CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37437/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 641/21 della CORTE APPELLO NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero e sentito lo stesso; sentite le conclusioni del difensore che ha chiesto la discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto, dal Gip presso il Tribunale di Napoli, responsabile del reato di cui all'art. 453 n. 3 e 4 c.p., per avere detenuto e trasportato da Napoli a Palermo un numero imprecisato di monete da 1 e 2 euro falsificate, pur senza avere concorso alla falsificazione, e condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi otto di reclusione e 400 euro di multa. 2. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza con cui rideterminava la pena nei confronti dei coimputati, respingeva l'appello confermando la sentenza di primo grado nei suoi confronti.3. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. 4. Il sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso l'imputato deduce violazione dell'art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p., violazione degli artt. 110 e 453 c.p., violazione degli artt. 533 e 546 c.p.p., violazione dell'art. 111 comma 6 Cost. 1.1. In particolare, con il primo motivo deduce carente motivazione della sentenza d'appello. La stessa non avrebbe preso in considerazione le doglianze prospettate nell'atto di impugnazione; in particolare elementi di critica tesi ad evidenziare come l'elemento di prova su cui si è basata la sentenza di condanna di primo grado (un'intercettazione telefonica) fosse in realtà diversamente interpretabile anche alla luce di varie circostanze fattuali. In particolare, oltre alla mancanza di prova sul trasporto contestato, che è indicato come genericamente avvenuto "in data anteriore al 3.9.2014" perché in quella data Vstata intercettata una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato per un trasporto da effettuare, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava del mancato pagamento del trasporto precedente (e da qui la contestazione, ritenendo che anch'esso avesse contenuto illecito come quello che le parti stavano preparando al momento dell'intercettazione), il [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato di essere stato un dipendente dell'imputato, e ciò spiegava i discorsi di carattere economico con lo stesso; aveva poi evidenziato una frase che doveva rivelare la consapevolezza della liceità di quanto trasportava, mentre i "rischi per la famiglia" riguardavano la possibilità di perdere il lavoro. La sentenza di appello non si sarebbe soffermata su queste censure, limitandosi in poche righe a confermare la condanna richiamando la suddetta intercettazione. 1.2. Con il secondo motivo censura la sentenza di appello in punto di carente motivazione poiché la difesa dell'imputato, a pag. 5 dell'atto di appello, aveva chiesto la derubricazione dei fatti in contestazione nel reato di cui all'art. 455 c.p. La sentenza di appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi su questa doglianza, così come sulla conseguente rideterminazione della pena e concessione della sospensione condizionale. 1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza di appello perché avrebbe confermato la condanna dell'imputato per fatti anteriori al settembre 2014, laddove il materiale probatorio era successivo a tale data.2. Il ricorso è fondato. 2.1. Dagli atti emerge che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato il trasporto contestato nell'interesse di altri soggetti, alcuni dei quali coimputati, coinvolti in un traffico di monete falsificate. Nel corso di un'intercettazione del 3.9.2014 un soggetto di nazionalità cinese ha contattato [OSCURATO:PERSONA] per un trasporto di monete, e in quella occasione [OSCURATO:PERSONA] si è lamentato del mancato pagamento del precedente trasporto. 2.2. Il fatto che viene contestato a [OSCURATO:PERSONA], quindi, non è il trasporto pianificato nell'intercettazione (di cui non è noto il compimento), ma un episodio precedente di cui gli stessi parlano nell'intercettazione, avvenuto in data antecedente al 3.9.2014, come recita infatti il capo di imputazione. 3. Ora, dall'esame dell'atto di appello, che si è reso necessario per la valutazione almeno del primo e secondo motivo di ricorso, emerge che in esso il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto una diversa lettura della conversazione in base alla quale gli è stato attribuito il fatto illecito. 3.1. In particolare, dopo avere contestato gli aspetti giuridici sulla contestazione del fatto e la sua collocazione temporale, aveva esposto che: - la frase pronunciata da esso ([OSCURATO:PERSONA]) al soggetto cinese (confidenzialmente soprannominato "Giorgio"): "tu ricordati solo una cosa: che io per te ho lavorato.. .ti ho trasportato pure moneta.. .soldi... e mai mi sono approfittato di te.. .ancora tu mi devi dare i soldi di Napoli" si doveva collocare nel contesto per cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato, lecitamente, alle dipendenze di "Giorgio", e la conversazione si riferiva quindi alle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di quest'ultimo, che comprendevano anche il trasporto dei soldi relativi all'attività, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la propria correttezza, non essendosi mai approfittato del contatto con il denaro che gli era stato affidato; - la frase "ho rischiato la famiglia per te" si riferiva al fatto che la moglie di [OSCURATO:PERSONA] non condivideva la frequentazione di quest'ultimo con "Giorgio", ma non rivelava nulla di illecito sulla condotta dell'imputato; - frasi come "ti rompo le corna", pronunciata da Giorgio al [OSCURATO:PERSONA]; "sei bevuto sei", pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] a Giorgio e altre, non avevano alcun significato rivelatore di fatti illeciti; - sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato trovato alcun contatto con gli altri imputati, membri della asserita organizzazione dedita al traffico di monete false. 3.2. Inoltre il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche chiesto, nell'atto di appello, la derubricazione del fatto, in subordine, nel reato di cui all'art. 455 c.p. 3.3. Di tutte queste doglianze, formulate con l'impugnazione della sentenza di primo grado, la sentenza di appello non dà conto, limitandosi ad affermare che è eloquente la telefonata con Giorgio, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] discuteva animatamente lamentando il mancato pagamento di un precedente trasporto di monete. 4. In tal senso, la sentenza impugnata è carente di motivazione perché avrebbe dovuto confrontarsi con i suddetti motivi di appello per giungere alla conferma della condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 4.1. Né può ravvisarsi nella suddetta motivazione il rigetto implicito dei suddetti motivi. 4.2. Infatti, se è vero che la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame non è necessariamente da annullare quando ne risulti il rigetto dalla motivazione complessivamente considerata (sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500-01), nel caso di specie non si verte nella situazione cui fa riferimento la suddetta giurisprudenza. In quel caso, infatti, dove si discuteva della mancata considerazione della richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione, dal complesso della motivazione che evidenziava una specifica situazione di fatto rilevante a tale fine (la reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti) si è desunto l'implicito rigetto della richiesta. 4.3. Nel presente caso, invece, a fronte di una lettura alternativa delle frasi su cui si basa l'imputazione, non vi è traccia nella sentenza del fatto che essa sia stata presa in considerazione, eventualmente anche solo al fine del rigetto. 4.4. Infatti, non ogni volta che manchi la motivazione esplicita su una domanda si può configurare il rigetto implicito di quest'ultima, ma solo quando all'omissione formale nella motivazione corrisponda, comunque, la sostanziale presa in considerazione di quanto dedotto nell'atto di impugnazione, desumibile dal complesso della decisione. 4.5. Ciò non è sostenibile nel caso di specie, dove dal semplice accoglimento della tesi accusatoria non è possibile comprendere se ciò abbia implicato la presa in considerazione degli argomenti prospettati dall'appellante imputato, e quindi il loro rigetto implicito, o, al contrario e più semplicemente, la mancata presa in considerazione degli stessi, con vizio di carente motivazione. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra