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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12540/2026

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corrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];855 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3976/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/10/2022 R.G.N. 3140/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con sentenza n. 5538/2020 il Tribunale di Roma avevarespinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la RAI –Radiotelevisione italiana s.p.a., con il quale egli aveva chiestodi: - accertare l’inadempimento da parte della convenuta degliobblighi assunti nei suoi confronti con il verbale di conciliazionedel 20.6.2013 e ordinare alla RAI di assumerlo con contratto atempo indeterminato full time dal 31.3.2019, coninquadramento al V livello del CCNL di categoria, e diriammetterlo in servizio; nonché condannare la RAI alrisarcimento dei danni patiti dall’istante, in misura di €30.000,00, oltre al pagamento della retribuzione mensile di €2.500,00 dal 31.3.2019.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] controla suddetta sentenza di primo grado, e in riforma della stessa,accertava che la RAI era inadempiente agli obblighi assunti nelverbale di conciliazione del 20.6.2013 e, per l’effetto, ordinavaalla RAI di assumere il [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, condecorrenza 31/03/2019, come tecnico della produzione, V livello2) del CCNL; ne ordinava pertanto la riammissione in servizio;condannava, inoltre, la RAI al risarcimento del danno patito,quantificato in complessivi € 30.000,00, oltre al pagamentodelle retribuzioni arretrate (retribuzione mensile lorda diriferimento € 2.500,00), a decorrere dal 31/3/2019, ed ainteressi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale hapremesso: I) che nel ricorso introduttivo del giudizio il MazzeoNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026aveva dedotto: a) di aver lavorato alle dipendenze dellaN uRmAeroI dii nra ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026qualità di tecnico della produzione con una serie di contratti atempo determinato dal 2011 al 2016; b) di aver sottoscritto indata 20.6.2013 un verbale di conciliazione in cui, in adesioneall’accordo di bacino del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato pattuito il suoinserimento nella fascia B del bacino, con assunzione da partedi RAI dell’obbligo di garantirgli un impiego minimo di 6 mesiannui e di essere assunto alla scadenza pattuita; c) di avertuttavia ricevuto una racc.

A.R. del 4.8.2016 in cui la RAI gliaveva comunicato di ritenersi svincolata dagli impegni assuntinei suoi confronti, per il venir meno dell’elemento fiduciario,avendo la RAI accertato che il [OSCURATO:PERSONA], alla data di inizio delprimo rapporto lavorativo con la resistente, aveva omesso dicomunicare che il padre era dipendente della RAI, laddovepresso la convenuta vigeva il divieto di assunzione di parenti edaffini di dipendenti; d) l’illegittimità del recesso sotto vari profilidel recesso unilaterale operato dalla RAI; II) quanto chiesto dalricorrente in tale atto; III) ciò che il primo giudice, nellaresistenza della RAI, aveva deciso e considerato; IV) i tre motividi gravame formulati dall’appellante.4.

Tutto ciò premesso, la Corte territoriale giudicaval’appello fondato.5.

Avverso tale decisione la RAI – [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.6.

Resiste l’intimato con controricorso.7.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione dell’art. 1364 c.c. (in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c.)”.

Tanto per avere la sentenza impugnata“motivato l’accoglimento dell’appello avversario sul presuppostoper il quale il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 20giugno 2013 non facesse alcun riferimento a cause impeditivealla costituzione del rapporto di lavoro correlate alla violazionedella circolare del 27 ottobre 1988 o alla inesatta compilazionedel modulo informativo sottoscritto in occasione del primocontratto a termine”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia sulla questione sollevata dalla Rai relativaalla stipula del verbale di conciliazione nella convinzione,illecitamente generata dal [OSCURATO:PERSONA], del possesso in capo a questidi tutti i requisiti per la sottoscrizione del contratto a tempodeterminato (in relazione all’art. 360, co. 1° n. 4 c.p.c.)”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 1439 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c.)”.

“Per non avere, in ogni caso, la sentenza impugnataqualificato come eccezione, tale da prospettare un dolonegoziale del sig. [OSCURATO:PERSONA], la questione sollevata dalla Rai,concernente l’induzione della medesima alla sottoscrizione deicontratti a tempo determinato a seguito della dichiarazione falsadel sig. [OSCURATO:PERSONA] relativa al possesso dei requisiti per la stipuladei contratti a tempo determinato”.4.

Con il quarto motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, rappresentato dal momento della scoperta da parteNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026della RAI del comportamento illegittimo del [OSCURATO:PERSONA] (in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)”.5.

Con il quinto motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, co. 1° n. 3c.p.c.)”.

Deduce la violazione delle norme indicate in rubrica“per avere la Corte d’Appello ritenuto che il comportamentodella Rai dovesse essere qualificato come un recesso perinsussistente giusta causa, omettendo di considerare ilcomportamento contrario a buona fede del sig. [OSCURATO:PERSONA] nellafase iniziale del rapporto di lavoro e ricostruendo comunqueerroneamente la portata della dichiarazione, e della condotta,della Società”.6.

Con il sesto motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti rappresentato dalla misura della retribuzione diriferimento ai fini risarcitori (art. 360, n. 5, c.p.c.)”.

Censurasotto il suddetto profilo la sentenza impugnata sostenendo cheil fatto decisivo è “rappresentato dalla misura della retribuzionepresa come parametro ai fini del risarcimento del danno”.7.

Il primo motivo è infondato con profili d’inammissibilità.8.

La Corte d’appello, all’inizio della propria motivazione,ha osservato: Nel punto 2 del verbale di conciliazione in sede sindacaledel 20 giugno 2013, previo richiamo al punto 19 dell’accordosindacale del 29 luglio 2011, la appellata ha confermatol’inserimento di massimo [OSCURATO:PERSONA] nella fascia B del bacino direperimento e si è impegnata a garantire al/alla sig./sig.ramassimo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il 1 luglio 2013 e laNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026data di assunzione a tempo determinato indeterminNautmoer o udi nra ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026periodo di impegno con contratti di lavoro subordinato a terminedi sei mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui.A fronte del suddetto impegno il [OSCURATO:PERSONA] si è a propria voltaimpegnato a non esperire giudizi contro la Rai.L’impegno assunto con la conciliazione del 29 luglio 2011 èchiaro e consiste nell’assicurare l’assunzione a tempoindeterminato entro un certo termine (31 marzo 2019);circostanza affermata in ricorso e mai contestata dallacontroparte), e nel frattempo, ed assunzioni a termine per untempo non inferiore a sei mesi annui e comunque a 8 mesi mediannui sino alla definitiva assunzione a tempo indeterminato.Manca all’interno della conciliazione alcun riferimento almodulo informativo sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] il 3 ottobre 2011 oalla insussistenza di cause impeditive o di contrasti con lacircolare del 27/10/1988, cosicché la violazione della circolarenel 27 ottobre 1988 e la falsità nella compilazione nel modelloinformativo non possono costituire una giusta causa di recesso,perché il riferimento al suddetto divieto, in mancanza di alcunriferimento all’interno della conciliazione, è rimasto motivoinespresso, e come tale irrilevante ai fini della conclusione dellastessa.

E ciò perché il divieto non è imposto dalla legge, ma daun regolamento interno deliberato dalla stessa appellata.Occorre anche considerare che prima della sottoscrizione dellaconciliazione, le parti avevano concluso ulteriori contratti dilavoro a termine .Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/20269.

La censura ora in esame attinge appunto taNliu mperroi mdi rai ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026passaggi motivazionali della decisione gravata (cfr. pagg. 14-15del ricorso).Più nello specifico, la ricorrente vi lamenta la violazione ola falsa applicazione di uno solo dei canoni ermeneutici legali dicui agli artt. 1362 e segg. c.c., vale a dire, quello dell’art. 1364c.c. in tema di “Espressioni generali”.Tale articolo recita: “Per quanto generali siano leespressioni usate nel contratto, questo non comprende che glioggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”.Trattasi pacificamente di criterio ermeneutico rientrante trale norme di interpretazione c.d. soggettiva e testuale.9.1.

Ebbene, la ricorrente non riporta nello sviluppo dellacensura alcun passo della conciliazione sindacale del 20.6.2013intervenuta tra le parti (come dell’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui punto 19, le parti facevano richiamo nellaconciliazione, secondo la lettura della Corte).Ma, soprattutto, la ricorrente non individua assolutamentequale sarebbe la “espressione generale” o meno, contenutanella conciliazione in sede sindacale, che potrebbe riferirsi oalludere “al modulo informativo sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] il 3ottobre 2011” o alla “circolare del 27/10/1988” oppure, sia pureindirettamente o implicitamente, al divieto di assunzione diparenti e affini di dipendenti da parte della Rai.9.2.

Tutto lo sviluppo seguente del primo motivo, del resto,è alieno dal terreno dell’interpretazione del testo dellaNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026conciliazione sindacale del 20.6.2013 (v. pagg. 15.-N2um0e rod dei ral ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026ricorso).9.3.

Peraltro, la censura in esame neppure si confronta conuna parte ulteriore della motivazione, di completamento delleosservazioni precedenti, ma sempre sul piano interpretativo.Invero, la Corte ha osservato ancora: “Deve poi inoltreessere sottolineato che la dichiarazione (contenentel’affermazione, deliberatamente falsa, dell’assenza di parenticon rapporto di lavoro con la Rai: difatti alla domanda sul seavesse perenti in Rai, il [OSCURATO:PERSONA] ha scritto NO) è statasottoscritta ad ottobre 2011, mentre la lettera di recesso èdatata 4 ottobre 2016.

Anche tenendo conto delle notoriedimensioni della Rai, l’enorme lasso di tempo trascorso tra lacommissione del fatto e la sua contestazione induce a ritenereche lo stesso non fosse poi così grave.

Si deve considerare chela giusta causa di recesso è qualunque fatto di gravità tale danon consentire la prosecuzione anche solo provvisoria diqualunque rapporto: il lunghissimo tempo trascorso esclude inradice la sussistenza di una giusta causa di recesso.

Ed in ognicaso occorre considerare che il mancato riferimento nellaconciliazione alla circolare del 1988 ed alla dichiarazionesottoscritta, consentono di qualificare il fatto come un motivo,del tutto irrilevante”.9.4.

Con tali considerazioni, perciò, i giudici di secondogrado - allo scopo di determinare la comune intenzione delleparti in sede conciliativa ex art. 1362, comma secondo, c.c. nelsenso di non annettere rilevanza alla “trasgressione” del ridettodivieto -, hanno valorizzato il loro comportamento complessivotenuto nel lungo arco temporale intermedio tra la dichiarazioneNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026falsa dell’ottobre 2011 e il recesso del 2016 da parte deNlulame rRo adi ir,a ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026caratterizzato, tra l’alto, dalla conclusione di ulteriori contrattidi lavoro a termine, prima della sottoscrizione dellaconciliazione.10.

Parimenti infondato è il secondo motivo.11.

La ricorrente vi censura il punto in cui la Corte - dopoaver ritenuto, in base ai rilievi sin qui trascritti e già vagliati,che: “Manca di conseguenza il diritto dell’appellata di sciogliersidal vincolo assunto” -, ha osservato: “Né tantomeno risultadedotto nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., qualsivogliavizio della volontà o eccepita l’invalidità della conciliazione o èstata formulata specifica eccezione in tal senso”.12.

In sintesi, la ricorrente deduce “il profilo dell’omessapronuncia circa una questione, o eccezione, che era stataritualmente sollevata dalla Rai all’atto della costituzione in primogrado e che era stata riproposta in appello”, richiamando ariguardo passi di propri scritti difensivi (specificati alla pag. 21del ricorso e nelle note a piè di tale pagina).13.

Orbene, la ricorrente non considera anzitutto che, comesi è già evidenziato (v. i §§

9.3. e

9.4. di questa motivazione),la Corte distrettuale aveva giudicato il fatto “contestato” allavoratore solo nella comunicazione del 4.8.2016 come non“così grave” ed anzi “del tutto irrilevante”.In ogni caso, i rilievi della Corte circa la mancata deduzionedi “qualsivoglia vizio della volontà” o di “invalidità dellaconciliazione”, o di formulazione di una “specifica eccezione intal senso” sono appunto molto precisi, e si riferisconoall’evidenza al riscontro del difetto della proposizione diNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026eccezioni della convenuta, poi appellata, che Nfuomsesroe dri ora ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026riconoscibili sul piano giuridico come relative a qualche viziodella volontà oppure ad altra causa addirittura di nullità dellaconciliazione.E tanto in effetti non si riscontra assolutamente nellededuzioni che la ricorrente trascrive in ricorso, in cui non vi è ilbenché minimo cenno ad un “dolo” della controparte cui ora siriferisce la ricorrente (a pag. 22 del ricorso), ma anche allaviolenza o all’errore, oppure a cause di nullità dellaconciliazione.Solo per completezza, nota il Collegio che uno dei passidella propria memoria difensiva di primo grado che cita laricorrente (“se il [OSCURATO:PERSONA] non avesse reso la dichiarazionemendace, ma avesse correttamente ammesso il rapporto diparentela con altro dipendente Rai, non avrebbe proceduto allasua assunzione a tempo determinato, visto il disposto dellacircolare Rai del 27 ottobre 1988 che fa espresso divieto distipulare contratti con parenti dei dipendenti”), neppure attienealla conciliazione del 20.6.2013, ma si riferisce a una non meglioprecisata assunzione a tempo determinato del [OSCURATO:PERSONA].14.

Dalle considerazioni che precedono discendel’infondatezza del terzo motivo, in cui si deduce appunto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1439 c.c. in tema di“Dolo”.15.

Il quarto motivo è inammissibile.16.

La ricorrente vi censura la parte di motivazione (v. pag.24 del ricorso), qui trascritta (al § 9.3.), e già in precedenzavalutata.Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/202617.

Giova allora ricordare che, secondo un consNoumliedroa dti ora ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026orientamento di questa Corte, più volte espresso anche aSezioni unite, l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., riformulatodall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012,n. 134, ammette la denuncia innanzi alla Suprema Corte di unvizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessariaconseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366,comma primo, n. 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.,indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, ilcome ed il quando esso abbia formato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis,Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).18.

Ebbene, secondo la ricorrente, il fatto che la Corte nonavrebbe esaminato sarebbe costituito dal dato che la“scoperta” del rapporto di parentela, e dunque della falsità delladichiarazione, era avvenuta solo nel 2016”, in giorno o mese perla verità imprecisati dalla ricorrente (v. pag. 25 del ricorso).18.1.

In ogni caso, ritiene il Collegio che la ricorrente inrealtà critica un apprezzamento fattuale operato dalla Corted’appello proprio nei passaggi motivazionali oggetto di censura.Più nello specifico, la Corte in essi ha ritenuto, “Anchetenendo conto delle notorie dimensioni della Rai”, chequest’ultima, nell’ “enorme lasso di tempo” che ha sottolineato,avesse appreso la falsità della dichiarazione in illo tempore fattadal [OSCURATO:PERSONA], ma l’avesse giudicata fatto non “così grave”.Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026Inoltre, a fronte della qualificazione dello stessoN umfearot tdoi r,a ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026questa volta da parte della stessa Corte, come “del tuttoirrilevante”, la ricorrente nulla deduce sulla “decisività” della“scoperta” della falsità della dichiarazione, che peraltro noncolloca precisamente nell’ambito dell’anno 2016.19.

Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso.20.

La censura, formulata esclusivamente per la violazionee/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1175e 1375 c.c. ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. si basa suconsiderazioni eccentriche rispetto alla ratio decidendi dellaCorte di merito (cfr. pagg. 26-28 del ricorso).20.1.

In particolare, la ricorrente assume che: “In nessuncaso, pertanto, la comunicazione del 4.8.2016 della RAI alMazzeo poteva essere considerata, come ha erroneamenteritenuto la Corte d’Appello, un recesso da un inesistentecontratto di lavoro in essere con la RAI”.Tuttavia, in nessun punto della decisione gravata siriscontra la valutazione che la ricorrente attribuisce alla Corted’appello, che: - non ha mai affermato che all’atto del recessodi RAI intercorresse tra le parti un rapporto di lavoro di qualsiasigenere; - non ha detto che il recesso in questione fosse daqualificare come un licenziamento o come altra forma di recessoda un rapporto lavorativo; - non ha fatto il benché minimo cennoad una qualsiasi delle forme di tutela previste per il lavorosubordinato (ex art. 8 l. n. 604/1966, ex art. 18 l. n. 300/1970novellato o ex d.lgs. n. 23/2015) in caso di licenziamento.La Corte, invece, ritenendo il recesso della Rai privo digiusta causa, ha concluso che: “Mancava di conseguenza ilNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026diritto di sciogliersi dal vincolo assunto” con il verNbuamleero ddi rai ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026conciliazione del 20.6.2013.Ha accertato, altresì, “la violazione degli obblighi assunticon la conciliazione, ai sensi dell’art. 1453 c.c.”, ed hariconosciuto al lavoratore una tutela, anche risarcitoria, di dirittocomune a fronte del dichiarato inadempimento della RAI “agliobblighi assunti nel verbale di conciliazione” suddetto; in terminiperaltro del tutto conformi al petitum dell’attore.21.

E’ infine inammissibile il sesto ed ultimo motivo.22.

E’ sufficiente, infatti, considerare che “la misura dellaretribuzione di riferimento ai fini risarcitori” non costituisce unfatto storico, principale o secondario, di cui si possa lamentarel’omesso esame.Del resto, questa volta, la ricorrente non specifica da qualipunti della propria memoria difensiva e di costituzione in primogrado si dovrebbero desumere le sue deduzioni circa la correttaquantificazione della retribuzione di riferimento a fini risarcitori(cfr. pagg. 28-29 del ricorso); e comunque si tratterebbeappunto di deduzioni difensive, e non di un “fatto storico”.Peraltro, la ricorrente non sembra considerare che perl’appunto nel passaggio di motivazione che censura (v. pagg.29-30 del ricorso), la Corte aveva messo in luce che “ilrisarcimento domandato pari ad € 30.000,00” era “inferiore aquanto spettante”, avendo riguardo alla maggior misura dellaretribuzione mensile risultante dall’ultima busta paga prodottaproprio dalla RAI, la quale, inoltre, non aveva specificamentecontestato il conteggio contenuto in ricorso.Numero registro generale 9775/202323.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essereN umero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 12540/2026condannata al pagamento, in favore del difensore delData pubblicazione 04/05/2026controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge; e distrae in favore deldifensore del controricorrente;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];855 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3976/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/10/2022 R.G.N. 3140/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con sentenza n. 5538/2020 il Tribunale di Roma avevarespinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la RAI –Radiotelevisione italiana s.p.a., con il quale egli aveva chiestodi: - accertare l’inadempimento da parte della convenuta degliobblighi assunti nei suoi confronti con il verbale di conciliazionedel 20.6.2013 e ordinare alla RAI di assumerlo con contratto atempo indeterminato full time dal 31.3.2019, coninquadramento al V livello del CCNL di categoria, e diriammetterlo in servizio; nonché condannare la RAI alrisarcimento dei danni patiti dall’istante, in misura di €30.000,00, oltre al pagamento della retribuzione mensile di €2.500,00 dal 31.3.2019.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] controla suddetta sentenza di primo grado, e in riforma della stessa,accertava che la RAI era inadempiente agli obblighi assunti nelverbale di conciliazione del 20.6.2013 e, per l’effetto, ordinavaalla RAI di assumere il [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, condecorrenza 31/03/2019, come tecnico della produzione, V livello2) del CCNL; ne ordinava pertanto la riammissione in servizio;condannava, inoltre, la RAI al risarcimento del danno patito,quantificato in complessivi € 30.000,00, oltre al pagamentodelle retribuzioni arretrate (retribuzione mensile lorda diriferimento € 2.500,00), a decorrere dal 31/3/2019, ed ainteressi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale hapremesso: I) che nel ricorso introduttivo del giudizio il MazzeoNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026aveva dedotto: a) di aver lavorato alle dipendenze dellaN uRmAeroI dii nra ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026qualità di tecnico della produzione con una serie di contratti atempo determinato dal 2011 al 2016; b) di aver sottoscritto indata 20.6.2013 un verbale di conciliazione in cui, in adesioneall’accordo di bacino del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato pattuito il suoinserimento nella fascia B del bacino, con assunzione da partedi RAI dell’obbligo di garantirgli un impiego minimo di 6 mesiannui e di essere assunto alla scadenza pattuita; c) di avertuttavia ricevuto una racc. A.R. del 4.8.2016 in cui la RAI gliaveva comunicato di ritenersi svincolata dagli impegni assuntinei suoi confronti, per il venir meno dell’elemento fiduciario,avendo la RAI accertato che il [OSCURATO:PERSONA], alla data di inizio delprimo rapporto lavorativo con la resistente, aveva omesso dicomunicare che il padre era dipendente della RAI, laddovepresso la convenuta vigeva il divieto di assunzione di parenti edaffini di dipendenti; d) l’illegittimità del recesso sotto vari profilidel recesso unilaterale operato dalla RAI; II) quanto chiesto dalricorrente in tale atto; III) ciò che il primo giudice, nellaresistenza della RAI, aveva deciso e considerato; IV) i tre motividi gravame formulati dall’appellante.4. Tutto ciò premesso, la Corte territoriale giudicaval’appello fondato.5. Avverso tale decisione la RAI – [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.6. Resiste l’intimato con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione dell’art. 1364 c.c. (in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c.)”. Tanto per avere la sentenza impugnata“motivato l’accoglimento dell’appello avversario sul presuppostoper il quale il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 20giugno 2013 non facesse alcun riferimento a cause impeditivealla costituzione del rapporto di lavoro correlate alla violazionedella circolare del 27 ottobre 1988 o alla inesatta compilazionedel modulo informativo sottoscritto in occasione del primocontratto a termine”.2. Con il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia sulla questione sollevata dalla Rai relativaalla stipula del verbale di conciliazione nella convinzione,illecitamente generata dal [OSCURATO:PERSONA], del possesso in capo a questidi tutti i requisiti per la sottoscrizione del contratto a tempodeterminato (in relazione all’art. 360, co. 1° n. 4 c.p.c.)”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 1439 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c.)”. “Per non avere, in ogni caso, la sentenza impugnataqualificato come eccezione, tale da prospettare un dolonegoziale del sig. [OSCURATO:PERSONA], la questione sollevata dalla Rai,concernente l’induzione della medesima alla sottoscrizione deicontratti a tempo determinato a seguito della dichiarazione falsadel sig. [OSCURATO:PERSONA] relativa al possesso dei requisiti per la stipuladei contratti a tempo determinato”.4. Con il quarto motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, rappresentato dal momento della scoperta da parteNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026della RAI del comportamento illegittimo del [OSCURATO:PERSONA] (in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)”.5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, co. 1° n. 3c.p.c.)”. Deduce la violazione delle norme indicate in rubrica“per avere la Corte d’Appello ritenuto che il comportamentodella Rai dovesse essere qualificato come un recesso perinsussistente giusta causa, omettendo di considerare ilcomportamento contrario a buona fede del sig. [OSCURATO:PERSONA] nellafase iniziale del rapporto di lavoro e ricostruendo comunqueerroneamente la portata della dichiarazione, e della condotta,della Società”.6. Con il sesto motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti rappresentato dalla misura della retribuzione diriferimento ai fini risarcitori (art. 360, n. 5, c.p.c.)”. Censurasotto il suddetto profilo la sentenza impugnata sostenendo cheil fatto decisivo è “rappresentato dalla misura della retribuzionepresa come parametro ai fini del risarcimento del danno”.7. Il primo motivo è infondato con profili d’inammissibilità.8. La Corte d’appello, all’inizio della propria motivazione,ha osservato: Nel punto 2 del verbale di conciliazione in sede sindacaledel 20 giugno 2013, previo richiamo al punto 19 dell’accordosindacale del 29 luglio 2011, la appellata ha confermatol’inserimento di massimo [OSCURATO:PERSONA] nella fascia B del bacino direperimento e si è impegnata a garantire al/alla sig./sig.ramassimo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il 1 luglio 2013 e laNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026data di assunzione a tempo determinato indeterminNautmoer o udi nra ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026periodo di impegno con contratti di lavoro subordinato a terminedi sei mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui.A fronte del suddetto impegno il [OSCURATO:PERSONA] si è a propria voltaimpegnato a non esperire giudizi contro la Rai.L’impegno assunto con la conciliazione del 29 luglio 2011 èchiaro e consiste nell’assicurare l’assunzione a tempoindeterminato entro un certo termine (31 marzo 2019);circostanza affermata in ricorso e mai contestata dallacontroparte), e nel frattempo, ed assunzioni a termine per untempo non inferiore a sei mesi annui e comunque a 8 mesi mediannui sino alla definitiva assunzione a tempo indeterminato.Manca all’interno della conciliazione alcun riferimento almodulo informativo sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] il 3 ottobre 2011 oalla insussistenza di cause impeditive o di contrasti con lacircolare del 27/10/1988, cosicché la violazione della circolarenel 27 ottobre 1988 e la falsità nella compilazione nel modelloinformativo non possono costituire una giusta causa di recesso,perché il riferimento al suddetto divieto, in mancanza di alcunriferimento all’interno della conciliazione, è rimasto motivoinespresso, e come tale irrilevante ai fini della conclusione dellastessa. E ciò perché il divieto non è imposto dalla legge, ma daun regolamento interno deliberato dalla stessa appellata.Occorre anche considerare che prima della sottoscrizione dellaconciliazione, le parti avevano concluso ulteriori contratti dilavoro a termine .Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/20269. La censura ora in esame attinge appunto taNliu mperroi mdi rai ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026passaggi motivazionali della decisione gravata (cfr. pagg. 14-15del ricorso).Più nello specifico, la ricorrente vi lamenta la violazione ola falsa applicazione di uno solo dei canoni ermeneutici legali dicui agli artt. 1362 e segg. c.c., vale a dire, quello dell’art. 1364c.c. in tema di “Espressioni generali”.Tale articolo recita: “Per quanto generali siano leespressioni usate nel contratto, questo non comprende che glioggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”.Trattasi pacificamente di criterio ermeneutico rientrante trale norme di interpretazione c.d. soggettiva e testuale.9.1. Ebbene, la ricorrente non riporta nello sviluppo dellacensura alcun passo della conciliazione sindacale del 20.6.2013intervenuta tra le parti (come dell’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui punto 19, le parti facevano richiamo nellaconciliazione, secondo la lettura della Corte).Ma, soprattutto, la ricorrente non individua assolutamentequale sarebbe la “espressione generale” o meno, contenutanella conciliazione in sede sindacale, che potrebbe riferirsi oalludere “al modulo informativo sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] il 3ottobre 2011” o alla “circolare del 27/10/1988” oppure, sia pureindirettamente o implicitamente, al divieto di assunzione diparenti e affini di dipendenti da parte della Rai.9.2. Tutto lo sviluppo seguente del primo motivo, del resto,è alieno dal terreno dell’interpretazione del testo dellaNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026conciliazione sindacale del 20.6.2013 (v. pagg. 15.-N2um0e rod dei ral ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026ricorso).9.3. Peraltro, la censura in esame neppure si confronta conuna parte ulteriore della motivazione, di completamento delleosservazioni precedenti, ma sempre sul piano interpretativo.Invero, la Corte ha osservato ancora: “Deve poi inoltreessere sottolineato che la dichiarazione (contenentel’affermazione, deliberatamente falsa, dell’assenza di parenticon rapporto di lavoro con la Rai: difatti alla domanda sul seavesse perenti in Rai, il [OSCURATO:PERSONA] ha scritto NO) è statasottoscritta ad ottobre 2011, mentre la lettera di recesso èdatata 4 ottobre 2016. Anche tenendo conto delle notoriedimensioni della Rai, l’enorme lasso di tempo trascorso tra lacommissione del fatto e la sua contestazione induce a ritenereche lo stesso non fosse poi così grave. Si deve considerare chela giusta causa di recesso è qualunque fatto di gravità tale danon consentire la prosecuzione anche solo provvisoria diqualunque rapporto: il lunghissimo tempo trascorso esclude inradice la sussistenza di una giusta causa di recesso. Ed in ognicaso occorre considerare che il mancato riferimento nellaconciliazione alla circolare del 1988 ed alla dichiarazionesottoscritta, consentono di qualificare il fatto come un motivo,del tutto irrilevante”.9.4. Con tali considerazioni, perciò, i giudici di secondogrado - allo scopo di determinare la comune intenzione delleparti in sede conciliativa ex art. 1362, comma secondo, c.c. nelsenso di non annettere rilevanza alla “trasgressione” del ridettodivieto -, hanno valorizzato il loro comportamento complessivotenuto nel lungo arco temporale intermedio tra la dichiarazioneNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026falsa dell’ottobre 2011 e il recesso del 2016 da parte deNlulame rRo adi ir,a ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026caratterizzato, tra l’alto, dalla conclusione di ulteriori contrattidi lavoro a termine, prima della sottoscrizione dellaconciliazione.10. Parimenti infondato è il secondo motivo.11. La ricorrente vi censura il punto in cui la Corte - dopoaver ritenuto, in base ai rilievi sin qui trascritti e già vagliati,che: “Manca di conseguenza il diritto dell’appellata di sciogliersidal vincolo assunto” -, ha osservato: “Né tantomeno risultadedotto nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., qualsivogliavizio della volontà o eccepita l’invalidità della conciliazione o èstata formulata specifica eccezione in tal senso”.12. In sintesi, la ricorrente deduce “il profilo dell’omessapronuncia circa una questione, o eccezione, che era stataritualmente sollevata dalla Rai all’atto della costituzione in primogrado e che era stata riproposta in appello”, richiamando ariguardo passi di propri scritti difensivi (specificati alla pag. 21del ricorso e nelle note a piè di tale pagina).13. Orbene, la ricorrente non considera anzitutto che, comesi è già evidenziato (v. i §§ 9.3. e 9.4. di questa motivazione),la Corte distrettuale aveva giudicato il fatto “contestato” allavoratore solo nella comunicazione del 4.8.2016 come non“così grave” ed anzi “del tutto irrilevante”.In ogni caso, i rilievi della Corte circa la mancata deduzionedi “qualsivoglia vizio della volontà” o di “invalidità dellaconciliazione”, o di formulazione di una “specifica eccezione intal senso” sono appunto molto precisi, e si riferisconoall’evidenza al riscontro del difetto della proposizione diNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026eccezioni della convenuta, poi appellata, che Nfuomsesroe dri ora ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026riconoscibili sul piano giuridico come relative a qualche viziodella volontà oppure ad altra causa addirittura di nullità dellaconciliazione.E tanto in effetti non si riscontra assolutamente nellededuzioni che la ricorrente trascrive in ricorso, in cui non vi è ilbenché minimo cenno ad un “dolo” della controparte cui ora siriferisce la ricorrente (a pag. 22 del ricorso), ma anche allaviolenza o all’errore, oppure a cause di nullità dellaconciliazione.Solo per completezza, nota il Collegio che uno dei passidella propria memoria difensiva di primo grado che cita laricorrente (“se il [OSCURATO:PERSONA] non avesse reso la dichiarazionemendace, ma avesse correttamente ammesso il rapporto diparentela con altro dipendente Rai, non avrebbe proceduto allasua assunzione a tempo determinato, visto il disposto dellacircolare Rai del 27 ottobre 1988 che fa espresso divieto distipulare contratti con parenti dei dipendenti”), neppure attienealla conciliazione del 20.6.2013, ma si riferisce a una non meglioprecisata assunzione a tempo determinato del [OSCURATO:PERSONA].14. Dalle considerazioni che precedono discendel’infondatezza del terzo motivo, in cui si deduce appunto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1439 c.c. in tema di“Dolo”.15. Il quarto motivo è inammissibile.16. La ricorrente vi censura la parte di motivazione (v. pag.24 del ricorso), qui trascritta (al § 9.3.), e già in precedenzavalutata.Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/202617. Giova allora ricordare che, secondo un consNoumliedroa dti ora ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026orientamento di questa Corte, più volte espresso anche aSezioni unite, l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., riformulatodall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012,n. 134, ammette la denuncia innanzi alla Suprema Corte di unvizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessariaconseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366,comma primo, n. 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.,indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, ilcome ed il quando esso abbia formato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis,Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).18. Ebbene, secondo la ricorrente, il fatto che la Corte nonavrebbe esaminato sarebbe costituito dal dato che la“scoperta” del rapporto di parentela, e dunque della falsità delladichiarazione, era avvenuta solo nel 2016”, in giorno o mese perla verità imprecisati dalla ricorrente (v. pag. 25 del ricorso).18.1. In ogni caso, ritiene il Collegio che la ricorrente inrealtà critica un apprezzamento fattuale operato dalla Corted’appello proprio nei passaggi motivazionali oggetto di censura.Più nello specifico, la Corte in essi ha ritenuto, “Anchetenendo conto delle notorie dimensioni della Rai”, chequest’ultima, nell’ “enorme lasso di tempo” che ha sottolineato,avesse appreso la falsità della dichiarazione in illo tempore fattadal [OSCURATO:PERSONA], ma l’avesse giudicata fatto non “così grave”.Numero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026Inoltre, a fronte della qualificazione dello stessoN umfearot tdoi r,a ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026questa volta da parte della stessa Corte, come “del tuttoirrilevante”, la ricorrente nulla deduce sulla “decisività” della“scoperta” della falsità della dichiarazione, che peraltro noncolloca precisamente nell’ambito dell’anno 2016.19. Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso.20. La censura, formulata esclusivamente per la violazionee/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1175e 1375 c.c. ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. si basa suconsiderazioni eccentriche rispetto alla ratio decidendi dellaCorte di merito (cfr. pagg. 26-28 del ricorso).20.1. In particolare, la ricorrente assume che: “In nessuncaso, pertanto, la comunicazione del 4.8.2016 della RAI alMazzeo poteva essere considerata, come ha erroneamenteritenuto la Corte d’Appello, un recesso da un inesistentecontratto di lavoro in essere con la RAI”.Tuttavia, in nessun punto della decisione gravata siriscontra la valutazione che la ricorrente attribuisce alla Corted’appello, che: - non ha mai affermato che all’atto del recessodi RAI intercorresse tra le parti un rapporto di lavoro di qualsiasigenere; - non ha detto che il recesso in questione fosse daqualificare come un licenziamento o come altra forma di recessoda un rapporto lavorativo; - non ha fatto il benché minimo cennoad una qualsiasi delle forme di tutela previste per il lavorosubordinato (ex art. 8 l. n. 604/1966, ex art. 18 l. n. 300/1970novellato o ex d.lgs. n. 23/2015) in caso di licenziamento.La Corte, invece, ritenendo il recesso della Rai privo digiusta causa, ha concluso che: “Mancava di conseguenza ilNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026diritto di sciogliersi dal vincolo assunto” con il verNbuamleero ddi rai ccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026conciliazione del 20.6.2013.Ha accertato, altresì, “la violazione degli obblighi assunticon la conciliazione, ai sensi dell’art. 1453 c.c.”, ed hariconosciuto al lavoratore una tutela, anche risarcitoria, di dirittocomune a fronte del dichiarato inadempimento della RAI “agliobblighi assunti nel verbale di conciliazione” suddetto; in terminiperaltro del tutto conformi al petitum dell’attore.21. E’ infine inammissibile il sesto ed ultimo motivo.22. E’ sufficiente, infatti, considerare che “la misura dellaretribuzione di riferimento ai fini risarcitori” non costituisce unfatto storico, principale o secondario, di cui si possa lamentarel’omesso esame.Del resto, questa volta, la ricorrente non specifica da qualipunti della propria memoria difensiva e di costituzione in primogrado si dovrebbero desumere le sue deduzioni circa la correttaquantificazione della retribuzione di riferimento a fini risarcitori(cfr. pagg. 28-29 del ricorso); e comunque si tratterebbeappunto di deduzioni difensive, e non di un “fatto storico”.Peraltro, la ricorrente non sembra considerare che perl’appunto nel passaggio di motivazione che censura (v. pagg.29-30 del ricorso), la Corte aveva messo in luce che “ilrisarcimento domandato pari ad € 30.000,00” era “inferiore aquanto spettante”, avendo riguardo alla maggior misura dellaretribuzione mensile risultante dall’ultima busta paga prodottaproprio dalla RAI, la quale, inoltre, non aveva specificamentecontestato il conteggio contenuto in ricorso.Numero registro generale 9775/202323. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essereN umero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 12540/2026condannata al pagamento, in favore del difensore delData pubblicazione 04/05/2026controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge; e distrae in favore deldifensore del controricorrente;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9775/2023Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 12540/2026Data pubblicazione 04/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12540/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris