CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 22716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29463/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N,. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 183/2020depositata il 26/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche la [OSCURATO:SOCIETA] il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] in proprio ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 183 del 2020 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: - avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] ia s.p.a. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come causati dalla interruzione della fornitura di servizi di telefonia all’utenza del ristorante in gestione; - il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto le domande svolte a titolo di indennizzo contrattualmente previsto, danno commerciale, danno all’immagine della società, danno morale da turbamento afflittivo subìto da Friscia; - la c orte di appello aveva confermato la decisione di prime cure limitatamente al primo capo, evidenziando, in particolare, che se la risultata morosità aveva potuto giustificare, in ipotesi, la sospensione del servizio, era comunque mancato il preavviso ed era stato ingiustificatamente ritardato per molti giorni il riallaccio della linea, laddove doveva escludersi che fosse stata data la necessaria quanto compiuta prova degli altri pregiudizi, non suscettibili di essere affermati “in re ipsa”; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2697, 2729, cod. civ., 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe illogicamente escluso che potessero avere valore presuntivo idoneo, oltre alle plurime escussioni testimoniali di possibili avventori che non erano riusciti a prendere contatto telefonico con il ristorante e avevano rinunciato ad andarci, la prodotta documentazione attestante l’entità degli incassi nel periodo interessato, e ciò solo in quanto non accompagnata dalla documentazione fiscale o commerciale anteriore all’evento, non essendo in specie necessaria la certezza del danno da apprezzare, bensì, nella chiave civilistica della ragionevole probabilità; con il secondo motivo prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2059, 2697, 2729, cod. civ., 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe illogicamente escluso: la liquidazione de l danno alla reputazione commerciale, per non essere stata provata la divulgazione di notizie sulla chiusura ovvero mancata operatività dell’esercizio, invece confermata dalle richiamate prove testimoniali di cui la sentenza aveva pur dato atto; la liquidazione del danno morale di Friscia, di cui era stata invece dimostrata la sofferenza nel vedere inoperativo il locale nel periodo di massima gestione quale quello estivo, per i giorni di interruzione senza preavviso e poi, soprattutto, per il ritardato riallaccio della linea; con il terzo motivo prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2059, 2697, 2729, cod. civ., 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe di conseguenza e analogamente errato nel disattendere il motivo di appello svolto in ordine alla insufficiente liquidazione dei danni avvenuta in prime cure; Consideratoche il primo motivo è inammissibile; la censura non coglie compiutamente la ragione decisoria della sentenza gravata; la Corte territoriale non ha in realtà negato valenza alle prove orali ovvero alla documentazione attestante l’incasso medio nel periodo interessato, ma ha aggiunto che era necessaria la disponibile documentazione fiscale o corrispondente di periodi anteriori e comparabili, per poter apprezzare «la variazione negativa», che costituisce il danno, ovviamente al lordo dei costi rettamente intesi; in questo senso non ha negato la possibilità di utilizzare l’equità integrativa, ma ha correttamente affermato di non poter colmare lacune dell’onere della prova imputabile e inevaso; che era necessario apprezzare innanzi tutto la riduzione del volume di affari e non ricostruirlo arbitrariamente o senza i parametri obiettivi che la parte avrebbe potuto e dovuto idoneamente offrire; residua per il resto una rilettura istruttoria inammissibile in questa sede di legittimità; il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; la corte territoriale anche in tal caso non ha negato valenza alle prove orali, ma ha più specificatamente affermato che alla stregua d e lle dichiarazioni testimoniali di coloro che avevano sostenuto di non aver potuto contattare il ristorante, non era indubitabilmente emersa la diversa circostanza che si fosse conseguentemente ingenerata e diffusa la conviznione che l’esercizio fosse chiuso o non operativo; anche sotto tale profilo non viene idoneamente colta la ragione decisoria e, per altro verso, si chiede un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie; quanto alla domanda dal legale rappresentante svolta in proprio, la corte di merito ha implicitamente quanto univocamente ravvisato la riconoscibilità del danno morale in argomento; sul punto parte controricorrente,pur negando l’assunto (pag. 21), non ha svolto specificoricorso incidentale condizionato; ciò posto, il giudice del gravame, con vaglio di fatto non sindacabile in questa sede, ha negato che il pregiudizio di conseguenza subìto potesse ritenersi aver raggiunto una soglia apprezzabile di offensività (Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972, e succ. conf., come ad esempio Cass., 12/11/2019, n. 29206); il terzo motivo è inammissibile, involgendo la censura profili assorbiti; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura