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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01084/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Dato atto che su istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella medesima città che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali ( consistite in frattura chiusa delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni), cagionate alla persona offesa con una testata al naso, a seguito di litigio per futili motivi avvenuto all'interno di una discoteca.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre a contenere un travisamento per omissione delle prove, con riguardo alla sussistenza del nesso causale.

Si richiama il contenuto della relazione del consulente di parte, prof.

Gaini, secondo cui, dalla lesione alle ossa nasali refertata dalla T.A.C. eseguita sulla vittima il giorno successivo ai fatti, presso un nosocomio cittadino, non è possibile trarre la certezza della sua riconducibilità alla condotta del ricorrente, giacchè la persona offesa aveva subìto, in passato, come da lui stesso dichiarato, altri traumi sportivi.

L'esito registrato dalla T.A.C. avrebbe potuto essere riferibile anche a uno di tali eventi.

Si duole la Difesa della mancata valutazione, da parte della Corte di appello, di tale doglianza, lamentando il travisamento del motivo in cui sarebbe incorso il Giudice distrettuale, che si è limitato a rilevare il mancato accertamento di siffatti eventi sportivi risalenti nel tempo, e a segnalare come, incontrovertibilmente, la persona offesa avesse riportato una tumefazione registrata dalla certificazione medica e confortata da dichiarazioni testimoniali.

Assente ogni contestazione difensiva in ordine al trauma registrato dalla T.A.C., la doglianza si appunta, piuttosto, sulla mancata dimostrazione del nesso causale con la condotta del ricorrente.

Segnala, inoltre, i dubbi, anch'essi non affrontati dalla Corte di appello, circa la mancata applicazione di una ferula ( gessetto di protezione), abitualmente applicata in caso di frattura di ossa nasali; la anomalia di una prognosi di guarigione di 30 giorni, solitamente attestantesi, invece, in 7-15 giorni; e la circostanza che, dai profili social della vittima, si evinceva, a distanza di una settimana, la sua ottimale condizione di salute.

2.2. Analoghi vizi della motivazione vengono prospettati con il secondo motivo, che attinge la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. denunciando il travisamento per omissione di prove decisive a tal fine; si contesta altresì la sussistenza dei futili motivi.

2.2.1. Sotto il primo profilo, ci si duole della omessa confutazione delle censure prospettate con l'atto di appello, con cui si erano sottoposte al giudice distrettuale le dichiarazioni acquisite dalla Difesa ai sensi dell'art. 391 bis cod. pen., l'interrogatorio dell'imputato, e la dichiarazione della Direzione sanitaria attestante la mancata presentazione della persona offesa alla visita di controllo fissata in sede di primo accesso.

Secondo le testimonianze raccolte dalla Difesa, il ricorrente aveva reagito a un colpo di mano della persona offesa, che avrebbe fatto cadere a terra il sigaro dell'imputato; la p.o. era inoltre visibilmente alterata e teneva un atteggiamento provocatorio.

D'altro canto, l'imputato aveva dichiarato di avere dato la testata per liberarsi del' ragazzo che risultava molesto, senza alcuna intenzione aggressiva.

Si sottolinea, inoltre, la esiguità del danno, considerato che la persona offesa, a distanza di pochi giorni, pubblicava una sua foto che non evidenziava neppure più la tumefazione del viso.

2.2.2. Tautologica la motivazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza dei futili motivi, difettandone la necessaria esplicazione alla luce dei noti approdi giurisprudenziali.

2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, denunciandone la mancanza in relazione sia alla determinazione della pena irrogata - avendo la Corte di appello apoditticamente affermato la eccessiva mitezza della pena individuata dal Tribunale - che alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, questione del tutto obliterata dalla sentenza impugnata.

Si denuncia la contraddittorietà di un tale diniego con la decisione di sospendere la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto.

Esso prospetta motivi sostanzialmente contestativi e proiettati verso una alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove, mentre nel doppio conforme giudizio di merito non sono ravvisabili travisamenti, quanto, piuttosto, il ragionevole convincimento che la condotta del ricorrente abbia procurato le lesioni refertate.

2. Occorre ricordare che si è di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

Si è chiarito, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, in presenza di doppia conformità delle due pronunce di merito, il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La cd.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129;Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Ai di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ( circostanza non verificatasi nel caso di specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. ( ex plurimis Sez. 2 n. 5336 del 09701/2018 rv. 272018 ).

In caso di cd. doppia conforme, infatti, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello: regola, questa, derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado.

3. Ebbene nel caso di specie, come si è premesso, la Difesa denuncia travisamento della prova per omessa considerazione delle deduzioni difensive, sostenute da una consulenza di parte in ordine al nesso causale tra la condotta dell'agente e le lesioni della persona offesa, nonché l'omessa valutazione di una serie di testimonianze che inquadrano i motivi del comportamento dell'imputato, rilevanti sia ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis che per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

3.1. La manifesta infondatezza dei motivi discende, tuttavia, dalla constatazione che - quanto alla doglianza difensiva che si accentra sulla valutazione del nesso causale - la consulenza di parte risulta vagliata dalla Corte di appello, che - attraverso ragionevoli argomentazioni - ne ha escluso la decisività fondandosi sulle dichiarazioni, dettagliate, logiche, coerenti, spontanee e oggettivamente credibili ( pg. 3 della sentenza impugnata) della p.o., neppure costituitasi parte civile, sui riscontri provenienti dalle altrettanto chiare deposizioni di due testimoni presenti ai fatti, che hanno riferito della testata al volto ( peraltro ammessa dall'imputato) e della tumefazione ai naso riportata dalla vittima, circostanza a sua volta confermata dalla certificazione rilasciata dal nosocomio, corredata da una TAC.

In ogni caso, la Corte di appello ha replicato alla tesi difensiva tendente a dimostrare una condotta reattiva dell'imputato, escludendo la legittima difesa, peraltro neppure prospettata( pg. 2)

3.2. La Corte di appello ha, inoltre, espressamente escluso la riconducibilità del fatto allo schema dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione della personalità dell'autore, che mai ha dimostrato di avere ripensato criticamente ai fatti, e della particolare odiosità della condotta, caratterizzata dalla particolare violenza con cui la persona offesa venne colpita al volto e con una testata, per motivi futili e con gravissimi rischi connessi all'area del corpo attinta.

Tutte considerazioni che rendono infondata la doglianza sul punto, e consentono, altresì, di ravvisare anche la implicita, ma nequivoca, risposta negativa alla istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, emergendo, con tutta evidenza, la necessità - secondo il discrezionale apprezzamento della Corte di merito - del ricorso a una sanzione detentiva, per la funzione rieducativa ad essa inerente ( Sez. 3, n. 5583 del 25/03/1999 Rv. 213238).

3.3. La circostanza aggravante dei futili motivi non è stata tenuta in conto in sede di trattamento sanzionatorio, giacché la sua valorizzazione attiene esclusivamente al profilo della gravità del fatto.

3.4. Il trattamento sanzionatorio è giustificato dalla gravità della condotta, valutata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

4. Non si rinviene, dunque, una omessa motivazione sui punti sollevati negli atti di appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante ai giudice nei limiti dei criteri posti dall'art. 133 c.p..

D'altro canto, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc.

Maniscalco ed altri, Rv. 212053).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 19 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Dato atto che su istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella medesima città che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali ( consistite in frattura chiusa delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni), cagionate alla persona offesa con una testata al naso, a seguito di litigio per futili motivi avvenuto all'interno di una discoteca. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre a contenere un travisamento per omissione delle prove, con riguardo alla sussistenza del nesso causale. Si richiama il contenuto della relazione del consulente di parte, prof. Gaini, secondo cui, dalla lesione alle ossa nasali refertata dalla T.A.C. eseguita sulla vittima il giorno successivo ai fatti, presso un nosocomio cittadino, non è possibile trarre la certezza della sua riconducibilità alla condotta del ricorrente, giacchè la persona offesa aveva subìto, in passato, come da lui stesso dichiarato, altri traumi sportivi. L'esito registrato dalla T.A.C. avrebbe potuto essere riferibile anche a uno di tali eventi. Si duole la Difesa della mancata valutazione, da parte della Corte di appello, di tale doglianza, lamentando il travisamento del motivo in cui sarebbe incorso il Giudice distrettuale, che si è limitato a rilevare il mancato accertamento di siffatti eventi sportivi risalenti nel tempo, e a segnalare come, incontrovertibilmente, la persona offesa avesse riportato una tumefazione registrata dalla certificazione medica e confortata da dichiarazioni testimoniali. Assente ogni contestazione difensiva in ordine al trauma registrato dalla T.A.C., la doglianza si appunta, piuttosto, sulla mancata dimostrazione del nesso causale con la condotta del ricorrente. Segnala, inoltre, i dubbi, anch'essi non affrontati dalla Corte di appello, circa la mancata applicazione di una ferula ( gessetto di protezione), abitualmente applicata in caso di frattura di ossa nasali; la anomalia di una prognosi di guarigione di 30 giorni, solitamente attestantesi, invece, in 7-15 giorni; e la circostanza che, dai profili social della vittima, si evinceva, a distanza di una settimana, la sua ottimale condizione di salute. 2.2. Analoghi vizi della motivazione vengono prospettati con il secondo motivo, che attinge la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. denunciando il travisamento per omissione di prove decisive a tal fine; si contesta altresì la sussistenza dei futili motivi. 2.2.1. Sotto il primo profilo, ci si duole della omessa confutazione delle censure prospettate con l'atto di appello, con cui si erano sottoposte al giudice distrettuale le dichiarazioni acquisite dalla Difesa ai sensi dell'art. 391 bis cod. pen., l'interrogatorio dell'imputato, e la dichiarazione della Direzione sanitaria attestante la mancata presentazione della persona offesa alla visita di controllo fissata in sede di primo accesso. Secondo le testimonianze raccolte dalla Difesa, il ricorrente aveva reagito a un colpo di mano della persona offesa, che avrebbe fatto cadere a terra il sigaro dell'imputato; la p.o. era inoltre visibilmente alterata e teneva un atteggiamento provocatorio. D'altro canto, l'imputato aveva dichiarato di avere dato la testata per liberarsi del' ragazzo che risultava molesto, senza alcuna intenzione aggressiva. Si sottolinea, inoltre, la esiguità del danno, considerato che la persona offesa, a distanza di pochi giorni, pubblicava una sua foto che non evidenziava neppure più la tumefazione del viso. 2.2.2. Tautologica la motivazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza dei futili motivi, difettandone la necessaria esplicazione alla luce dei noti approdi giurisprudenziali. 2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, denunciandone la mancanza in relazione sia alla determinazione della pena irrogata - avendo la Corte di appello apoditticamente affermato la eccessiva mitezza della pena individuata dal Tribunale - che alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, questione del tutto obliterata dalla sentenza impugnata. Si denuncia la contraddittorietà di un tale diniego con la decisione di sospendere la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Esso prospetta motivi sostanzialmente contestativi e proiettati verso una alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove, mentre nel doppio conforme giudizio di merito non sono ravvisabili travisamenti, quanto, piuttosto, il ragionevole convincimento che la condotta del ricorrente abbia procurato le lesioni refertate. 2. Occorre ricordare che si è di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Si è chiarito, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, in presenza di doppia conformità delle due pronunce di merito, il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La cd. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129;Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Ai di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ( circostanza non verificatasi nel caso di specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. ( ex plurimis Sez. 2 n. 5336 del 09701/2018 rv. 272018 ). In caso di cd. doppia conforme, infatti, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello: regola, questa, derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado. 3. Ebbene nel caso di specie, come si è premesso, la Difesa denuncia travisamento della prova per omessa considerazione delle deduzioni difensive, sostenute da una consulenza di parte in ordine al nesso causale tra la condotta dell'agente e le lesioni della persona offesa, nonché l'omessa valutazione di una serie di testimonianze che inquadrano i motivi del comportamento dell'imputato, rilevanti sia ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis che per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.1. La manifesta infondatezza dei motivi discende, tuttavia, dalla constatazione che - quanto alla doglianza difensiva che si accentra sulla valutazione del nesso causale - la consulenza di parte risulta vagliata dalla Corte di appello, che - attraverso ragionevoli argomentazioni - ne ha escluso la decisività fondandosi sulle dichiarazioni, dettagliate, logiche, coerenti, spontanee e oggettivamente credibili ( pg. 3 della sentenza impugnata) della p.o., neppure costituitasi parte civile, sui riscontri provenienti dalle altrettanto chiare deposizioni di due testimoni presenti ai fatti, che hanno riferito della testata al volto ( peraltro ammessa dall'imputato) e della tumefazione ai naso riportata dalla vittima, circostanza a sua volta confermata dalla certificazione rilasciata dal nosocomio, corredata da una TAC. In ogni caso, la Corte di appello ha replicato alla tesi difensiva tendente a dimostrare una condotta reattiva dell'imputato, escludendo la legittima difesa, peraltro neppure prospettata( pg. 2) 3.2. La Corte di appello ha, inoltre, espressamente escluso la riconducibilità del fatto allo schema dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione della personalità dell'autore, che mai ha dimostrato di avere ripensato criticamente ai fatti, e della particolare odiosità della condotta, caratterizzata dalla particolare violenza con cui la persona offesa venne colpita al volto e con una testata, per motivi futili e con gravissimi rischi connessi all'area del corpo attinta. Tutte considerazioni che rendono infondata la doglianza sul punto, e consentono, altresì, di ravvisare anche la implicita, ma nequivoca, risposta negativa alla istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, emergendo, con tutta evidenza, la necessità - secondo il discrezionale apprezzamento della Corte di merito - del ricorso a una sanzione detentiva, per la funzione rieducativa ad essa inerente ( Sez. 3, n. 5583 del 25/03/1999 Rv. 213238). 3.3. La circostanza aggravante dei futili motivi non è stata tenuta in conto in sede di trattamento sanzionatorio, giacché la sua valorizzazione attiene esclusivamente al profilo della gravità del fatto. 3.4. Il trattamento sanzionatorio è giustificato dalla gravità della condotta, valutata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 4. Non si rinviene, dunque, una omessa motivazione sui punti sollevati negli atti di appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante ai giudice nei limiti dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. D'altro canto, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 01084/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris