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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 04344/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 7 febbraio 2022, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Belluno, che aveva mandato assolto totalmente [OSCURATO:PERSONA], capitano del [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, accertandone la responsabilità penale in ordine al residuo delitto previsto dall'art. 478 cod. pen. (capo b), commesso in data 20 ottobre 2014.

Ai fini della immediata comprensione dei motivi di ricorso, val bene evidenziare come [OSCURATO:PERSONA], capitano degli Alpini appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], fu impegnato nella operazione [OSCURATO:PERSONA] in Afghanistan in supporto all'esercito americano.

Dichiarava di aver ricevuto un'onorificenza dal Department of the Army degli [OSCURATO:PERSONA] d'America per l'attività svolta nel corso di tale missione all'estero e presentava al Comando di Brigata richiesta di riconoscimento dell'onorificenza straniera come previsto dalla normativa interna.

Questa è la vicenda nella quale si inserisce l'imputazione di falso, indicata al capo b), avente ad oggetto la seguente condotta, riportata così come contestata nell'imputazione: «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale pubblico ufficiale addetto all'attività certificativa del 70 [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, supponendo esistente il diploma di conferimento allo stesso Mastromatteo della medaglia statunitense "[OSCURATO:PERSONA]" - onorificenza riconosciuta dallo Stato italiano - da parte del Department of the Army degli [OSCURATO:PERSONA] d'America avente n. d'ordine permanente 325-089 del 12/10/13, conferimento in realtà mai avvenuto, simulava copia dell'atto e la rilasciava in forma legale con attestazione prot. n. 101/14 una prima volta con data 24/9/14 in allegato alla richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali a propria firma datata 28/8/14 e, una seconda volta, con data 20/10/14 in allegato alla richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali datata 15/10/14 prot. 19569/14, inviata al [OSCURATO:PERSONA] "Julia" di Udine il 22/10f14, previa apposizione di un visto apocrifa (in quanto oggetto di disconoscimento) del col. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre '14».

La Corte di appello per un verso rilevava essere stata provata la condotta, perfezionatasi il 20 ottobre 2014, di rilascio a se stesso da parte del Mastromatteo, responsabile del competente ufficio, della copia autentica di un diploma ritenuto mai conseguito, come anche la condotta di trasmissione della copia medesima e della domanda di riconoscimento al competente ufficio con falsificazione della controfirma del colonnello Mega, che la disconosceva.

La Corte territoriale riconosceva all'imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Inoltre, la Corte territoriale dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), relativo alla induzione in errore ex art. 48 - 478 cod. pen. da parte del Mastromatteo nei confronti del sottoposto capitano [OSCURATO:PERSONA], addetto all'attività certificativa, che aveva rilasciato con protocollo 101 del 2014 in data 27 febbraio 2014 precedente copia autentica del predetto certificato, con riserva del Mastromatteo di esibizione dell'originale, riserva mai sciolta nonostante le sollecitazioni.

Per quel che qui rileva, il Collegio di secondo grado accertava poi la diversità del fatto contestato al capo c), comunque estinto per prescrizione il relativo delitto, nonché che il fatto non costituisse reato in relazione al capo d), mandando assolto sul punto Mastromatteo.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, e 530 cod. proc. pen., nonché conseguente vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà.

Difetterebbe la motivazione, sia quanto alla valutazione della dichiarazione scritta resa dal tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA], che esprimerebbe una valutazione di carattere personale, priva di elementi tecnici quale la comparazione con altri attestati, l'esame della carta e dei caratteri, la consultazione presso registri delle onorificenze; sia anche in merito alla ritenuta prevalenza della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli esiti assolutori della sentenza di primo grado, fondati sulla testimonianza del colonnello Zamboni, che riconosceva come autentica la certificazione statunitense in possesso dell'imputato, nonché della mail pervenuta dalla Ambasciata statunitense in Roma che non smentiva l'autenticità della onorificenza.

Inoltre, la motivazione sarebbe anche contraddittoria, in quanto la stessa fonte — Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] — avrebbe reso due pareri in un evidente contrasto risolto, però, con l'attribuzione immotivata di maggiore attendibilità alla valutazione dello [OSCURATO:PERSONA].

Infine, deduce il ricorrente l'illogicità della motivazione, che deriverebbe anche dall'aver ritenuto anomalo il comportamento dell'imputato, allorché dall'istruttoria dibattimentale emergerebbe invece la normalità delle condotte valorizzate 'a carico' dalla Corte territoriale.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 495 cod. proc. pen., a fronte della ordinanza della Corte di appello che ne rigettava la richiesta, per mancata assunzione di prove decisive, costituite dalla richiesta perizia grafica sulla autenticità della sottoscrizione del colonello Mega, in calce alla richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali, nonché sulla originalità del diploma e della medaglia in possesso dell'imputato e esibite in dibattimento.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 18 settembre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al secondo motivo, in quanto la Corte di appello non avrebbe reso una adeguata motivazione in ordine alla superfluità della prova di tipo scientifico. 6.

Il ricorso è stato trattato con discussione pubblica, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente.

7. In sede di discussione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale si è riportato alle precedenti conclusioni già rassegnate dal proprio Ufficio, il difensore ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte fondato. 2.1 Incorre il motivo, in primo luogo, in un profilo di inammissibilità quanto alla denunciata violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 2.2 In merito al vizio di motivazione deve certamente escludersi che si versi in tema di motivazione inesistente o apparente, dunque violazione di legge, come deduce il ricorrente, in quanto la Corte di appello motiva in ordine al ribaltamento della decisione con argomentazioni pertinenti ai motivi di appello del Procuratore Generale territoriale e anche in tema di appello incidentale dell'imputato. 2.2 Quanto alle incongruenze della motivazione se ne deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Va premesso che ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ogni qual volta la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli \Y 4 sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, Mannino, Rv. 246172). 2.3 Tanto premesso, il punto di partenza della critica operata dal ricorrente è corretto.

A ben vedere la mail inviata dalla Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2015, richiamata dal Tribunale di Belluno, se per un verso non riteneva certa l'autenticità del certificato e della medaglia, per altro verso non ne smentiva la possibile autenticità «perché poteva essere stato conferito da una unità americana diversa rispetto a quella degli altri colleghi italiani» (così la sentenza impugnata al fol. 2, ripercorrendo la motivazione di primo grado).

Il punto non viene affrontato dalla Corte territoriale, che esclude la necessità di una perizia sul documento e sulla medaglia in ragione della valutazione compiuta dal tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA], capitano di vascello della marina americana e addetto militare aggiunto presso l'Ambasciata statunitense, che aveva avuto modo di vedere la documentazione (certificato e medaglia) presso la stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, come emerge dalla ordinanza allegata al ricorso, emessa il 7 febbraio 2022, la Corte territoriale ritenne, fra l'altro, non necessario: disporre una perizia sull'autenticità, a seguito della ínterlocuzione con l'Ambasciata; risentire l'addetta alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva inviato la mail predetta; risentire Zamboni e la moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano reso dichiarazioni in primo grado ritenute decisive per l'assoluzione; disporre una perizia sulla sottoscrizione apposta da Mega sulla richiesta di riconoscimento della onorificenza di Mastromatteo e quella dei colleghi.

E però, rileva questa Corte come difetti una critica comparazione da parte della Corte di appello fra la prima mail dell'Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] e la successiva dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], come anche fra il messaggio inviato da quest'ultimo e la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], resa in primo grado, che dichiarava l'autenticità di attestato e medaglia e riferiva di avere avuto modo di vedere l'originale del documento, a differenza quanto affermato da altri suoi colleghi pure escussi.

Pertanto resta ferma la contraddizione fra le diverse valutazioni, che per altro hanno ispirato due decisioni contrapposte in primo e secondo grado, su due temi cruciali, contraddizione non risolta con una motivazione critica che dia conto logicamente delle ragioni per le quali debba propendersi per la tesi della colpevolezza dell'imputato, oltre ogni ragionevole il dubbio, dando maggior credito alla dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA].A ben vedere la mail proveniente dall'Ambasciata prospettava la possibilità di rilascio da parte di unità militari statunitense diverse da quella che aveva rilasciato l'attestato ai colleghi dell'imputato, in sostanza evidenziando come vi fosse anche una pluralità di forme possibili dell'attestato medesimo, oltre che di autorità legittimate al rilascio.

L'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] attestava: «sulla base della mia esperienza quale ufficiale dell'Esercito statunitense e della mia conoscenza delle onorificenze dell'Esercito statunitense, ritengo che la suddetta documentazione è da ritenersi falsificata» (cfr. all. 1 al ricorso).

E' evidente che la sussistenza di tale non risolta sostanziale contraddizione rende la sentenza impugnata viziata nella motivazione, per omessa valutazione degli elementi a favore dell'imputato, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non è stato sottoposto, seppur a causa della disciplina prevista da accordi internazionali quanto all'escussione del personale militare statunitense, ad un esame dibattimentale in contraddittorio, con approfondimento delle sue fonti di conoscenza. , Al di là del dato oggettivo e dell'encomiabile impegno della Corte di appello teso a disporre gspl9earèSresame in dibattimento, resta il fatto che non vi è stato un esame incrociato sulle dichiarazioni del teste, valorizzandosi esclusivamente il messaggio dallo stesso inviato.

Per altro il messaggio di [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con le dichiarazioni di Zamboni, ufficiale italiano, che pure aveva avuto in visione l'originale dell'attestato e la medaglia, indicandone l'autenticità, prima della fase processuale: nessuna parola viene spesa sulla attendibilità, o meno, di Zamboni, né se ne dispone la rinnovata escussione.

Certamente la sentenza impugnata esamina poi con molta attenzione ulteriori elementi ritenuti 'anomali', riscontrati nell'ambito del procedimento di rilascio della copia autentica, riferiti dal capitano Merighi (fol.

6. della sentenza), come il rilascio da parte di Mastromatteo a se stesso della copia autentica, che per ragioni di opportunità avrebbero richiesto una segnalazione al Comandante, pur se nessuna regola interna obbligava alla comunicazione; l'indicazione sulla seconda copia autentica del medesimo numero di protocollo relativo alla prima copia autentica, con la testimonianza di Merighi, con verbale allegato al ricorso, che però al fol. 12 chiarisce come, di solito, il numero di protocollo fosse apposto dall'addetto all'ufficio e non dal capo ufficio, nel caso di specie Mastromatteo; la testimonianza del colonnello Mega, che aveva chiesto l'esibizione dell'originale della certificazione senza ottenerla, al fine di controfirmare la richiesta di riconoscimento della onorificenza, disconoscendo la propria firma in calce alla missiva, pur se la difesa aveva chiesto alla Corte di appello di disporre perizia grafologica in merito, per la somiglianza delle firme apposte da Mega su altre richieste di riconoscimento della decorazione, certamente autentiche, da compararsi con quella relativa a Mastromatteo (le copie di tali atti sono anche allegate al n. 4 al ricorso).

Viene anche valorizzata, quale elemento a carico, dalla Corte di appello la condotta processuale del Mastromatteo che esibì in giudizio la certificazione e la medaglia solo al termine del dibattimento di primo grado nel corso dell'esame, quindi dopo il congedo di tutti i testi di accusa.

Ma, a ben vedere, deve rilevare questa Corte, come sia certamente anomala la circostanza che, a fronte di una ipotesi di falso, non fu effettuata dagli organi inquirenti alcuna perquisizione tesa ad assicurare immediatamente al processo il corpo del reato, potendo a quel punto verificarsi fin anche in fase di indagine, come di solito opportunamente accade, l'autenticità dell'originale e della medaglia.

A fronte dell'insieme di tali elementi, fra loro contraddittori, in primo luogo sul tema della autenticità della documentazione ritenuta falsa, il ragionamento probatorio risulta quindi connotato da una solo parziale valutazione delle emergenze, da una omissione valutativa che trascura tutti gli elementi a discarico valorizzati dal primo Giudice perché, pur avendo la Corte dato atto degli elementi che in primo grado avevano condotto alla assoluzione del Mastromatteo, difetta del tutto una valutazione critica comparativa con le risultanze della istruttoria svolta in secondo grado, che possa rende rconto, logicamente, della prevalenza di tali seconde emergenze.

Per altro si tratta di omissioni valutative decisive, in quanto intaccano sia il dato della autenticità dell'originale attestato e della medaglia, sia anche quello della ritrosia di Mastromatteo a esibire l'originale, pure valorizzato in sentenza e smentito da Zamboni, del quale non è stato disposta la rinnovazione senza una esauriente motivazione.

Come pure restano controversi altri temi, come quello della autenticità della firma di Mega.

E per altro, dovendosi distinguere fra il fatto principale (autenticità o meno di attestato e medaglia) e i fatti secondari (da individuarsi nella ritrosia a mostrare l'originale, in vero anche controverso, nonché nei predetti comportamenti 'anomali'), non vi è dubbio che i secondi non possono sopperire alla assenza di prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, quanto al primo: in tal senso la motivazione è viziata da manifesta illogicità.

Per altro, la sentenza impugnata viene anche meno all'onere di motivazione rafforzata: infatti, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado; massime conformi N. 12273 del 2014 Rv. 262261 - 01, N. 54300 del 2017 Rv. 272082 - 01, N. 49755 del 2012 Rv. 253909 - 01, N. 6817 del 2015 Rv. 262524 - 01, N. 11883 del 2013 Rv. 254725 - 01).

Nel caso in esame, come evidenziato, la Corte territoriale è venuta meno all'onere di argomentare sul diverso valore attribuito agli elementi valutati per l'assoluzione dal Tribunale di Belluno, così da non offrire, con specifici passaggi logici, una motivazione maggiormente persuasiva.

Il motivo è pertanto fondato e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

3. Il secondo motivo è infondato.

A rigore non può costituire motivo di ricorso la mancata effettuazione di un accertamento peritale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01), in quanto il provvedimento di diniego non è censurabile in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, come nel caso in esame, è insindacabile in cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815 - 01; conf. n. 13086 del 1998 rv. 212187 - 01, n. 14130 del 2007 rv. 236191 - 01, n. 43526 del 2012 rv. 253707 - 01, n. 7444 del 2013 rv. 255152 - 01).

4. Non di meno, però, spetterà alla Corte territoriale, alla luce della fondatezza del primo motivo — per la quale dovrà operare il confronto critico fra le risultanze di tutti gli elementi di prova acquisiti, senza trascurare quelli più favorevoli all'imputato — valutare se espletare o meno gli accertamenti istruttori ulteriori, a cominciare dalla perizia e dal nuovo esame dei testimoni escussi in primo grado, se del caso doveroso ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., al fine di poter offrire una valutazione, se del caso, maggiormente persuasiva di quella di primo grado.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 7 febbraio 2022, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Belluno, che aveva mandato assolto totalmente [OSCURATO:PERSONA], capitano del [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, accertandone la responsabilità penale in ordine al residuo delitto previsto dall'art. 478 cod. pen. (capo b), commesso in data 20 ottobre 2014. Ai fini della immediata comprensione dei motivi di ricorso, val bene evidenziare come [OSCURATO:PERSONA], capitano degli Alpini appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], fu impegnato nella operazione [OSCURATO:PERSONA] in Afghanistan in supporto all'esercito americano. Dichiarava di aver ricevuto un'onorificenza dal Department of the Army degli [OSCURATO:PERSONA] d'America per l'attività svolta nel corso di tale missione all'estero e presentava al Comando di Brigata richiesta di riconoscimento dell'onorificenza straniera come previsto dalla normativa interna. Questa è la vicenda nella quale si inserisce l'imputazione di falso, indicata al capo b), avente ad oggetto la seguente condotta, riportata così come contestata nell'imputazione: «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale pubblico ufficiale addetto all'attività certificativa del 70 [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, supponendo esistente il diploma di conferimento allo stesso Mastromatteo della medaglia statunitense "[OSCURATO:PERSONA]" - onorificenza riconosciuta dallo Stato italiano - da parte del Department of the Army degli [OSCURATO:PERSONA] d'America avente n. d'ordine permanente 325-089 del 12/10/13, conferimento in realtà mai avvenuto, simulava copia dell'atto e la rilasciava in forma legale con attestazione prot. n. 101/14 una prima volta con data 24/9/14 in allegato alla richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali a propria firma datata 28/8/14 e, una seconda volta, con data 20/10/14 in allegato alla richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali datata 15/10/14 prot. 19569/14, inviata al [OSCURATO:PERSONA] "Julia" di Udine il 22/10f14, previa apposizione di un visto apocrifa (in quanto oggetto di disconoscimento) del col. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre '14». La Corte di appello per un verso rilevava essere stata provata la condotta, perfezionatasi il 20 ottobre 2014, di rilascio a se stesso da parte del Mastromatteo, responsabile del competente ufficio, della copia autentica di un diploma ritenuto mai conseguito, come anche la condotta di trasmissione della copia medesima e della domanda di riconoscimento al competente ufficio con falsificazione della controfirma del colonnello Mega, che la disconosceva. La Corte territoriale riconosceva all'imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Inoltre, la Corte territoriale dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), relativo alla induzione in errore ex art. 48 - 478 cod. pen. da parte del Mastromatteo nei confronti del sottoposto capitano [OSCURATO:PERSONA], addetto all'attività certificativa, che aveva rilasciato con protocollo 101 del 2014 in data 27 febbraio 2014 precedente copia autentica del predetto certificato, con riserva del Mastromatteo di esibizione dell'originale, riserva mai sciolta nonostante le sollecitazioni. Per quel che qui rileva, il Collegio di secondo grado accertava poi la diversità del fatto contestato al capo c), comunque estinto per prescrizione il relativo delitto, nonché che il fatto non costituisse reato in relazione al capo d), mandando assolto sul punto Mastromatteo.2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, e 530 cod. proc. pen., nonché conseguente vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà. Difetterebbe la motivazione, sia quanto alla valutazione della dichiarazione scritta resa dal tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA], che esprimerebbe una valutazione di carattere personale, priva di elementi tecnici quale la comparazione con altri attestati, l'esame della carta e dei caratteri, la consultazione presso registri delle onorificenze; sia anche in merito alla ritenuta prevalenza della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli esiti assolutori della sentenza di primo grado, fondati sulla testimonianza del colonnello Zamboni, che riconosceva come autentica la certificazione statunitense in possesso dell'imputato, nonché della mail pervenuta dalla Ambasciata statunitense in Roma che non smentiva l'autenticità della onorificenza. Inoltre, la motivazione sarebbe anche contraddittoria, in quanto la stessa fonte — Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] — avrebbe reso due pareri in un evidente contrasto risolto, però, con l'attribuzione immotivata di maggiore attendibilità alla valutazione dello [OSCURATO:PERSONA]. Infine, deduce il ricorrente l'illogicità della motivazione, che deriverebbe anche dall'aver ritenuto anomalo il comportamento dell'imputato, allorché dall'istruttoria dibattimentale emergerebbe invece la normalità delle condotte valorizzate 'a carico' dalla Corte territoriale. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 495 cod. proc. pen., a fronte della ordinanza della Corte di appello che ne rigettava la richiesta, per mancata assunzione di prove decisive, costituite dalla richiesta perizia grafica sulla autenticità della sottoscrizione del colonello Mega, in calce alla richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali, nonché sulla originalità del diploma e della medaglia in possesso dell'imputato e esibite in dibattimento. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 18 settembre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al secondo motivo, in quanto la Corte di appello non avrebbe reso una adeguata motivazione in ordine alla superfluità della prova di tipo scientifico. 6. Il ricorso è stato trattato con discussione pubblica, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente. 7. In sede di discussione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale si è riportato alle precedenti conclusioni già rassegnate dal proprio Ufficio, il difensore ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte fondato. 2.1 Incorre il motivo, in primo luogo, in un profilo di inammissibilità quanto alla denunciata violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 2.2 In merito al vizio di motivazione deve certamente escludersi che si versi in tema di motivazione inesistente o apparente, dunque violazione di legge, come deduce il ricorrente, in quanto la Corte di appello motiva in ordine al ribaltamento della decisione con argomentazioni pertinenti ai motivi di appello del Procuratore Generale territoriale e anche in tema di appello incidentale dell'imputato. 2.2 Quanto alle incongruenze della motivazione se ne deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà. Va premesso che ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ogni qual volta la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli \Y 4 sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, Mannino, Rv. 246172). 2.3 Tanto premesso, il punto di partenza della critica operata dal ricorrente è corretto. A ben vedere la mail inviata dalla Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2015, richiamata dal Tribunale di Belluno, se per un verso non riteneva certa l'autenticità del certificato e della medaglia, per altro verso non ne smentiva la possibile autenticità «perché poteva essere stato conferito da una unità americana diversa rispetto a quella degli altri colleghi italiani» (così la sentenza impugnata al fol. 2, ripercorrendo la motivazione di primo grado). Il punto non viene affrontato dalla Corte territoriale, che esclude la necessità di una perizia sul documento e sulla medaglia in ragione della valutazione compiuta dal tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA], capitano di vascello della marina americana e addetto militare aggiunto presso l'Ambasciata statunitense, che aveva avuto modo di vedere la documentazione (certificato e medaglia) presso la stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, come emerge dalla ordinanza allegata al ricorso, emessa il 7 febbraio 2022, la Corte territoriale ritenne, fra l'altro, non necessario: disporre una perizia sull'autenticità, a seguito della ínterlocuzione con l'Ambasciata; risentire l'addetta alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva inviato la mail predetta; risentire Zamboni e la moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano reso dichiarazioni in primo grado ritenute decisive per l'assoluzione; disporre una perizia sulla sottoscrizione apposta da Mega sulla richiesta di riconoscimento della onorificenza di Mastromatteo e quella dei colleghi. E però, rileva questa Corte come difetti una critica comparazione da parte della Corte di appello fra la prima mail dell'Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] e la successiva dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], come anche fra il messaggio inviato da quest'ultimo e la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], resa in primo grado, che dichiarava l'autenticità di attestato e medaglia e riferiva di avere avuto modo di vedere l'originale del documento, a differenza quanto affermato da altri suoi colleghi pure escussi. Pertanto resta ferma la contraddizione fra le diverse valutazioni, che per altro hanno ispirato due decisioni contrapposte in primo e secondo grado, su due temi cruciali, contraddizione non risolta con una motivazione critica che dia conto logicamente delle ragioni per le quali debba propendersi per la tesi della colpevolezza dell'imputato, oltre ogni ragionevole il dubbio, dando maggior credito alla dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA].A ben vedere la mail proveniente dall'Ambasciata prospettava la possibilità di rilascio da parte di unità militari statunitense diverse da quella che aveva rilasciato l'attestato ai colleghi dell'imputato, in sostanza evidenziando come vi fosse anche una pluralità di forme possibili dell'attestato medesimo, oltre che di autorità legittimate al rilascio. L'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] attestava: «sulla base della mia esperienza quale ufficiale dell'Esercito statunitense e della mia conoscenza delle onorificenze dell'Esercito statunitense, ritengo che la suddetta documentazione è da ritenersi falsificata» (cfr. all. 1 al ricorso). E' evidente che la sussistenza di tale non risolta sostanziale contraddizione rende la sentenza impugnata viziata nella motivazione, per omessa valutazione degli elementi a favore dell'imputato, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non è stato sottoposto, seppur a causa della disciplina prevista da accordi internazionali quanto all'escussione del personale militare statunitense, ad un esame dibattimentale in contraddittorio, con approfondimento delle sue fonti di conoscenza. , Al di là del dato oggettivo e dell'encomiabile impegno della Corte di appello teso a disporre gspl9earèSresame in dibattimento, resta il fatto che non vi è stato un esame incrociato sulle dichiarazioni del teste, valorizzandosi esclusivamente il messaggio dallo stesso inviato. Per altro il messaggio di [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con le dichiarazioni di Zamboni, ufficiale italiano, che pure aveva avuto in visione l'originale dell'attestato e la medaglia, indicandone l'autenticità, prima della fase processuale: nessuna parola viene spesa sulla attendibilità, o meno, di Zamboni, né se ne dispone la rinnovata escussione. Certamente la sentenza impugnata esamina poi con molta attenzione ulteriori elementi ritenuti 'anomali', riscontrati nell'ambito del procedimento di rilascio della copia autentica, riferiti dal capitano Merighi (fol. 6. della sentenza), come il rilascio da parte di Mastromatteo a se stesso della copia autentica, che per ragioni di opportunità avrebbero richiesto una segnalazione al Comandante, pur se nessuna regola interna obbligava alla comunicazione; l'indicazione sulla seconda copia autentica del medesimo numero di protocollo relativo alla prima copia autentica, con la testimonianza di Merighi, con verbale allegato al ricorso, che però al fol. 12 chiarisce come, di solito, il numero di protocollo fosse apposto dall'addetto all'ufficio e non dal capo ufficio, nel caso di specie Mastromatteo; la testimonianza del colonnello Mega, che aveva chiesto l'esibizione dell'originale della certificazione senza ottenerla, al fine di controfirmare la richiesta di riconoscimento della onorificenza, disconoscendo la propria firma in calce alla missiva, pur se la difesa aveva chiesto alla Corte di appello di disporre perizia grafologica in merito, per la somiglianza delle firme apposte da Mega su altre richieste di riconoscimento della decorazione, certamente autentiche, da compararsi con quella relativa a Mastromatteo (le copie di tali atti sono anche allegate al n. 4 al ricorso). Viene anche valorizzata, quale elemento a carico, dalla Corte di appello la condotta processuale del Mastromatteo che esibì in giudizio la certificazione e la medaglia solo al termine del dibattimento di primo grado nel corso dell'esame, quindi dopo il congedo di tutti i testi di accusa. Ma, a ben vedere, deve rilevare questa Corte, come sia certamente anomala la circostanza che, a fronte di una ipotesi di falso, non fu effettuata dagli organi inquirenti alcuna perquisizione tesa ad assicurare immediatamente al processo il corpo del reato, potendo a quel punto verificarsi fin anche in fase di indagine, come di solito opportunamente accade, l'autenticità dell'originale e della medaglia. A fronte dell'insieme di tali elementi, fra loro contraddittori, in primo luogo sul tema della autenticità della documentazione ritenuta falsa, il ragionamento probatorio risulta quindi connotato da una solo parziale valutazione delle emergenze, da una omissione valutativa che trascura tutti gli elementi a discarico valorizzati dal primo Giudice perché, pur avendo la Corte dato atto degli elementi che in primo grado avevano condotto alla assoluzione del Mastromatteo, difetta del tutto una valutazione critica comparativa con le risultanze della istruttoria svolta in secondo grado, che possa rende rconto, logicamente, della prevalenza di tali seconde emergenze. Per altro si tratta di omissioni valutative decisive, in quanto intaccano sia il dato della autenticità dell'originale attestato e della medaglia, sia anche quello della ritrosia di Mastromatteo a esibire l'originale, pure valorizzato in sentenza e smentito da Zamboni, del quale non è stato disposta la rinnovazione senza una esauriente motivazione. Come pure restano controversi altri temi, come quello della autenticità della firma di Mega. E per altro, dovendosi distinguere fra il fatto principale (autenticità o meno di attestato e medaglia) e i fatti secondari (da individuarsi nella ritrosia a mostrare l'originale, in vero anche controverso, nonché nei predetti comportamenti 'anomali'), non vi è dubbio che i secondi non possono sopperire alla assenza di prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, quanto al primo: in tal senso la motivazione è viziata da manifesta illogicità. Per altro, la sentenza impugnata viene anche meno all'onere di motivazione rafforzata: infatti, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado; massime conformi N. 12273 del 2014 Rv. 262261 - 01, N. 54300 del 2017 Rv. 272082 - 01, N. 49755 del 2012 Rv. 253909 - 01, N. 6817 del 2015 Rv. 262524 - 01, N. 11883 del 2013 Rv. 254725 - 01). Nel caso in esame, come evidenziato, la Corte territoriale è venuta meno all'onere di argomentare sul diverso valore attribuito agli elementi valutati per l'assoluzione dal Tribunale di Belluno, così da non offrire, con specifici passaggi logici, una motivazione maggiormente persuasiva. Il motivo è pertanto fondato e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio. 3. Il secondo motivo è infondato. A rigore non può costituire motivo di ricorso la mancata effettuazione di un accertamento peritale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01), in quanto il provvedimento di diniego non è censurabile in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, come nel caso in esame, è insindacabile in cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815 - 01; conf. n. 13086 del 1998 rv. 212187 - 01, n. 14130 del 2007 rv. 236191 - 01, n. 43526 del 2012 rv. 253707 - 01, n. 7444 del 2013 rv. 255152 - 01). 4. Non di meno, però, spetterà alla Corte territoriale, alla luce della fondatezza del primo motivo — per la quale dovrà operare il confronto critico fra le risultanze di tutti gli elementi di prova acquisiti, senza trascurare quelli più favorevoli all'imputato — valutare se espletare o meno gli accertamenti istruttori ulteriori, a cominciare dalla perizia e dal nuovo esame dei testimoni escussi in primo grado, se del caso doveroso ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., al fine di poter offrire una valutazione, se del caso, maggiormente persuasiva di quella di primo grado.
Sentenza Cassazione n. 04344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris