CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 12001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e 496 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 86 d.P.R. 309\90 in relazione alla omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Chiede, quindi, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01). 2. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto. Va ricordato che: l'art. 86 d.P.R. 309\90 dispone che lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R., deve essere espulso dallo Stato, a pena espiata, e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal d.P.R. 309\90; la speciale configurazione obbligatoria dell'applicazione dell'espulsione a norma dell'art. 86 del d.P.R. 309/90 (cfr Sez. 2, n. 39359 del 20/7/2016, Rv. 268303, e Sez.6, n.21384 del 21/05/2010, Rv.247344 - 01, in motivazione), pur essendo la misura subordinata al riconoscimento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fattispecie di cui all'art. 235 cod. pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia negativa, con conseguente mancata applicazione della misura (cfr Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Rv. 276255-01). 3. Orbene, nella specie, risulta omessa ogni statuizione circa l'espulsione e tale omissione comporta, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale di Brescia affinché proceda all'esame della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 con rinvio al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere estensore Il