CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 29390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, Sezione per il riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame 1T Tn6unalq di Caltanissetta ha rigettato con ordinanza in data 31 gennaio 2022 l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata in relazione all'imputazione per i reati di cui all'art. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, con altra meno afflittiva. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo articolato in due profili. 3. Con la prima censura lamenta l'erronea applicazione della legge • processuale penale, con riferimentoV273, 292, comma 2 ter e 358 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione. 3.1 Osserva che il giudice dell'appello cautelare non si confronta con gli elementi nuovi e decisivi emersi nel corso del giudizio di merito, ed in particolare dalle dichiarazioni del teste Lazzara, in sede di controesame, nelle udienze del 20 novembre e 29 novembre 2021, da cui non sono emersi elementi in merito agli episodi di spaccio attribuiti a Ferdico. Sostiene che l'assunto secondo cui il quadro probatorio, sotteso alla misura custodiale, non sarebbe mutato a seguito dell'apporto del principale teste dell'accusa, sopravvivendo tutti gli altri indizi considerati dall'ordinanza cautelare, e quello secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate sarebbe coperta da giudicato cautelare non possono essere condivisi. Contesta che, come affermato dall'ordinanza impugnata, la difesa non abbia messo in discussione la valenza degli ulteriori indizi e la lettura delle captazioni, posto che proprio l'audizione del teste Lazzara, coordinatore delle indagini, ha dimostrato che il significato loro attribuito è frutto della mera interpretazione personale e delle sole deduzioni ad essa correlate. 4. Con la seconda doglianza deduce che i rilevanti elementi di novità emersi nel giudizio di merito incidono sulla valutazione della permanenza delle esigenze cautelari, facendo venir meno il pericolo di reiterazione del reati, anche in considerazione del fatto che i coimputati si trovano detenuti in carcere. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve valutarsi in termini di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente una nuova occasione di commettere ulteriori delitti della stessa specie. Mentre quando detto giudizio, in ragione della particolarità del caso, sia precluso, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari dovrà fondarsi su elementi concreti -e non congetturali- rivelatori della continuità ed effettività del pericolo della reiterazione -attualizzata al momento dell'applicazione delle misura- ed idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis, nella sua dimensione temporale da apprezzarsi in relazione alla vicinanza dei fatti con cui si è manifestata la potenzialità criminale, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. Nel caso di specie, invece, è evidente l'impossibilità di Ferdico di tornare a delinquere. Inoltre, l'affievolimento delle esigenze custodiali emerge anche dal tempo trascorso dal momento della commissione dei fatti ascritti, risalenti al 2019. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza gravata. 5. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso. 6. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ribadisce i motivi proposti e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va osservato, innanzitutto, che la semplice lettura del ricorso dimostra la larga sovrapponibilità delle doglianze qui proposte con i motivi già formulati con l'appello cautelare, senza che il loro contenuto si ponga in rapporto di critico ed effettivo confronto con il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato. 2.1 Invero, "L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta" (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017 - dep. 27/02/2017, P.M. in proc. Cimino, Rv. 26909801). 2.2 Se, dunque, il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo dell'impugnazione, perché non critica la decisione che ne forma oggetto, che diviene indifferente rispetto alla stessa richiesta, ma quella del grado precedente.2.3 Va ricordato ancora che "In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 - dep. 02/05/2016, Antignano). 2.4 La decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, infatti, oltre che dall'effetto devolutivo, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, quindi, è esonerato dal provvedere ad un nuovo vaglio sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma è chiamato solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, o in precedenza non considerati tali da modificare il quadro probatorio oppure ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (cfr. anche ex multis Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 - dep. 27/10/2015, C, Rv. 26556901). 2.5 Fatte queste premesse deve rilevarsi la genericità del ricorso, che, da un lato, contesta la valutazione formulata dal giudice dell'appello cautelare facendo riferimento al contenuto di una testimonianza resa nel giudizio di merito di primo grado, di cui neppure riporta il contenuto ponendolo a confronto con il contenuto dell'ordinanza cautelare, dall'altro, fa riferimento alla contestazione elevata, in sede di proposizione dell'appello cautelare, sul valore residuale degli altri indizi posti a fondamento della misura. E ciò, senza prospettare, in concreto, l'inidoneità dell'ordinanza genetica a resistere al venir meno del valore fondante delle intercettazioni, in quanto risultate prive di significato probatorio, a seguito dell'esame del teste Lazzara, da cui sarebbe emerso che l'interpretazione del loro contenuto è frutto delle mere deduzioni degli investigatori. 2.6 Mancano, dunque, nel ricorso argomentazioni capaci di attaccare il contenuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, il che esime da ogni ulteriore considerazione. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di doglianza. Il ricorrente si limita ad evocare il tempo silente, non confrontandosi con il principio secondo cui "In tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). Rispetto a siffatta frazione temporale - decorrente fra l'applicazione della misura e quello della richiesta di sostituzione- nulla viene allegato, a dimostrazione dell'elemento di novità valorizzabile, al fine di formulare un rinnovato giudizio di pericolosità ed adeguatezza della misura carceraria, non considerato dal giudice dell'appello cautelare. 3.1 Si rammenti, infatti, che qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3^, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis: Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). E parimenti che "In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 07/06/2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). 3.2 La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo quadro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. 3.3 La motivazione, dunque, non mostra nessun profilo di illogicità o incoerenza, anche esegetica, e regge alle critiche mosse con la censura, posto che non solo ribadisce la presunzione relativa di adeguatezza, ma sottolinea che l'art. 284, comma 5 cod. proc. pen. impedisce di concedere gli arresti domiciliari a colui che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, come avvenuto nel caso di specie, essendo Ferdico stato condannato per siffatto reato con sentenza del 26 aprile 2017. Sul punto il ricorrente non svolge alcuna considerazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell