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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 07140/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANTE' GIOVANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 bis d.vo 152/2006, deducendo, con unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla pericolosità della condotta, trattandosi di incendio di materiale non vegetale, avente natura di rifiuto, accompagnata da minacce rivolte all'indirizzo del vicino Puglisi, che già aveva segnalato una precedente analoga condotta e che aveva manifestato in quell'occasione il suo dissenso, alla reiterazione della condotta da parte dei due coimputati appena una settimana dopo, nonché ai precedenti specifici da cui è gravata la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANTE' GIOVANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 bis d.vo 152/2006, deducendo, con unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla pericolosità della condotta, trattandosi di incendio di materiale non vegetale, avente natura di rifiuto, accompagnata da minacce rivolte all'indirizzo del vicino Puglisi, che già aveva segnalato una precedente analoga condotta e che aveva manifestato in quell'occasione il suo dissenso, alla reiterazione della condotta da parte dei due coimputati appena una settimana dopo, nonché ai precedenti specifici da cui è gravata la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07140/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris