato non sarebbe elemento sufficiente a legittimare il disposto sequestro. Osserva il ricorrente che il sequestro impeditivo non può investire qualsiasi bene suscettibile anche astrattamente di aggravare o protrarre le conseguenze del reato laddove manchi, appunto,il requisito della pertinenzialità. Ribadisce, poi, che è frutto di mera congettura la possibilità che nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] si verifichino le medesime criticità ritenute sussistenti in RDB. Il sequestro delle quote di AMG evidenzia l’ assoluta insus s istenz a del requisito del la pertinenzialità, poiché l’avvenuto sequestro di RDB avrebbe dovuto scongiur are il risch i o dell’assorbimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle commesse di RDB; sotto tale profilo il sequestrodelle quote di AMG risulta del tutto ininfluente. 4.3 Con il terzo motivo lamenta l’apparente motivazione in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura. Il disposto sequestromanifesta la pro pr ia evidente sproporzione , posto che ha colpito non solo la società RDB, bensì anche la [OSCURATO:PERSONA] e la AMG. L’impugnato provvedimento nulla ha in concreto affermato sulla verifica della proporzionalità fra il vincolo imposto e i rischi che tale vincolo è destinato a scongiurare, posto che la sostituzione di RDB con [OSCURATO:PERSONA] nelle commesse è rimasta una previsione del tutto congetturale; al contrario, si sarebbe dovuto dimostrare che il sequestro di RDB non fosse sufficientea scongiurare il protrarsi o l’aggravarsi delle conseguenze del reato. In particolare, il provvedimento avrebbe dovuto indicare perché l’ amministrazione giudiziaria di RDB non sia strumento sufficientead impedire tale paventata sostituzione e perché, conseguentemente, si sia dovuto imporre il vincoloanche a [OSCURATO:PERSONA] e alle azioni detenute da AMG. Quando il sequestro impeditivo investe una impresa , anche in presenza di un collegamento stretto fra la stessa e l’illecito, è necessario comunque valutare la proporzionalità fra l’ampiezzadel vincolo cautelare e le esigenze cautelari stesse e ciò deve valere a maggior ragione nel caso di beni appartenenti a soggetti terzi. Nel caso concreto non è dimostrata l’unicità dell’impresa e, in ogni caso, non è dimostrato che le medesime criticità rilevate in RDB ricorrano anche nella conduzione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Propongono ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la società I I [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA],esponendo due motivi di doglianza. 5.1 Con il primo motivo denunciano la violazione di legge in ragione della omessa motivazione circa la sussistenza di un periculum in moratale da giustificare il sequestro delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, non sarebbestata esplicitata la ragione che ha portato ad apporre il vincolo cautelare non solo all’azienda di RDB ma anche alle quote societarie della stessa RDB detenute dai ricorrenti. Posto, infatti, che il provvedimento genetico aveva individuato i fattori di rischio della possibile reiterazione di condotte di rilevanza penale nella inadeguatezza della ditta esterna e del tecnico esterno, il tribunale avrebbe dovuto esplicitare la ragione per cui riteneva sussistente il periculum nonostante fosse stata cambiata la ditta esterna e si fosse interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico. Tali interventi sono stati posti in essere dalla compagine societaria prima che si avesse contezza delle risultanze investigative e, dunque, nessuna inerzia è individuabile in capo a chi deteneva le quote societarie di RDB. Sul punto, dunque, la motivazione è meramente apparente, poiché il provvedimento omette di confrontarsi con tali argomenti e quindi è incorso in una violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare quale fosse la necessità di privare i soci della libera disponibilità delle quote, posto che già con il sequestro del compendio aziendale si era scongiurato il pericolo che l’attività continuasse a venire esercitata con le criticità evidenziatesi. La pericolosità dei soggetti non si può trasfondere nella pericolosità dei beni aziendali. L’ordinanza impugnata, in conclusione, omette ogni motivazione circa la sussistenza di un concreto e attuale periculum in mora tale da giustificare il sequestro delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA]. 5.2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva l’assenza di motivazione circa il rapporto di pertinenzialità fra le quote sociali di [OSCURATO:PERSONA] spa e il reato per cui si procede. [OSCURATO:SOCIETA] ilricorrente il provvedimento impugnato incorre in un evidente errore allorquando ancora la pertinenzialità al collegamento fra l’indagato e la res, anziché fra lares e il reato.Mancherebbe, cioè, ogni dimostrazione di una diretta correlazione fra il reato e il bene oggetto dell’apprensione. Nelle more della celebrazione dell’udienza sono state depositate in data 4 settembre 2025da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] memoria con motivi nuovi per [OSCURATO:PERSONA], in cui si ribadisce l’inapplicabilità del sequestro impeditivo all’ente non indagato nonché il difetto di pertinenzialità fra la res e il reato; memoria in data 13 settembre, sempre nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], contenente motivi aggiunti a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che richiama il difetto di pertinenzialità e l’omessa valutazione a tal fine della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]; il difetto di un periculum in mora dotato di attualità e concretezza, nonché il difetto di proporzionalità e adeguatezza del disposto sequestro. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 14 settembre memoria con motivi nuovi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e I I [OSCURATO:PERSONA] , quali titolari delle quote di RDB, ribadendo l’inapplicabilità del sequestroimpeditivo all’ente RDB incolpato per la responsabilità amministrativa da reato ex L. 231/2001; l’assenza in relazione al sequestrodelle quote sociali di RDB di un periculum in mora concreto e attuale . Sono state, ancora, depositate una memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] data 11 settembre,nell’interesse di RDB, di precisazione dei motivi di ricorso ed ulteriore memoria difensiva in data 15 settembre dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con deposito di sentenza di questa sezione della Corte di annullamento del provvedimento cautelare emesso nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA]. Il PG ha chiesto il rigetto dei ricorsi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le quote RDB e [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti concluso illustrando i motivi di ricorso di cui ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei termini che di seguito si preciseranno. Posto che le questioni di diritto evidenziate sono comuni a più ricorrenti verranno affrontate unitariamente. 1.1 Il motivo con cui si eccepisce la violazione del petitum cautelare ( primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) è infondato. La richiesta del PMdel 3 dicembre 2024 aveva ad oggetto – per quanto è qui di interesse - il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen . di RDB e [OSCURATO:PERSONA] («chiede il sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] spa e della [OSCURATO:PERSONA] spa»); nella parte espositiva della richiesta, nel paragrafo intitolato «richiesta di sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] spa», era presente anche la richiesta di estensione della misura cautelare reale a [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento del G.I.P. in data 22 gennaio 2025 aveva disposto il sequestro preventivo dell’area di cantiere (su cui nessuna osservazione critica è stata fatta),già sottoposta a sequestro probatorio, nonché il sequestro preventivo del complesso aziendale diRDB [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] osservava che la richiesta del PM, pur richiamando gli art t . 19 e 53 d.lgs . 231/2001, che disciplinano il sequestro a scopo di confisca nei confronti di RDB, nella parte motiva faceva riferimento ad un sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA]; chiedendo, quindi, il sequestro del complesso di beni pertinenti alla società di cui l’indagato è legale rappresentante al fine di evitare che la libera disponibilità delcomplesso aziendale potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato; dunque, la richiesta veniva intesa come formulata direttamente nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza del Tribunale per il riesame impugnata avanti a questa Corte afferma che il sequestro adottato è di tipo impeditivo, al di là del richiamo errato alle norme del d.lgs. 231/2001, sulla base del tenore della richiesta e di quanto risulta dal provvedimento genetico. Circa la consistenza del petitum cautelare, questa Suprema Corte ha affermato che «... alla domanda formulata dalla parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo che assegna al giudice un potere decisorio, il cui ambito di applicazione ben può essere circoscritto all'interno dei confini tracciati dal devolutum». Ne discende «...che il perimetro del potere delibativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare» (v. Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Saà, Rv. 257791). Dato per assodato che il giudice non può fuoriuscire dall’alveo tematico assegnatogli dal PM con la richiesta di emissione della misura cautelare, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, emerge -dal tenore della richiesta cautelare e delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, così come dal tenore del provvedimento genetico – che il richiamo alle norme del d. lgs. 231/2001 fosse errato e con corrispondente al contenuto del petitum. In conclusione, la lamentata mancata corrispondenza fra petitum cautelare e provvedimento cautelare è insussistente, poiché appunto i decretinon sono andati oltre il devoluto cautelare, che aveva ad oggetto il sequestro impeditivo dei beni aziendali di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.2 Circa la natura delle violazioni denunciate nei ricorsi. I ricorrenti denunciano violazioni di legge processuale ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. sotto il profilo della omessa o apparente motivazione, dovendosi ricordare che, in base all’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge. [OSCURATO:SOCIETA] un costante insegnamento di questa Corte, che ha ribadito tale limite normativo, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01) In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 - 01) La motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314 - 01). Stante il tenore degli insegnamenti sopra richiamati, l’accoglimento dei motivi di ricorso non potrà che fondarsi sulla ritenuta assenza ovvero apparenza della motivazionein ordine alla sussistenza dei requisiti del disposto sequestro; l’accertamento dei requisiti legittimanti il vincolo reale impone che gli stessi siano calati nella peculiarità del caso concreto, oltre che essere adesi al dettato normativo e agli insegnamenti di questa Corte. 2. Circa la inapplicabilità del sequestro impeditivo alla persona giuridica ex d.lgs. 231/2001 (secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] spa e primo motivo [OSCURATO:PERSONA] spa). Tale motivo è infondato. Non ignora questo collegio che sul punto si siano registrate decisioni di segno opposto: secondo una prima, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato (Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Pmt, Rv. 288087 - 01); secondo una seconda, al contrario, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive (Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Sunflower, Rv. 273515 - 01). Il provvedimento impugnato affronta la questione implicitamente, ribadendo quanto già contenuto nei provvedimenti genetici: il sequestro dei complessi aziendali e delle quote societarie delle due società, RDB e [OSCURATO:PERSONA], ha una funzione impeditiva e viene disposto nei confronti di entrambe le società per la commistione operativa e gestionale delle stesse, che sono di fatto possedute dalla medesima famiglia. Non si tratterebbe, dunque, di un sequestro impeditivo imposto – illegittimamente –nei confronti di un ente indagato per illeciti amministrativi di cui al d. lgs. 231/2001, ovvero addirittura nei confronti di un ente neppure indagato per detti illeciti, quale è [OSCURATO:PERSONA], bensì di un sequestro preventivo su beni la cui libera disponibilità da parte dell’indagato persona fisica, amministratore unico di tutte le società che sono partecipate l’una dall’altra, potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato, come affermato dal Tribunale del riesame alla pag. 23. Oltre alla riferibilità di entrambe le società alla medesima direzione del D’[OSCURATO:PERSONA], il provvedimento fa riferimento alla unicità dell’attività tecnica e di progettazione che in entrambe le società fa capo agli stessi professionisti. In linea di principio e con una valutazione astratta tale ragionamento non si pone in contrasto con l’insegnamento contenuto nella seconda delle due massime sopra riportate, laddovein motivazione la Corte ha precisato che, mentre la misura interdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto e temporaneo, al contrario, il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati. L’ampia motivazione di tale sentenza prende le mosse dalla relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001,che ha confermato la non applicabilità del sequestro impeditivo in ragione della sua incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, sanzioni che avrebbero la medesima finalità. La disamina circa gli effetti dei due istituti ne evidenzia, secondo la Corte, la non sovrapponibilità,poiché il provvedimento interdittivo previsto dal d. lgs. 231/01 importa un vincolo all’utilizzo del bene solo indiretto e temporaneo, mentre l’effetto del sequestro impeditivo è tendenzialmente definitivo, laddove all’esito del giudizio di cognizione sia disposta la confisca; non solo, mentre il sequestro impeditivo ha per oggetto le cose ed è finalizzato a sottrarlea chi ne abbia la disponibilità in ragione delle esigenze di tutela della collettività, al contrario la misura interdittiva è diretta contro la società; il sequestro impeditivo ha la finalità di impedire l’utilizzo dei singoli beni ed evitare che possano continuare ad agevolare la commissione di altri reati. [OSCURATO:SOCIETA] tale pronuncia, dunque, delimitati i confini dei due istituti in termini di non sovrapponibilità, escludere la poss i bilità di applicare il sequestro impeditivo all’ ente rischierebbe di creare un regime privilegiato rispetto a quello generale, privando così la collettività di un efficace strumento di tutela al fine di eliminare dalla circolazione beni criminogeni. Chiosa, dunque, la motivazione, affermando che nulla vieta di disporre il sequestro impeditivo nei confronti della persona fisica indagata o imputata che utilizzi il bene criminogeno di proprietà dell’ente che, conseguentemente, sia pure in modo indiretto, ne verrebbe privato. Di conseguenza, in ragione del rinvio generale operato dall’art. 34 d.lgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale, anche nei conf ronti de ll ’ en te deve riten e rsi ammissibile il sequestro impeditivo, proprio per la richiamata applicabilità alle disposizioni del codice di rito, in quanto compatibili. Non basta: i disposti sequestri impeditivi aventi ad oggetto le aziende, cioè il complesso dei beni produttivi riferibili alle due società, RDB e [OSCURATO:PERSONA], e le quote societarie non appaiono astrattamente nemmeno in contrasto con quanto affermato dall’altro arresto di legittimità, di segno contrario, che,richiamando il disposto dell’art. 53 d. lgs. 231/2001, esclude che nel procedimento nei confronti di un ente collettivo possano essere sottoposte a sequestro cosepertinenti al reato, la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il punto, infatti, come sottolineato dal provvedimento genetico e ribadito nel provvedimento impugnato, è che i disposti sequestri non hanno di mira l’ente collettivo, bensì dei beni, perché tali sono sia le aziende, sia le quote societarie, il cui libero utilizzo da parte dell’indagato persona fisica, in tesi accusatoria, avrebbe la conseguenza di protrarre o aggravare le conseguenze del reato: affermare che nel procedimento a carico di una persona fisica vi siano delle limitazioni all’applicabilità dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. laddove il bene sequestrando sia riferibile ad un e nte collettivo, vorreb b e dire, come affermato dal primo dei due arresti sopra richiamati, creare una inaccettabile ed illegittima zona di impunità e privare il sistema di un formidabile strumento preventivo. 3. Circa il rapporto di pertinenzialità dei beni rispetto al commesso reato (terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso AMG, secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e I I). Affermato, dunque, che in linea di principio è amm i ss ibile il disposto s equ e s t ro preventivo, in quanto avente ad oggetto beni di proprietà di terzi, la cui libera disponibilità da parte dell’indagato D’[OSCURATO:PERSONA] potrebbeprotrarre o ag grav a re le conseguenze del reato, è necessario verificare che il provvedimento impugnato - e prima ancora i provvedimenti genetici - non siano incorsi nella denunciata violazione di legge: non abbiano, cioè, verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta misura reale, primo fra tutti il rapporto di pertinenzialità fra la res oggetto del sequestro e il fatto di reato oggetto del procedimento. Come insegna questa Corte, infatti, per il sequestro preventivo è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 - 01). Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262 - 01). E’ proprio in ragione del necessario collegamento fra la cosa e il reato, e non già fra la cosa e il suo autore, che è astrattamente possibile, come accaduto nel caso di specie, disporre il sequestro impeditivo di beni di pertinenza di un soggetto diverso dall’indagato: ma ciò soltanto nella misura in cui vi sia un evidente legame fra detta cosa e il reato per cui si procede. Si può richiamare la massima secondo cui, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906 - 01). In motivazione si è affermato che - premesso che il sequestro preventivo può essere disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati –al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata. Dunque, il sequestro preventivo presuppone la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza della res con i reati per i quali si procede, quindi l ’ accertamento della strutturalità e non della meraoccasionalità di tale legame con il reato . E’ proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la res sequestranda e il reato commesso che si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell’evitare che vengano protratte o aggravate le conseguenze di quel reato, ovvero che la libera disponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati: non di qualunque tipo di reati, ovviamente, ma del tipo di quello per cui si procede, in conseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato. Il potere di disporre il sequestro di un oggetto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. ricorre quando la libera disponibilità di una cosa possa agevolare la commissione di altri reati della stessa specie, ma tale pericolo deve essere inteso non come una astratta mera eventualità, ma in senso oggettivo, come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla suddetta agevolazione (cfr. Cass., Sez. 5, 19 maggio - 27 giugno 2000, n. 2899, Strazzari, CED 216548). Infine, è evidente che il periculum che si intende evitare attraverso l'adozione del sequestro preventivo deve essere consequenzialmente connesso al reato oggetto del procedimento (cfr. Cass., Sez. 6, 5 luglio 1995 - 7 settembre 1995, n. 2819, Con):la mera funzione preventiva astrattamente considerata non è, invero, sufficiente a legittimare il provvedimento di sequestro (così Cass., Sez. 1, n. 2254, del 13 maggio - 18 giugno 1994). Di conseguenza, ciò che i provvedimenti genetici e il provvedimento impugnato avrebbero dovuto specificamente evidenziare è il legame di pertinenzialità e di connessione concreta tra i beni oggetto del sequestro ed il reato oggetto del procedimento; si ribadisce, non con qualunque altro reato, poiché la funzione preventiva non può essere valutata in senso astratto, cioè nell’ottica di una generale prevenzione, in quanto ciò imporrebbe un sacrificio alla libera disponibilità del bene non connotato da concretezza e attualità, ma basato su una mera ipotesi. Nel primo provvedimento genetico (dalle pagg 17 e segg.) si ripercorrono le deposizioni dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base delle quali è stato possibile ricostruire la filiera di produzione della trave asseritamente responsabile del crollo della struttura. Tale trave venne realizzata nello stabilimento di Alseno di RDB; le aree di detto stabilimento erano condotte in comodato daTecnostrutture che forniva la manodopera per le lavorazioni, mentrei macchinari ed altro erano forniti da RDB. Tecnostrutturerealizzava i manufatti in base alle schede tecniche di produzione, prima con il confezionamento di acciaio eferro e con l’inserimento delle ar mature nel cassero, quindi con la gettata di calcestruzzo. Circa il nesso di pertinenzialità fra l’azienda di RDB e il reato, il provvedimentogenetico richiamale indicate carenze che riguardavano l’operato di RDB nel cantiere ove avvenne il crollo e in particolare, l’inadeguatezza di Tecnostrutture e, più in generale della struttura produttiva dello stabilimento di Alseno, incapace di operare con sufficiente rapidità e consistenza di forniture;inadeguatezza che avrebbe portato a quella gestione frettolosa e problematica del lavoro, con reiterate mancanze nei manufatti, spesso corrette altrettanto frettolosamente in cantiere, che aveva provocato e si era congiunta sinergicamente all’inadeguatezzaprogettuale di Melchiorre, così portando agli eventi mortali e lesivi colposi. Dunque, la motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità fra la struttura produttiva di [OSCURATO:PERSONA] spa e il reato per cui si procede sussiste ed appare logica: RDB è la società che, utilizzando come manodopera i cottimisti di Tecnostrutture, ha realizzato la trave; tale trave, per inadeguatezza progettuale e per incapacità produttiva si è rivelata inadatta a sostenere i carichi necessari; l’assetto produttivo di RDB, dunque - sostiene il giudice per le indagini preliminari -non solo ha un legame strutturale e pertinenziale con il reato, ma se lasciato nella libera disponibilità dell’indagato D’[OSCURATO:PERSONA] rischia di protrarre e/o ag gravare l e conseguenze del reato, ovvero di portare alla commissione di reati analoghi. Del tutto carente, per contro, sia nel provvedimento genetico, sia nel provvedimento del Tribunale di Firenze, è la motivazione relativa al nesso di pertinenzialità fra l’azienda [OSCURATO:PERSONA] e il reato, così come fra le quote societarie di RDB e [OSCURATO:PERSONA] e il reato. Il provvedimento genetico sottolinea le vicende societarie di [OSCURATO:PERSONA] e RDB e il fatto che l’indagato sia legale rappresentante di entrambe; circa lo stabilimento di Alseno, ricorda che venne acquistatoda [OSCURATO:PERSONA], che lo concedette in locazione a [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, lo aveva concesso in comodato a Tecnostrutture che vi operava. Ribadisce, poi, che vi sono elementi per ritenere la stretta connessione fra l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] e RDB e per ritenere che tali imprese siano diretta emanazione della famiglia imprenditoriale D’[OSCURATO:PERSONA]. L’orizzonte del provvedimento si sposta, quindi,ad un piano preventivo prognostico: si afferma che,senza il vincolo cautelare imposto ad entrambe le aziende, vi è il rischio che le commesse della controllata passino alla controllante con una pressione sulla stessa ancora maggiore e con gravi rischi per l’incolumità individuale e pubblica. Il provvedimento impugnato sul punto sostiene che la necessità del sequestro disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] discende dal fatto che la stessa sia società controllante di RDB, ma soprattutto perché e società riconducibile al medesimo im prenditore e ai s u oi familiari. Dunque, errando, il provvedimento individua la pertinenzialità del bene come legame fra l’indagato e la res piuttosto che, come corretto, fra la res e il reato, tanto è vero che nessun accenno viene fatto al necessario vincolo strutturale che devesussistere, come più sopra ampiamente ricordato in ragione degli arresti di questa Corte, fra il be ne sequestrando e il reato per cui si procede. Né il nesso di pertinenzialità può essere sostituito dalla mera finalità preventiva, come accade nei provvedimenti genetici, con i quali è stato disposto il sequestro sia del complesso dei beni aziendali di [OSCURATO:PERSONA] spa, sia di [OSCURATO:PERSONA] ma anche delle relative quote societarie, non ritenendosi sufficiente, al fine di evitare di agevolare la commissione di ulteriori reati, imporre il vincolo solo sui beni e ritenendosi necessario il vincolo sullo strumento societario stesso: infatti(cfr. pag. 18 del decreto del 12 febbraio 2025 e pagg 23 e segg. del provvedimento impugnato), si sottolinea come il mero sequestro delle aziende non sia sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari, stante le condotte tenute dalla famiglia D’[OSCURATO:PERSONA] volte a mantenere la gestione e direzione delle società in maniera del tutto identica a quanto fatto in precedenza al crollo. In motivazione sono richiamate le dichiarazioni di testi e le conversazioni captate da cui è ritenuto enucleabile tale non tranquillizzante atteggiamento in capo a tutta la famiglia D’[OSCURATO:PERSONA] cui sono ritenute fare capo, in maniera del tutto univoca e indistinta fra loro, sia RDB che [OSCURATO:PERSONA], che controlla la prima e che è a sua volta posseduta dai tre D’[OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale sottolinea come, nonostante i mutamenti di cariche e il passaggio di mano dei pacchetti di controllo, la situazione - che appare formalmente mutata - non lo sia a livello sostanziale, rimanendo il controllo di tutte le società in mano alla famiglia D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in buona sostanza, pur essendo un soggetto giuridico distinto da [OSCURATO:PERSONA], viene ritenuto, nel provvedimento impugnato e nei provvedimenti genetici, una ulteriore emanazione dell’indagato, tanto è vero - e questa è una delle ragioni per cui le iniziative impeditive sono state estese anche a tale soggetto giuridico - che l’ufficio tecnico e i professionisti che operano erano i medesimi per entrambe le società. Ma, al di là di questo intento, ampiamente illustrato, la motivazione è del tutto silente sul collegamento strutturale fra il reato e il complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA], ovvero fra il reato e le quote societarie della stessa e di RDB. Non viene in alcun modo spiegato, al di là della finalità preventiva del sequestro - che è chiarissima -come si atteggi il pri mo te r m i ne della questione , vale a dire q uale pertin en za tali ulteriori beni abbiano rispetto al reato per cui si procede, in quanto il legame pertinenziale è individuato fra i beni e l’indagato. Conclusivamente tale motivo di ricorso - con la sola esclusione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale il rapporto di pertinenzialità è motivato - è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato sotto tale profilo, con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del riesame, perché affronti il profilo della perti ne n zi a li t à del compl e sso azi e ndale di [OSCURATO:PERSONA] spa e delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:SOCIETA] con il reato per il quale si procede, fornendo adeguata motivazione. 4. Circa la carenza di motivazione quanto alla proporzionalità del disposto sequestro rispetto alle esigenze cautelari (quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso RDB; terzo motivo del ricorso AMG). Il test di proporzionalità è volto a «valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Corte cost., sent. n. 1 del 2014). La giurisprudenza di legittimità si è attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; nonché, in tema di sequestro finalizzato alla confisca diretta, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979). I principi affermati si possono così sintetizzare: anche in tema di sequestro preventivo c.d. «impeditivo», il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppurelimitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurnel'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 - 01). La sentenza sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, RV. 267587 - 01 ha sottolineato che anche le modalità di attuazione del provvedimento devono essere le meno gravose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del sequestro, «in ossequio al principio di proporzionalità applicabile - sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle misure cautelari reali». In caso di sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell'utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla operatività lecita della impresa stessa, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139 - 01). In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e che qui si intendono ribaditi, sotto il profilo delle eccepita carenza o mera apparenzadella motivazione sulla proporzionalità del vincolo imposto rispetto alle esigenze salvaguardate,il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Analogadoglianza è proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e AMG, ma per detti ricorrenti, essendo fondato il motivo circa la mancanzadi motivazione in punto di vincolo pertinenziale fra la res sequestrata e il reato, che è questione che precede logicamente quella in punto alla proporzionalità, il relativo motivo è assorbito stante l’accoglimento del motivo sub 3. Per contro, il motivo didoglianza circa il difetto di proporzionalità proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa deve essere esaminato,stante il non accoglimento, rispetto a RDB, della doglianza in punto di omessa motivazione circa il vincolo di pertinenzialità fra l’azienda e il reato, per come esposto sub 3. Sul punto il provvedimento impugnato tace, limitandosi a ribadire come, al di là delle dimissioni dell’indagato e del mutato assetto societario,a tirare le fila di entrambe le società sia sempre il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; infatti, la necessità di sequestrare, non solo lo stabilimento di Alseno, ma tutti i cantieri di RDB (ed anche di quell i d i [OSCURATO:PERSONA] ) viene fatta discendere dalla riconducibilità di tutti all’indagato: ma si tratta di affermazione che nulla ha a che vedere con la valutazione della proporzionalità dell’ampiezza del sequestro con le esigenze cautelari. Né il provvedimento genetico soccorre sul punto, limitandosi a ipotizzare il rischio astratto che le commesse di RDB vengano portate a termine da [OSCURATO:PERSONA], con modalitàanalogamente concitate e negligenti. Il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti). Ecco che anche il requisito della proporzionalità, come quello della pertinenzialità, deve essere calato nella concretezza del pericolo, nell’otticadi determinare l’ampiezza del vincolo cautelare nella misura strettamente necessaria a prevenire l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze dannose ovvero la commissione di reati analoghi, non su un piano meramente ipotetico, ma nella specificità della situazione contingente. L’onere motivazionale, poi,è ancora più stringente con riferimento a beni aziendali , dovendosi, come sopra affermato, specificare la ragione per la quale sia necessaria la totale paralisi dell’attività imprenditoriale, che è il risultato del vincolo imposto su tutti i beni aziendali di RDB, a fini impeditivi, e non una più contenuta , ma altrettanto efficace, limitazione della libera disponibilità dei beni, nell’esigenza di un perfetto contemperamento fra le esigenze cautelari, da un lato, e la libertà dell’iniziativa economica privata e la proprietà privata dall’altro. Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato è mancante di motivazione e deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del Riesame, perché affronti il tema relativo al requisito della proporzionalità fra il disposto
Sentenza Cassazione n. 32491/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris