CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini17 presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta edifende per procura in calce al controricorso.-controricorrente-avverso la sentenza n.3136/2019 della Commissione TributariaRegionale della Campania-sez. distaccata di Salerno, depositata il 9aprile 2019.Numero registro generale 27146/2019Numero sezionale 4750/2026Numero di raccolta generale 18919/2026Data pubblicazione 10/06/2026In data 12 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta daavviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, mediante il qualel’Agenzia delle entrate, in esito ad attività di controllo, seguita dacontraddittorio, recuperava a tassazione costi relativi a fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti e l’IVA corrispondente siccomeindebitamente detratta.In particolare, veniva contestata alla contribuente l’inesistenzaoggettiva dell’attività di assistenza sistemistica e di manutenzione deiserver in “modalità h 24” effettuata dalla ditta Just for you di RomanoVitolo, in considerazione dell’omessa produzione, da parte dellacontribuente, di idonea documentazione giustificativa delriconoscimento, alla predetta ditta, di un corrispettivo pari ad euro8.000 mensili; della genericità dei documenti commerciali (note dieseguito lavoro e fatture); della mancanza di operatività, dipendenti esegni identificativi in capo alla medesima; dell’esecuzione, da parte delVitolo, di operazioni di prelievo per contanti, non giustificati da speseod investimenti, in corrispondenza delle rimesse effettuate dallacontribuente a mezzo di bonifici od assegni, tali da far presumere unaretrocessione di somme.2. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento ed il giudicedi prossimità rigettò il ricorso.3. La contribuente propose appello che venne accolto dallaCommissione Tributaria regionale della Campania (CTR), con lasentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello,ritenne fondato il motivo sul «raddoppio dei termini per l’accertamento,essendosi limitata l’analisi dei primi giudici esclusivamente all’inoltrodella denuncia nei termini richiesti dalla norma, senza la richiestaprevia verifica della sussistenza dei requisiti per l’inoltro delladenuncia .Numero registro generale 27146/2019Numero sezionale 4750/2026Numero di raccolta generale 18919/2026Data pubblicazione 10/06/20264. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate affidandosi a due motivi.Resiste la contribuente con articolato controricorso,rappresentando di aver formulato richiesta di definizione agevola aisensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertitocon modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.5.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio inprossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 42DPR n. 600 del 1973 e delle norme sul raddoppio dei termini didecadenza dal potere di accertamento, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.”.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 cod.proc. civ. e 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.3. A fronte di tali censure, la contribuente, già con il controricorsoe poi con la memoria, insta per l’estinzione del processo, in ragionedella definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv.dalla legge n.136 del 2018.[OSCURATO:PERSONA] ha comprovato, con deposito in atti, la presentazionedella domanda e l’avvenuto pagamento della prima rata del dovuto.4. Avuto riguardo a quanto precede, e rilevato che è decorso iltermine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, devedichiararsi l’estinzione del processo.4.1. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che lehanno anticipate. P.Q.MDichiara estinto il processo.Numero registro generale 27146/2019Numero sezionale 4750/2026Numero di raccolta generale 18919/2026Data pubblicazione 10/06/2026Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 4giugno 2026.La PresidenteRoberta Crucitti