CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25344/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso i motivi di ricorso lamenta l'illegittimità, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è, in ogni caso, manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata non è corretta laddove evoca la tardività dell'avvenuto risarcimento, invece intervenuto prima del giudizio e prima della ammissione del rito abbreviato (cfr., tra le tante, Sez. 5 - , n. 223 del 27/09/2022, dep. 09/01/2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01); è pur vero che la Corte d'appello, con argomentazione ed apprezzamento prettamente "di merito", ha in ogni caso stimato inadeguato il risarcimento sulla base della considerazione, unanimemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 9143 del 24.1.2013, Corsini); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21