CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Bari;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza di cui in epigrafe, haconfermato la sentenza del tribunale di Foggia, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati ex artt. 44 lett. b), 93, 94 95 del DPR 380/01.2.Avverso la sentenza predetta, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore,propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.3. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta maturazione della prescrizionecontestando il richiamo dei giudici, in ordine al predetto tema, al regime di cuialla cd. legge Orlando.4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, siccome a fronte di unacontestazione inerente una tettoia in struttura metallica e copertura con pannelli,il ricorrente sarebbe stato condannato solo per una struttura metallica, priva dicopertura, e come tale non integrante reato in assenza di volume. Struttura poiutilizzata per un impianto fotovoltaico, autorizzata sul piano sismico, rispetto allaquale emergerebbe la diversità del fatto tra contestazione e condanna.5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione manifestamenteillogica, contestandosi la tesi per cui la struttura per fotovoltaico comunqueintegrerebbe una tettoia abusiva.6. E’ stata depositata memoria con cui si ribadisce quanto proposto inricorso. Memoria è depositata anche da parte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile non potendosi che riaffermare quantoprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui (Sez. U - n. 20989 del12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01) la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021. Il fatto, risalente al 20.9.2018 rientra nel predettospettro temporale che consente l'applicazione della cd. Legge Orlando in tema diprescrizione e consente, complessivamente, come pure sancito nella sentenzaimpugnata, di escludere la prescrizione come invocata in ricorso.2. Riguardo al secondo e terzo motivo, essi sono omogenei, riguardandol'analisi complessiva della vicenda, per cui vanno esaminati congiuntamente. Siosserva che la Corte, a fronte della contestazione della avvenuta realizzazione diuna tettoia munita di elementi verticali e di una copertura, ha rilevato come almomento dell'accertamento e del sequestro fosse stato realizzato, senza titolo,un telaio metallico su una superficie di circa 345 mq. ed ha aggiunto lanecessità, per la stessa, del rilascio di un permesso di costruire (assente)trattandosi di opera nuova, neppure riconducibile ad una pertinenza, a frontedelle dimensioni rilevanti e della assenza della possibilità di escluderne unaautonoma utilizzazione rispetto all'opera principale. Con particolare riguardo allatesi della irrilevanza penale prospettata dalla difesa, trattandosi di opera poiutilizzata per l'appoggio di pannelli fotovoltaici di per sé leciti, la Corte hasostenuto la persistente abusività complessiva dell'intervento, sul rilievo per cui ipannelli si innestavano su una preesistente e abusiva "tettoia", così definendo loscheletro verticale prima citato.Va premesso che viene in rilievo una questione giuridica, in presenza dellaquale emerge il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabileriguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come hapiù volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, e allora il fatto che ilgiudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo dicensura costituito dalla violazione di legge o sono infondate, e allora che ilgiudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità dellapronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazionequando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n.49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01).Ebbene, a fronte di una rilevante struttura composta di elementi verticali,ancorchè ancora non ricoperta secondo le previsioni dell'autore, tale operazioneedilizia è di per sé sufficiente per rilevare l'edificazione di un'opera nuova eabusiva ( in assenza del titolo necessario del permesso di costruire), come insostanza sostenuto dai giudici. Ciò perché in materia edilizia, rientrano nellanozione di "nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), n.1, d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, imanufatti che si elevano al di sopra del suolo e che sono destinati a trasformaredurevolmente l'area impegnata. (Fattispecie relativa alla realizzazione di unmuro di contenimento). (Sez. 3, n. 55366 del 21/11/2018, Ferraro, Rv. 274631 -01).In tale quadro, inerente la presenza di una struttura abusiva a prescinderedalla denominazione che per essa si voglia usare, l'intervento ulteriore su di essaeffettuato, con la collocazione di pannelli fotovoltaici, non consente di renderelecito ciò che è illecito (la struttura verticale), sol perché si realizzi sull'operaabusiva un intervento (l'installazione di pannelli fotovoltaici) di per séastrattamente consentito (salvo le peculiarità di zona), senza permesso eautorizzazione paesaggistica. Né può rilevare il rilascio di un'autorizzazione delservizio di edilizia sismica riguardante la complessiva struttura ed intesa solo subspecie di installazione di pannelli fotovoltaici, trascurando l'analisi del pregressoabuso. Invero, l'unica sanatoria prevista attualmente per opere nuove realizzatesenza permesso o titolo equivalente, quale è la struttura verticale in esame, èquella ex art. 36 DPR 380/01, cui certo non può sostituirsi, in assenza diriferimenti normativi, la mera vicenda, di fatto, della sovrapposizione su operaabusiva di un intervento astrattamente lecito.Piuttosto, a fronte di tale operazione concreta, emergono altri principi, tutticonducenti verso la conferma dell'abusività dell'intervento: il divieto difrazionamento dell'opera edilizia, la cui qualificazione deve discendere da unavalutazione unitaria (che in tal caso risente negativamente del carattere abusivodella struttura di sostegno) e il divieto di realizzare su un'opera abusiva,quand'anche interessata da una maturata prescrizione (circostanza quiinsussistente), ulteriori interventi, anche se minimali e di per sé astrattamenteleciti: in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufattiabusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescinderedall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla inizialeedificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventiripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla qualestrutturalmente ineriscono. (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162 - 01).Dunque, da una parte l'opera contestata costituisce certamente illecitopenale. Dall'altra, la circostanza per cui, a fronte di una contestazione inerenteuna tettoia completata dei suoi elementi verticali e orizzontali, la condanna haavuto riguardo all'accertata realizzazione delle sole strutture verticali, nondetermina alcuna discrasia tra contestazione e condanna: infatti, in tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenzaperché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 – 01Carelli). Nel solco di tale linea interpretativa si è precisato, innanzitutto, chel’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasimodificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui lamodificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato,per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale,fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa,posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto diun potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del poteredel giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per unfatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potutodifendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 – 01); sul piano poi,del concreto fatto di reato, si è osservato che la violazione del principio dicorrelazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica soloquando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudiziodei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 03/02/2016 ) Rv.265946 – 01; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 Rv. 271607 – 01), cosicchè nonsussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando nonmuta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (cfr. sez. 3, n.5463 del 05/12/2013 (dep. 04/02/2014 ) Rv. 258975 – 01).Nel caso di specie, il ricorrente si è pienamente difeso rispetto al fattocorrispondente all'opera composta di sola struttura verticale né la stessa hacostituito uno stravolgimento dell'opera come originariamente contestata,costituendone, piuttosto, un "minus" incluso nella stessa, per l'assenza dellacopertura.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]