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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 26772/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6037/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro R.E.I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], Landolfi associati, rappresenta ta e dife sa , giusta procura in atti , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 10692/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di R.e.i.c.a. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di avviso di accertamento per Irap anno 2008, e di [OSCURATO:PERSONA] (socio al 30%), e [OSCURATO:PERSONA] (socio al 70%), di due avvisi di accertamento per Irpef anno 2008 in relazione alla rideterminazione del reddito della società R.e.i.c.a. per la plusvalenza conseguente alla vendita di un immobile, ad altra società (al prezzo di €. 700.000,00), immobile già detenuto in leasing e oggetto di riscatto (per la somma di €. 170.743,69, avendo in passato già versato le rate di leasing).

La CTR ha parzialmente accolto nel merito gli appelli dei contribuenti, in riforma delle sentenze di primo grado, rispettivamente emesse per la società e i soci, e, a fronte della plusvalenza determinata dall’Ufficio - sulla base della somma versata per il riscatto e il prezzo di rivendita (€. 529.256,31)- ha rideterminato la plusvalenza in una minore somma (in €. 428.068,25), riconoscendo la detrazione di alcuni costi (ammontanti a €. 33.433,08), demandando all’Ufficio “di rideterminare il maggior reddito imponibile sulla base di tale differente importo”.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Considerato che:

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non attiene a questione di fatto ma alla corretta interpretazione da parte della CTR della normativa relativa alla determinazione di plusvalenza relativa alla cessione di immobile già detenuto in leasing, riscattato e poi rivenduto.

2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 comma 2 TUIR e dell’art. 53 Cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR interpretato in modo errato la normativa sulla determinazione della plusvalenza derivante da immobile riscattato a seguito di estinzione di contratto di leasing, sostenendo che i costi di diretta imputazione andavano comunque scomputati, a prescindere dal fatto che fossero già stati ammortizzati dalla società, così violando anche il principio di capacità contributiva.

3. Il motivo è fondato. 3.1.Va preliminarmente precisato che rimangono in contestazione solo le somme relative ai costi sostenuti per l’operazione relativa al trasferimento dell’immobile già detenuto in leasing dalla società (riscattato e poi rivenduto, al fine della determinazione della plusvalenza), con specifico riferimento ai costi di riscatto dell’immobile oggetto di leasing, delle spese di consulenza e notarili. 3.2.Va quindi premesso che ai sensi dell'art. 86, TUIR (già art. 68) si intende per "ammortamento" l'operazione contabile con cui il costo di acquisto o di produzione di un bene strumentale all'impresa viene ripartitoin diversi anni di esercizio e che, ai sensi dell’art. 86 comma 2 TUIR, la plusvalenza consiste nella differenza fra il corrispettivo (o l'indennizzo) conseguito,al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

Pertanto, in caso dicessione di un bene a titolo oneroso (ex art. 86, co. 2, cit.) la plusvalenza è legata al corrispettivo (detratti gli oneri accessori di diretta imputazione) al netto del costo non ammortizzato (ovvero del costo di acquisto al lordo delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti e al netto degli ammortamenti dedotti). 3.3.È stato sul tema affermato (Cass. n. 2992/1996) che in caso di alienazione onerosa di un bene ammortizzabile, al fine dell'accertamento della misura della plusvalenza realizzata dall'alienante, rilevano soltanto gli ammortamenti effettivamente operati, ancorché siano stati calcolati in misura inferiore a quella massima fiscalmente consentita.

Ai fini tributari, il contribuente non è infatti libero di determinare a propria discrezione le quote di ammortamento annuo dei beni la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Non è dubbio che, anche sotto il profilo tributario, le quote di ammortamento che rilevano sono quelle che siano state concretamente iscritte dalla società contribuente in bilancio per ciascuno degli esercizi di competenza. 3.4.Ciò premesso non è indifferente la valutazione dell’ammortamento, ciò in quanto l’ammortamento degli oneri di diretta imputazione impedisce di poterli conteggiare in deduzione per la determinazione della plusvalenza ove si accerti che erano già stati integralmente portati ad incremento del bene.

4. Tale verifica non è stata effettuata dalla CTR, che ha erroneamente affermato che gli oneri accessori di diretta imputazione “vanno scomputati a prescindere dal loro ammortamento”: tale affermazione non è corretta, dovendosi invece accertare, in base al metodo di determinazione della plusvalenza come sopra illustrato, se gli indicati costi, relativi al riscatto del bene, erano stati o meno oggetto di ammortamento.

Nella fattispecie la sentenza di primo grado aveva accertato che la plusvalenza era stata determinata dall’Agenzia delle entrate sottraendo dal prezzo di vendita dell’immobile il prezzo del riscatto, in quanto i vari costi indicati dalla società erano stati regolarmente annotati sul registro dei beni ammortizzabili.

La CTR, nella sentenza impugnata, ha sottratto alcuni costi dalla base imponibile senza verificare se la contribuente avesse già ammortizzato i costi portati ad incrementodel bene.

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché verifichi la corretta applicazione della norma al fine della quantificazione della plusvalenza, con riferimento alla determinazione del valore del bene, al prezzo di cessione e ai costi, controllando se questi ultimi erano stati o meno oggetto di ammortamento.

La Corte di giustizia provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6037/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro R.E.I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], Landolfi associati, rappresenta ta e dife sa , giusta procura in atti , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 10692/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di R.e.i.c.a. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di avviso di accertamento per Irap anno 2008, e di [OSCURATO:PERSONA] (socio al 30%), e [OSCURATO:PERSONA] (socio al 70%), di due avvisi di accertamento per Irpef anno 2008 in relazione alla rideterminazione del reddito della società R.e.i.c.a. per la plusvalenza conseguente alla vendita di un immobile, ad altra società (al prezzo di €. 700.000,00), immobile già detenuto in leasing e oggetto di riscatto (per la somma di €. 170.743,69, avendo in passato già versato le rate di leasing). La CTR ha parzialmente accolto nel merito gli appelli dei contribuenti, in riforma delle sentenze di primo grado, rispettivamente emesse per la società e i soci, e, a fronte della plusvalenza determinata dall’Ufficio - sulla base della somma versata per il riscatto e il prezzo di rivendita (€. 529.256,31)- ha rideterminato la plusvalenza in una minore somma (in €. 428.068,25), riconoscendo la detrazione di alcuni costi (ammontanti a €. 33.433,08), demandando all’Ufficio “di rideterminare il maggior reddito imponibile sulla base di tale differente importo”. Resistono con controricorso i contribuenti. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non attiene a questione di fatto ma alla corretta interpretazione da parte della CTR della normativa relativa alla determinazione di plusvalenza relativa alla cessione di immobile già detenuto in leasing, riscattato e poi rivenduto. 2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 comma 2 TUIR e dell’art. 53 Cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR interpretato in modo errato la normativa sulla determinazione della plusvalenza derivante da immobile riscattato a seguito di estinzione di contratto di leasing, sostenendo che i costi di diretta imputazione andavano comunque scomputati, a prescindere dal fatto che fossero già stati ammortizzati dalla società, così violando anche il principio di capacità contributiva. 3. Il motivo è fondato. 3.1.Va preliminarmente precisato che rimangono in contestazione solo le somme relative ai costi sostenuti per l’operazione relativa al trasferimento dell’immobile già detenuto in leasing dalla società (riscattato e poi rivenduto, al fine della determinazione della plusvalenza), con specifico riferimento ai costi di riscatto dell’immobile oggetto di leasing, delle spese di consulenza e notarili. 3.2.Va quindi premesso che ai sensi dell'art. 86, TUIR (già art. 68) si intende per "ammortamento" l'operazione contabile con cui il costo di acquisto o di produzione di un bene strumentale all'impresa viene ripartitoin diversi anni di esercizio e che, ai sensi dell’art. 86 comma 2 TUIR, la plusvalenza consiste nella differenza fra il corrispettivo (o l'indennizzo) conseguito,al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Pertanto, in caso dicessione di un bene a titolo oneroso (ex art. 86, co. 2, cit.) la plusvalenza è legata al corrispettivo (detratti gli oneri accessori di diretta imputazione) al netto del costo non ammortizzato (ovvero del costo di acquisto al lordo delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti e al netto degli ammortamenti dedotti). 3.3.È stato sul tema affermato (Cass. n. 2992/1996) che in caso di alienazione onerosa di un bene ammortizzabile, al fine dell'accertamento della misura della plusvalenza realizzata dall'alienante, rilevano soltanto gli ammortamenti effettivamente operati, ancorché siano stati calcolati in misura inferiore a quella massima fiscalmente consentita. Ai fini tributari, il contribuente non è infatti libero di determinare a propria discrezione le quote di ammortamento annuo dei beni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Non è dubbio che, anche sotto il profilo tributario, le quote di ammortamento che rilevano sono quelle che siano state concretamente iscritte dalla società contribuente in bilancio per ciascuno degli esercizi di competenza. 3.4.Ciò premesso non è indifferente la valutazione dell’ammortamento, ciò in quanto l’ammortamento degli oneri di diretta imputazione impedisce di poterli conteggiare in deduzione per la determinazione della plusvalenza ove si accerti che erano già stati integralmente portati ad incremento del bene. 4. Tale verifica non è stata effettuata dalla CTR, che ha erroneamente affermato che gli oneri accessori di diretta imputazione “vanno scomputati a prescindere dal loro ammortamento”: tale affermazione non è corretta, dovendosi invece accertare, in base al metodo di determinazione della plusvalenza come sopra illustrato, se gli indicati costi, relativi al riscatto del bene, erano stati o meno oggetto di ammortamento. Nella fattispecie la sentenza di primo grado aveva accertato che la plusvalenza era stata determinata dall’Agenzia delle entrate sottraendo dal prezzo di vendita dell’immobile il prezzo del riscatto, in quanto i vari costi indicati dalla società erano stati regolarmente annotati sul registro dei beni ammortizzabili. La CTR, nella sentenza impugnata, ha sottratto alcuni costi dalla base imponibile senza verificare se la contribuente avesse già ammortizzato i costi portati ad incrementodel bene. 5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché verifichi la corretta applicazione della norma al fine della quantificazione della plusvalenza, con riferimento alla determinazione del valore del bene, al prezzo di cessione e ai costi, controllando se questi ultimi erano stati o meno oggetto di ammortamento. La Corte di giustizia provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin
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