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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione all'incremento per il reato satellite.

Con memoria successivamente depositata il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

In tema di quantificazione della pena a seguito della applicazione della disciplina del reato continuato è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte - dopo la decisione delle Sezioni unite 27/3/92, Cardarilli - che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati c.d. satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata.

A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att.

C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.

Nel caso specifico, il giudice dell'esecuzione ha espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato gli incrementi.

La pena-base è stata individuata, ai sensi dell'art.187 cod. proc. pen., in quella di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (sentenza della Corte appello del 19/10/2021); l'aumento per il reato satellite giudicato dalla medesima Corte (sentenza del 14/07/2022) è stato stabilito in anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa già ridotta per il rito.

Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la pena inflitta per il reato satellite di cui alla sentenza della Corte di appello del 14/07/2022 è stato sensibilmente ridotta dal G.E. laddove si consideri che in sede di cognizione ad Adorno era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.334,00 di multa.

Peraltro, il giudice di merito ha adeguatamente dato conto dei criteri in base ai quali ha calcolato il predetto aumento, quali la gravità del reato in addebito e i precedenti specifici dei quali l'imputato è gravato.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione all'incremento per il reato satellite. Con memoria successivamente depositata il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di quantificazione della pena a seguito della applicazione della disciplina del reato continuato è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte - dopo la decisione delle Sezioni unite 27/3/92, Cardarilli - che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati c.d. satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata. A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati. Nel caso specifico, il giudice dell'esecuzione ha espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato gli incrementi. La pena-base è stata individuata, ai sensi dell'art.187 cod. proc. pen., in quella di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (sentenza della Corte appello del 19/10/2021); l'aumento per il reato satellite giudicato dalla medesima Corte (sentenza del 14/07/2022) è stato stabilito in anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa già ridotta per il rito. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la pena inflitta per il reato satellite di cui alla sentenza della Corte di appello del 14/07/2022 è stato sensibilmente ridotta dal G.E. laddove si consideri che in sede di cognizione ad Adorno era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.334,00 di multa. Peraltro, il giudice di merito ha adeguatamente dato conto dei criteri in base ai quali ha calcolato il predetto aumento, quali la gravità del reato in addebito e i precedenti specifici dei quali l'imputato è gravato. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estens
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