CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 22107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9077-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente 2022 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 427 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1013/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/09/2017 R.G.N. 609/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Bologna, con sentenza n.1013/17, dichiarava inammissibile (per carenza di legittimazione) il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C e [OSCURATO:PERSONA] avvero la sentenza del Tribunale di Parma che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di plurime società, tra cui [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, dichiarava, tra le parti, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna delle convenute società, in solido, al pagamento di differenze di retribuzione; per quanto rileva in questa sede, la Corte distrettuale premetteva che la sentenza di primo grado era stata resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e non degli appellanti (attuali ricorrenti), soci della predetta società; osservava il giudice di appello che il Tribunale aveva ritenuto «l'invalidità del provvedimento di cancellazione dal registro delle Imprese (della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione)» e che tale specifica statuizione, con le relative ragioni, non era stata censurata, in violazione dell'art. 434 cod. proc. civ.; secondo i giudici del merito, neppure poteva affermarsi che gli appellanti avessero proposto appello in nome della [OSCURATO:PERSONA] srl, non contenendo l'atto di gravame alcuna enunciazione in tal senso; hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C e [OSCURATO:PERSONA]; hanno resistito, con controricorso e successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1)- con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì (si denuncia l'omesso esame della questione relativa alla cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] srl dal registro delle Imprese devoluta con i motivi di appello); 2)-con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2495 cod. civ. (si censura l'affermazione di «esistenza» di una società cancellata dal registro delle imprese); i motivi sono inammissibili. Questa Corte, come già rilevato in precedente controversia assolutamente in termini rispetto alla presente (Cass.n.830/2019), osserva che, pur tralasciando l'appunto di non specificità delle censure nella parte in cui denunciano la devoluzione al giudice di appello di questioni poi non trattate in sentenza (il ricorso difetta invero della trascrizione dell'atto di appello, necessaria per apprezzare la fondatezza dei rilievi medesimi, a prescindere dal deposito dell'atto, cfr., in argomento, Cass. sez.un. 2243 del 2015), osserva che le stesse, come sviluppate, non si confrontano minimamente con il decisum; la Corte di appello non ha affatto affermato che la società cancellata dovesse ritenersi esistente ma ha piuttosto osservato come la statuizione di primo grado di «invalidità» della cancellazione non fosse stata censurata; parte ricorrente ignora del tutto tale statuizione e invece che muovere critiche alla stessa, al fine di incrinarne il fondamento giustificativo, ripropone puramente e semplicemente la questione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese; i motivi restano,dunque, privi di riferimento alle ragioni della sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'articolo 366 comma uno numero 4 codice procedura civile (Cass.n.20652/2009; n. 17125/2007). Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002,da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma all'adunanza del