CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2250/20 in data 29/04/2021 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria in data 29/09/2022, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al giudizio sulla recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA], con declaratoria di inammissibilità nel resto con riferimento a tutti i ricorsi; udita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Napoli in data 28/02/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A (artt. 61 n. 7 e 8, 646 cod. pen.), B (artt. 61 n. 2, 110 e 479 cod. pen.), C (artt. 61 n. 2, 48, 110, 477 cod. pen.) e D (artt. 56, 61 n. 2, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione al n. 1 del comma 3 dell'art. 628 cod. pen., 7 I. 203/1991) il primo, e per il solo reato di cui al capo D, il secondo, il terzo ed il quarto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esperimento di perizia grafologica finalizzata ad escludere ogni dubbio circa la riferibilità o meno della firma contestata a [OSCURATO:PERSONA] costituita parte civile del reato di cui al capo D), nell'atto di trasferimento di proprietà dell'autovettura Ferrari mod. 430 tg. [OSCURATO:TARGA] e l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] oggetto di ordinanza di rigetto ex art. 507 cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva accolto le richieste difensive ritenendo rigorosi e completi gli accertamenti svolti dal Tribunale ed irrilevanti ai fini del decidere le circostanze oggetto della richiesta verifica; in particolare, i giudici di appello avevano ritenuto che le censure mosse all'attività svolta dal consulente tecnico del pubblico ministero erano state già affrontate e risolte dal primo giudice. Si evidenzia, di contro, come la sentenza di , appello abbia utilizzato una motivazione del tutto apparente che non ha tenuto conto delle numerose discrasie emerse sul punto e non ha fornito alcuna risposta e seguito un corretto percorso argomentativo per replicare alle doglianze dell'imputato sollevate in sede di gravame. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo D). La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] fondando il proprio convincimento, in via principale, sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. Dette dichiarazioni appaiono, in molteplici punti, inverosimili e controverse, ma soprattutto non sorrette da precisi e rigorosi riscontri. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo D), ritenuto in luogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riteneva di vantare un diritto legittimo tutelabile attraverso un'azione legale nei confronti dello Giannini e le risultanze dibattimentali hanno evidenziato la presenza dell'elemento soggettivo tipico della fattispecie delittuosa di cui all'art.393 cod. pen. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale in ordine all'aggravante speciale di cui all'art. 7 I. 203/1991. L'aggravante de qua richiede l'esistenza dell'elemento psicologico in capo allo [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla finalità camorristica della condotta; nella fattispecie, manca ogni elemento dal quale si possa tranquillamente ritenere la ricorrenza del dato. Ciò che emerge è esclusivamente la reazione della parte civile a tali condotte. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In merito al riconoscimento della recidiva, i giudici si limitano ad effettuare un aumento della pena senza le specifiche valutazioni richieste dalla legge; del tutto inopinato è, poi, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivato sulla base di una generica valutazione della gravità dei fatti e dei precedenti penali del reo. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art.393 cod. pen. La sentenza di appello è viziata per carenza di motivazione in quanto si limita a riprodurre la decisione di primo grado dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurano in modo puntuale le soluzioni adottate dal Tribunale e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem. La Corte territoriale ritiene provata la responsabilità dei Sacco fondandosi esclusivamente su quanto riferito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], senza verificare adeguatamente la credibilità soggettiva dello stesso nonché l'attendibilità intrinseca del narrato, in presenza di una versione ricca di imprecisioni, discrepanze ed inesattezze. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto assolvere i Sacco dal delitto di tentata estorsione loro ascritto mancando la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine all'elemento costitutivo della minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. Inoltre, all'esito dell'istruttoria dibattimentale era emerso che il trasferimento di proprietà della Ferrari era avvenuto a seguito di regolare operazione di compravendita, provata dall'emissione di assegni da parte dello [OSCURATO:PERSONA] in favore del Giannini e di una fattura, datata 18/02/2007, della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. emessa proprio in favore dello [OSCURATO:PERSONA]. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di motivare adeguatamente in merito alla sussistenza del metodo mafioso. La motivazione della sentenza sul punto appare illogica e carente, laddove la medesima ha attribuito rilevanza alla mera suggestione indotta nella vittima dal presunto riferimento da parte degli autori del reato alla zona in cui operava l'asserito capo-clan. Inoltre, la violazione di legge appare evidente laddove si è mancato di escludere il carattere intimidatorio dei fatti di estorsione, sebbene dagli atti risulti come il Giannini non fosse stato assolutamente intimidito ovvero intimorito dalla condotta posta in essere dagli imputati, tanto che lo stesso, in occasione dell'episodio avvenuto presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA], opponeva resistenza ai Sacco respingendo le richieste dei medesimi e paventando agli imputati come i medesimi corressero il rischio di esser arrestati. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa, ossia una nuova perizia grafologica avente ad oggetto la firma vergata da [OSCURATO:PERSONA] sull'atto di trasferimento di proprietà dell'autovettura Ferrari mod. 430, tg. [OSCURATO:TARGA]. Apoditticamente, la Corte territoriale, nonostante le numerose lacune riscontrate nella perizia della dr.ssa Iavarone, confermava pedissequamente le conclusioni cui giungeva il consulente del pubblico ministero, senza dare alcun rilievo alle censure mosse dal consulente della difesa, dr. [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, qualora la nuova perizia grafologica dovesse evidenziare l'autenticità della firma vergata [OSCURATO:PERSONA] sull'atto di trasferimento di proprietà dell'auto, tale circostanza non solo minerebbe irreversibilmente la credibilità della persona offesa ma determinerebbe, a fortiori, il venir meno del delitto di tentata estorsione, non potendosi configurare quel profitto illecito richiesto dalla norma incriminatrice. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione a specifiche deduzioni difensive. La sentenza impugnata si è totalmente astenuta dal ricercare elementi di conferma al racconto della persona offesa pur in presenza di evidenti incongruenze logiche. Secondo motivo: motivazione carente in relazione alla richiesta di svolgimento di perizia grafologica in ordine alla sottoscrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA]. Terzo motivo: motivazione carente in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ed in ordine alla sua idoneità a fondare l'ipotesi del delitto tentato. La Corte territoriale ha ritenuto che le espressioni "fermati non ti preoccupare non ti vogliamo uccidere, non ti scordare che a [OSCURATO:PERSONA] hai i figli tuoi, li vuoi bene ai figli tuoi ?" fossero idonee a fondare l'elemento materiale del reato di tentata estorsione. La difesa ha evidenziato che tale espressione non è compresa nel capo d'imputazione, proprio perché la stessa non è mai stata riferita dalla persona offesa. La Corte d'appello, inoltre, non ha considerato che proprio perché l'autovettura era in sequestro, risultava necessario che la dichiarazione pretesa dal Giannini fosse successivamente portata alla valutazione del giudice mediante apposita istanza di restituzione. Quarto motivo: motivazione carente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991. Non vi è alcuna prova da cui si ricavi che [OSCURATO:PERSONA] potesse proiettare la forza di intimidazione del preteso sodalizio al medesimo riferito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo con riferimento al motivo sulla recidiva; nel resto è inammissibile, come inammissibili sono i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale, dopo aver ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di gravame ha carattere eccezionale, stante la presunzione di completezza dell'indagine svolta in primo grado, potendo la stessa essere /l 5 disposta solo qualora il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ha precisato come, nella fattispecie, non vi fosse alcun margine per disporla "in considerazione della completezza degli accertamenti compiuti in primo grado e degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, elementi che consentono a questa Corte di poter assumere allo stato degli atti una adeguata decisione nel caso di specie": trattasi di motivazione del tutto priva di vizi logico-giuridici e, come tale, insindacabile in questa sede. Nel resto, il motivo di ricorso disvela il tentativo di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, attività che non rientra nei poteri del giudice di legittimità, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Quanto denunciato non è idoneo ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nelle due conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione dei fatti oggetto dei correlativi tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 2.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto come nessun dubbio si ponga circa l'attendibilità del narrato della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni - si scrive - "... appaiono nel loro complesso chiare, coerenti, dettagliate e, pertanto, da considerare credibili. Innegabile appare il fatto che in tali dichiarazioni vi siano delle imprecisioni, discrepanze, ma, invero, ad apparire singolare, quantomeno in relazione alle dinamiche interpersonali che coinvolgono tutti i soggetti in questione e alla fitta rete di interessi che sembra esservi alla base, è l'intera vicenda. Ed invero, pur avendo il Giannini omesso o riferito in modo inesatto alcuni particolari della vicenda, l'uomo ha fornito una descrizione dei fatti, nel suo complesso, coerente, verosimile e, pertanto, da considerare pienamente attendibile. A tal proposito, non appaiono dirimenti i rilievi dei difensori ..., secondo cui diversi sarebbero gli elementi che spingerebbero a dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Ed infatti, le prospettazioni difensive sul punto appaiono tentativi di screditare la figura del Giannini privi di effettivi riscontri e che, dunque, si riducono a mere allegazioni prive di effettivi elementi di prova".Né la credibilità della persona offesa è stata messa in discussione dai problemi psichici di cui sarebbe stato affetto il Giannini all'epoca dei fatti, non risultando "in alcun modo provato che vi siano state alterazioni psichiche tali da (far) ritenere che ... lo stesso ... fosse incapace di intendere e di volere e, pertanto, soggetto inattendibile. Invero, costituisce insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (cfr., Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269798; Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, F., Rv. 257855), come puntualmente avvenuto nella fattispecie. Fermo quanto precede, i giudicanti concludono che "... appare chiaro che il Giannini abbia taciuto o adulterato alcuni aspetti della dinamica della vicenda in questione, ma allo stesso tempo ben può ritenersi che il racconto sia nel suo complesso attendibile, e ciò soprattutto alla luce dei riscontri esterni rinvenibili a sostegno delle sue dichiarazioni (v. pagg. 6-8 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha così fornito corretta ed esauriente risposta alla medesima censura formulata in appello, non solo giustificando adeguatamente e logicamente il proprio giudizio di fatto in ordine all'attendibilità della persona offesa, ma anche ricostruendo i fatti e i rapporti commerciali tra le parti in modo da dissipare le perplessità difensive qui riproposte. In particolare, si è ritenuto come la fattura risulti emessa a fronte di una vendita con patto di riservato dominio, che realizza il passaggio della proprietà - e dunque l'effetto traslativo del diritto reale - all'esito del pagamento integrale del prezzo, ma consente la traditio materiale della cosa al momento della conclusione del contratto, momento in cui sorge l'obbligo di fatturazione. Con queste argomentate e logiche considerazioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha ben chiarito come potesse ritenersi che l'intento dello [OSCURATO:PERSONA] (come quello dei Sacco) fosse proprio quello di assicurare definitivamente al primo la proprietà dell'autovettura oggetto di contesa, costringendo il Giannini a rinunziarvi, a riconoscere di aver apposto di proprio pugno la firma sull'auto di trasferimento di proprietà e, dunque, di aver reso dichiarazioni mendaci dinanzi all'Autorità giudiziaria: da qui, la conclusione secondo cui "dalle complessive risultanze dibattimentali è ben possibile ricavare che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole dell'illegittimità del trasferimento di proprietà dell'autovettura e, pertanto, della illegittimità della pretesa in quel momento vantata nei confronti del Giannini". Dette considerazioni rendono evidente la mancanza in radice dei presupposti per poter qualificare le condotte degli imputati (dello [OSCURATO:PERSONA], prima e dei Sacco, poi), come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. pen., per la cui configurabilità occorre che il diritto oggetto di illegittima tutela privata non sia del tutto arbitrario ovvero sfornito di una possibile base legale. 2.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La motivazione non appare carente né manifestamente illogica, emergendo dalla descrizione della condotta che, l'aver agito in più persone riunite, aver fatto riferimento alla figura di un noto esponente della malavita locale (si allude al riferimento al parente [OSCURATO:PERSONA], indicato come "zi Vicienz", noto capo clan riconosciuto dal Giannini) e alla zona in cui questi operava "siano stati elementi idonei ad accrescere la forza intimidatrice della condotta posta in essere dagli odierni imputati e a determinare un più forte stato di assoggettamento della persona offesa, configurandosi, pertanto, chiaramente gli estremi dell'aggravante in oggetto, oggi "refluita" nel nuovo art. 415 bis. 1 cod. pen.". 2.5. Fondato, anche se solo in parte, è il quinto motivo. Con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, la Corte territoriale ha espresso il proprio diniego per la presenza di diversi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (che dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) imponenti di per sé l'esigenza di un aggravio sanzionatorio. 2.5.1. Il giudice di merito - come correttamente evidenziato dal difensore - si è ingiustificatamente sottratto dal verificare in concreto, sulla base degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altri possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali: interpretazione della norma in linea con le statuizioni della Corte costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015, che ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'art. 99, comma 5, cod. pen. alla parola "obbligatorio". Il carattere esclusivamente personale dell'accolto motivo sulla recidiva impedisce di valutarne la possibilità di un effetto estensivo a favore dei coimputati. 2.5.2. Manifestamente infondata è invece la censura in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale ha motivato la propria decisione riconoscendo come non fossero emersi nel corso del processo "elementi nuovi o positivamente valutabili in tal senso", evidenziando in particolare come "le modalità dell'agire, l'evidente capacità criminale degli odierni imputati e le finalità antigiuridiche che gli stessi intendevano realizzare non consentono alcuna possibilità di rivalutazione circa la pena inflitta dal giudice di primo grado". 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si richiamano le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi 2.1., 2.2. e 2.3. del considerato in diritto in relazione alle omologhe censure sollevate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, va detto come le doglianze svolte dai ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscano per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere, al contrario, tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. In sostanza, viene contestato l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità degli imputati, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.La censura riprende l'analoga doglianza sollevata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui si è trattato al paragrafo 2.4. del considerato in diritto a cui si rimanda, evocando altresì censure in fatto e riletture nel merito non consente nella presente sede di legittimità. 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Lo stesso riprende in parte il primo motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] oggetto di trattazione al paragrafo 2.1. del considerato in diritto a cui si rimanda. In aggiunta a quanto sin qui detto, occorre solo ribadire come la richiesta di rinnovazione della perizia proposta in appello è stata respinta con motivazione che non appare censurabile: i dubbi prospettati dalla difesa non sono stati affatto condivisi dai giudici che ne hanno spiegato e congruamente argomentato le ragioni, escludendo il carattere decisivo di un nuovo accertamento, dal momento che gli accertamenti peritali già espletati sono risultati completi, dettagliati ed esaurienti. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La difesa insiste sull'inattendibilità della persona offesa e sulla erronea valutazione giudiziale sul punto, evidenziando come al momento dell'accordo tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il Giannini non era più obbligatoria la stipula innanzi al notaio della vendita con patto di riservato dominio e tanto inficerebbe il suo racconto in ordine alle ragioni per cui non fu formalizzata. Sul punto si richiamano le valutazioni operate nel paragrafo 2.2. del considerato in diritto in relazione all'omologo secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice di appello, riprendendo le osservazioni già evidenziate dal giudice di prime cure, pur rilevando delle discrepanze nelle dichiarazioni rese dal Giannini - ad esempio nella parte in cui giustifica la mancata formalizzazione dell'operazione di compravendita realizzata con lo [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di un patto di riservato dominio con l'impossibilità di rivolgersi in quel momento al suo notaio di fiducia, intervento però non più necessario alla luce della disciplina normativa vigente all'epoca, o ancora, in relazione ai rapporti commerciali intercorsi precedentemente con lo [OSCURATO:PERSONA] - ed il suo silenzio nonchè l'adulterazione di alcuni aspetti della dinamica della vicenda in questione, ha comunque ritenuto il suo racconto attendibile nel suo complesso, alla luce dei riscontri esterni rinvenibili a sostegno delle sue dichiarazioni (v. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Lo stesso riprende - in parte - il primo motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto di trattazione al paragrafo 2.1. del considerato in diritto e - in tutto - il terzo motivo di ricorso proposto nell'atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], oggetto di trattazione al paragrafo 3.3., a cui si rimanda. 4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La difesa insiste sul contesto di serenità esistente tra le parti, escludendo l'idoneità degli atti a cagionare l'evento; sul punto però, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, i giudici di appello, anche sulla scorta delle emergenze dibattimentali raccolte, hanno compiuto una valutazione diversa che risulta congruamente argomentata, senza che possa fondatamente escludersi la valenza probatoria delle intimidazioni riferite dal Giannini a dibattimento. Quanto, poi, al rilievo che l'autovettura era sotto sequestro cautelare e pertanto che il reato contestato dovesse ritenersi "impossibile", corretta si appalesa la decisione dei giudici di merito, secondo i quali l'intimidazione aveva lo scopo non solo di assicurare allo [OSCURATO:PERSONA] la restituzione del bene, ma anche di ottenere la ritrattazione delle accuse. Infine, in relazione alla mancata esplicita contestazione del contenuto delle espressioni "fermati non ti preoccupare non ti vogliamo uccidere, non ti scordare che a [OSCURATO:PERSONA] hai i figli tuoi, li vuoi bene ai figli tuoi ?"asseritamente pronunciata da [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio come la stessa non abbia avuto alcuna capacità di mutare il fatto come contestato ovvero di aggravarne, quoad poenam, la portata nella considerazione dei giudici di merito. 4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Lo stesso riprende l'omologo quarto motivo proposto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattato al paragrafo 2.4. del considerato in diritto a cui si rimanda. 5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; -la declaratoria inammissibilità del resi") di [OSCURATO:PERSONA] nel resto e l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Di