CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
blico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alleconclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale ha conclusochiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 maggio 2025, la Corte di assise di appello di Triesteconfermava la sentenza della Corte di assise di Udine del 22 maggio 2024, laquale aveva giudicato l’odierno ricorrente colpevole dei reati di omicidiopluriaggravato ai danni della compagna convivente, commesso in occasione dellaperpetrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, nonché dei reati dimaltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni delle figlie in continuazione e loaveva condannato alla pena dell’ergastolo, oltre alle pene accessorie e alrisarcimento dei danni in favore delle parti civili, alle quali liquidava unaprovvisionale.In s in tes i , da l l ’ i s t ru t to r i a d iba t t imenta le e ra emerso cheXXXXXXXXXXXXXXXXXaveva ucciso la compagna convivente XXXXXXXXXXXXX esi era consegnato alle forze dell'ordine che aveva lui stesso chiamato dopol'omicidio. L'imputato era apparso ai carabinieri in stato confusionale ed avevariferito di aver avuto un momento di rabbia perché la compagna gli avevabloccato il bancomat lasciandolo senza denaro e lo aveva invitato ad andarsenedi casa. La consulenza medico legale aveva evidenziato che il decesso erariconducibile ad una azione violenta realizzata con un corpo contundentecompatibile con la grossa bottiglia in sequestro.Le sommarie informazioni rese dalle figlie avevano portato in evidenza chel'omicidio era avvenuto nel contesto di una più ampia situazione dimaltrattamenti subiti dalla vittima e dalle figlie ormai da molti anni. Emergevache le discussioni tra l’imputato e lapersona offesa erano dovute principalmentea motivi economici, in quanto XXXXXXX non contribuiva o contribuiva in minimaparte al mantenimento della famiglia e veniva accusato di sperperare denaro,probabilmente anche con il gioco d'azzardo.Negli ultimi anni i rapporti in famiglia erano glaciali e ridotti al minimo, le litisi ripetevano ogni due settimane circa sempre per i medesimi motivi, le violenzeverbali ai danni della XXXXXX si erano protratte fino a quattro mesi primadell'omicidio, mentre l'ultima aggressione fisica era avvenuto circa un annoprima.Le testimoni riferivano, che, dopo aver tentato, ma invano, di coinvolgereXXXXXXX in un percorso psicologico, da ultimo avevano avviato la procedura perla nomina di amministratore di sostegno che aveva, effettivamente, portato allanomina di un curatore, con conseguente sottrazione a XXXXXXX delladisponibilità delle proprie entrate. Tale situazione aveva determinato motivi difortissima tensione, espressi dall’imputato anche alla figlia XXXXX e ai propriamici ai quali aveva riferito che, se la situazione non si fosse risolta, egli sarebbepassato al piano B o, più esplicitamente, avrebbe ucciso la donna, ritenutaresponsabile di quanto accaduto. Il giorno dei fatti, in base a quanto riferitodall'imputato, egli aveva affrontato la compagna in relazione alle difficoltàeconomiche in cui si era trovato a causa dell'avvio dell'amministrazione disostegno e a fronte della risposta della donna, egli aveva avuto uno scatto dirabbia, aveva impugnato a due mani la bottiglia poi sequestrata ed avevaassestato due colpi sul cranio e poi uno al volto della donna mentre la stessastava già cadendo.Nel determinare la pena, entrambe le sentenze di merito rigettavano larichiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrentecon un unico motivo di ricorso con il quale lamenta il difetto di motivazione inordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche con specificoriferimento al motivo costituito dai disturbi di personalità dell’imputato e allostato emotivo dello stesso al momento dell’omicidio. Rileva che la richiesta erastata fondata sui risultati della perizia psichiatrica espletata in dibattimento che,pur avendo concluso nel senso della capacità di intendere e di voleredell’imputato, aveva evidenziato la presenza al momento del fatto, di uno statodi profondo disadattamento alla situazione che si era venuta a creare inconseguenza della sottoposizione all’amministrazione di sostegno in un soggettocon “caratteristiche di personalità con tratti disturbati”. In particolare, il peritoaveva dichiarato che lo stato acuto emotivo verificatosi al momento dell’omicidiosi era inserito in una situazione soggettiva di frustrazione “incistata” da mesinella sua psiche. Ebbene, su tale evidenza scientifica, il ricorrente aveva fondatola propria richiesta di circostanze attenuanti generiche, sulla quale, tuttavia, laCorte di appello aveva “adottato il più assoluto silenzio motivazionale”, nonfacendo alcun riferimento ai tratti narcisistici e impulsivi della personalità delricorrente, né allo stato emotivo in cui si trovava al momento del fatto, lacunapresente anche nella sentenza di primo grado. In tal modo, la sentenzaimpugnata aveva omesso di valutare se i tratti personologici evidenziatipotevano fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso. Ha osservato che l’omicidio costituisce il momentoapicale di una condotta maltrattante protrattasi per anni e che la motivazione sulpunto oggetto di ricorso, pur se sintetica, è sufficiente.4. È intervenuta la parte civile, la quale ha depositato conclusioni scritte.5. Ha discusso la difesa dell'imputato concludendo come da ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto per motivi infondati, deve essererigettato.2. Deve premettersi che, secondo i costanti e uniformi parametri digiudizio reiteratamente affermati da questa Corte, «il sindacato delgiudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deveessere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovverorealmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto abase della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica",perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziateda evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non siainternamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabiliincongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra leaffermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile"con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dalricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale darisultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico».Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, inparticolare, si è affermato che «L'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementinegativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi disegno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego diconcessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590 - 01). Le predette circostanze, invero, hanno loscopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in sensofavorevole all'imputato, in considerazione di situazioni atipiche — o che,sebbene comprese nell'ambito applicativo 133 cod. pen., meritinocomunque, nel caso concreto, una particolare considerazione per laspecificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato oaltro (Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095 - 01) — cheeffettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e dellacapacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede ladimostrazione di elementi di segno positivo» (Sez. 2, n. 9299 del07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). È, d'altro canto,pacifico, in giurisprudenza, che «Al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere inesame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultareall'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio"della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice dimerito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti»(Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).Resta, dunque, fermo che il sindacato di legittimità in materia nonpuò in alcun modo estendersi alla discrezionalità di una valutazione cherimane appannaggio esclusivo del giudice di merito e deve mantenersinella cornice della verifica dell'assenza, nel provvedimento impugnato, dideficit motivazionale di tale portata da integrare manifesta illogicità ocontraddittorietà ovvero di radicale travisamento dei dati istruttori, dotatidi decisiva influenza sulla complessiva architettura della motivazione.3. Ciò posto in linea generale, va osservato come, nella presentevicenda, si discuta dell'attitudine dello stato emotivo che ha fatto dasfondo alla condotta omicida di XXXXXXXXXXXXXXXXXa fungere dafattore di attenuazione della misura della responsabilità penale,eventualità, questa, sicuramente ipotizzabile in astratto, come in passatoriconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7272 del05/04/2013, dep. 2014, Disha, Rv. 259160 - 01).In concreto, detta eventualità è stata esclusa dalla Corte di assise diappello sulla scorta di un percorso argomentativo che non presentacontraddizioni né illogicità e si basa su dati fattuali incontestati. Inparticolare, la Corte di assise di appello, dopo aver specificamente edettagliatamente enunciato il motivo di impugnazione oggi nuovamenteprospettato, lo ha disatteso con una motivazione articolata nella quale,sulla base degli esiti dell’istruttoria dibattimentale, ha osservato che:- l’omicidio non è stato il frutto di un raptus, di un impulsonon previsto e non prevedibile, bensì “l’epilogo coerente di unacondotta di vita del XXXXXXX improntata alla prevaricazione e allasottomissione di moglie e figlie, costrette da sempre a subire ilcarattere irascibile e violento del congiunto” e la realizzazione diun’idea già da tempo presente nei pensieri dell’imputato, in tal modo,implicitamente, ma chiaramente, escludendo la rilevanza dello statoemotivo;- egli sapeva che la nomina dell’amministratore di sostegnoera stata decisa nel suo esclusivo interesse al fine di consentirgli direndersi economicamente autonomo, avendo la persona offesa decisodi porre fine alla convivenza, ormai non più tollerabile;- l’iniziativa era stata preceduta dal tentativo meno invasivodi aiutare l’imputato a risolvere i suoi problemi economici,coinvolgendolo in un percorso psicologico, al quale egli avevapartecipato in un’unica occasione, nella quale aveva rifiutatoqualunque proposta di soluzione della situazione, affermando che luivoleva vivere così e non aveva alcuna intenzione di uscire di casa, intal modo, ad avviso della Corte territoriale, evidenziando chel’imputato si era mostrato opportunista e insensibile alla sofferenza dichi lo circonda;- egli non aveva mai mostrato alcun indice di resipiscenza;- il cinico distacco dimostrato era indicativo del fatto che il gestoinsano era stato solo di vendetta nei confronti della compagna,ritenuta l’unica responsabile della amministrazione di sostegno cui erastato sottoposto e che gli aveva tolto l’indipendenza economica.Tali dati fattuali, indicativi di una determinazione assuntad’impeto, ma sulla base di un coerente atteggiamento di vitaincompatibile con la nozione di stato emotivo, sono stati opposti dallaCorte alla tesi difensiva relativa all’incidenza dello stato emotivo delricorrente nel processo che ha condotto alla azione criminosa. Lamotivazione, fondata su dati fattuali non contestati, è logica econforme ai principi espressi da questa Corte.La Corte territoriale, inoltre, con motivazione congrua, hadisatteso tutti gli ulteriori motivi sui quali la difesa aveva fondato larichiesta del beneficio ovvero:- la confessione, ritenuta non valorizzabile in quantonecessitata dalle circostanze;- l’incensuratezza, in sé non sufficiente, specie a fronte dellamancanza di altri elementi positivi;- la scelta processuale di acconsentire all’acquisizione delfascicolo delle indagini, non effettuato a tutela delle figlie, ma permera opportunità processuale, tenuto conto che aveva dimostrato untotale distacco nei confronti delle giovani;- la problematicità della famiglia di origine che non risultavaavesse influito a livello psicologico;- l’età dell’imputato, all’epoca dei fatti di anni 65 e in ottimacondizione fisica.Si aggiunge che, in ogni caso, la motivazione della sentenza diprimo grado che, in quanto conforme si salda ed integra quella disecondo grado, ha specificamente e lungamente motivato sul motivoaddotto dalla difesa (pagg. 27-31). Dopo aver ripercorsodettagliatamente la situazione che aveva condotto alla nomina di unamministratore di sostegno, ha rilevato che, anche in questaoccasione, l’imputato aveva mostrato il proprio atteggiamentoegocentrico e incurante, avendo persino rifiutato di partecipare alleudienze avanti il giudice tutelare e, incapace di gestire in modo“civile” la situazione e di accettare di essere stato “messonell’angolo”, aveva cominciato subito a maturare propositi divendetta. Escludeva, quindi, che l’azione omicidiaria fosse frutto di unraptus, il che poneva la condotta dell’imputato al di fuori dellasituazione contemplata dall’art. 90 cod. pen.Inoltre, osservava che lo stato emotivo e passionale non potevavenire in considerazione qualunque fosse lo stato emotivo di cui eraespressione, in quanto il minor disvalore sociale allo stesso connessodoveva evincersi dalla natura e motivazione che avevano determinatolo stato emotivo particolare nel quale era maturato l’evento. Nel casoin esame, ad avviso della Corte, nessun sentimento umanamentecomprensibile era emerso.Infine, con specifico riferimento ai tratti narcisistici e impulsividella personalità evidenziava che non era stata individuata alcunacausa patologica degli stessi e che le violenze perpetrate avevanotrovato la propria ragione, secondo il perito, “esclusivamente in unproblema di comportamento, legato al carattere e alla situazione inessere”.Ebbene, con tale argomentazione, la Corte di assise hacorrettamente applicato i principi espressi da questa Corte, secondola quale anche le anomalie caratteriali, ovvero il tratto narcisistico el’impulsività, vengono in rilievo solo quando «siano di consistenza,intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità diintendere e di volere, escludendola o facendola scemaregrandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale econdotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altreanomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità privedei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non siinseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità».(Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Rv. 276616-01).Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato.4. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle speseprocessuali formulata dalla parte civile, deve essere rigettata. QuestaCorte, con plurime pronunce, ha affermato il principio, cui si intendedare continuità, secondo il quale «In tema di spese processuali, laliquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata allasussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non puòessere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggettoesclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.(Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solodiniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche)»(Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Rv. 285236-01). Nel caso inesame, il ricorso non riguarda, infatti, l'affermazione di responsabilitào comunque ulteriori capi e punti della sentenza d'appello suscettibilidi incidere sugli interessi civili, ovvero inerenti alle pretese civilisticheazionabili nel processo penale, ma unicamente il diniego dellecircostanze attenuanti generiche; il suo eventuale accoglimento,pertanto, non sarebbe stato suscettibile di incidere sulla pretesarisarcitoria, riguardando unicamente la determinazione in concreto deltrattamento sanzionatorio. Difetta, quindi, un interesse civiletutelabile, non avendo la parte civile interesse ad intervenire nelprocesso quando si discuta unicamente della quantificazione dellapena irroganda, a meno che nel caso specifico non risulti il contrario.Nulla, tuttavia, è stato specificamente dedotto sul punto, non avendola parte civile chiarito le ragioni per le quali l’eventuale accoglimentodel ricorso avrebbe dovuto influire sull’an o il quantum delr isarcimento, né essendo tale interesse desumibile dal leargomentazioni del r icorso. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta l'istanza di rifusione delle spese processuali sostenute nel presente gradodi giudizio dalle parti civili.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.