CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 06589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 24/3/2022, depositata in data 25/3/2022, ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione, patita in carcere ed agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale nel quale era chiamata a rispondere dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 81, comma 2, e 648 bis cod. pen. (in relazione agli artt. 110, 640, comma 2, 61 nn.7 e 9 cod. pen.). L'istante era indagata unitamente ad altri, tra i quali il padre [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA], di aver partecipato alla realizzazione di un meccanismo fraudolento che prevedeva la emissione di mandati di pagamento con causali fittizie per il trasferimento di ingenti somme di denaro dalle AASSLL Roma B e Roma C (dove [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato) su conti correnti intestati a società ovvero a terzi (quali la moglie e le figlie del Celotto), i quali, al fine di evitarne il tracciamento, ne effettuavano l'immediato prelievo. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza la grave imprudenza posta in essere dalla richiedente, la quale aveva sostanzialmente lasciato che altri si occupassero della gestione del suo conto corrente e del conto titoli, mancando di verificare periodicamente le considerevoli movimentazioni bancarie che ivi erano operate dal padre. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, il quale lamenta violazione degli artt. 125, comma 3 e 314 cod. proc. pen.; omessa e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di profili di colpa grave idonei a escludere la il diritto alla riparazione. Secondo la difesa la pronuncia è connotata da una motivazione carente. I giudici solo apparentemente avrebbero dato conto delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto, omettendo di valutare i motivi per i quali la condotta, oltre a risultare soggettivamente riferibile a titolo di colpa grave alla richiedente, avrebbe esercitato un'effettiva incidenza causale sull'adozione e sul mantenimento della misura cautelare. La Corte di merito, si legge nel ricorso, ha individuato in una mera omissione di controllo, definita grave imprudenza, il comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione senza specificare su quale elemento concreto o indice esteriore obiettivo sia stato fondato tale giudizio per avere l'istante ingenerato nell'autorità giudiziaria la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale. L'incremento complessivo delle somme presenti sui conti correnti e conti titoli riferibili ai familiari di [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale di tre anni (dal 31 dicembre 2002 all'ottobre 2005) è stato stimato in euro 500.000. Si tratta di un incremento corrispondente a circa 41.600 euro all'anno per ogni componente della famiglia. Tale dato risulta affatto straordinario, tenuto conto che la famiglia Celotto, per pacifica ammissione di tutti i testi, era agiata e possedeva un tenore di vita assai elevato. Il periodo a cui si riferisce la Corte distrettuale nella ordinanza (dal 1999 al 2005) non tiene conto del fatto che la contestazione elevata a carico della ricorrente era limitata alle operazioni economiche nel periodo dal 2002 al 2005. Si è completamente svalutato il dato significativo del legame parentale della richiedente con [OSCURATO:PERSONA], circostanza che spiega la delega conferitagli di operare sul suo conto corrente. I giudici avrebbero dovuto illustrare i motivi per i quali, pure a fronte della mancanza di evidenze oggettive da cui poter desumere il coinvolgimento nell'attività illecita e avuto riguardo al legittimo affidamento riposto sulla corretta gestione paterna dei valori movimentati, fosse esigibile dalla ricorrente una precisa e identificata azione alternativa lecita che avrebbe impedito la induzione in errore degli organi inquirenti. Sin dalle prime indagini era noto che sul conto corrente della figlia fosse abilitato ad operare il padre [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, gli specimen delle firme delle figlie hanno sempre ingenerato il dubbio che la ricorrente fosse al corrente delle operazioni contestate, come emerso dalla sentenza di secondo grado. Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale, in quanto prive di puntuali e dettagliate spiegazioni, affievoliscono la misura della diligenza richiesta per evitare l'errore dell'autorità giudiziaria. L'analisi della sentenza assolutoria avrebbe imposto un onere rafforzato di motivazione in quanto il giudice di merito ha affermato che le risultanze processuali non consentivano di ritenere provato che le due figlie di [OSCURATO:PERSONA] fossero informate delle operazioni da questi poste in essere. I giudici della riparazione hanno rimproverato l'inosservanza di cautele che il giudice della cognizione ha ritenuto inadeguate ai fini della dimostrazione della consapevolezza in capo alla richiedente dei risultati economici conseguiti dal padre attraverso attività illecite. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato apposita memoria contenente deduzioni di risposta alle argomentazioni del P.G. ed ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi ivi contenuti. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. 2. Occorre ricordare che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione viene a concretarsi in condotte attive od omissive macroscopicamente imprudenti o negligenti, violative di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che abbiano concorso a indurre in errore l'autorità giudiziaria contribuendo a determinare, quale conseguenza non voluta, la privazione della libertà personale e il mantenimento della misura cautelare detentiva. In sede di giudizio di riparazione, la Corte di appello non è tenuta a verificare la fondatezza dell'accusa, ma ad esaminare i comportamenti serbati dal richiedente al fine di rendere esplicita, con motivazione logica e coerente, la esistenza di condotte gravemente colpose che abbiano influito e che siano causalmente collegate all'adozione del provvedimento restrittivo (ex nnultis Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034:"Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso"). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice, inoltre, deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere esistenti circostanze escluse in sede di cognizione. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039). 2.2. La Corte distrettuale ha dato conto in maniera puntuale delle ragioni poste a base del rigetto, non trovando riscontro nella lettura della ordinanza impugnata le censure che attengono al contenuto asseritamente apodittico e apparente della motivazione del provvedimento. Il giudice della riparazione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dimostra di avere valutato con accuratezza, e sulla base di un ragionamento in alcun modo censurabile sul piano logico, i comportamenti colposi serbati dalla richiedente, dando conto del connotato della loro gravità e della loro incidenza sull'adozione della misura. 2.3 I dati accertati nelle sentenze assolutorie di merito sono stati richiamati in più passaggi motivazionali del provvedimento. Questo consente di apprezzare il rispetto da parte del giudice della riparazione dei limiti entro il quale può muoversi la valutazione da effettuarsi in questo ambito in relazione alle circostanze accertate dal giudice della cognizione nella pronuncia assolutoria. Proprio in relazione alla pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale, si è posto in evidenza come in essa si sia accertato che il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] abbia beneficiato di un incremento patrimoniale complessivo di 500.000 euro nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2002 e l'ottobre 2005. Tale incremento era stato verificato sulla base di indagini che avevano riguardato i conti correnti e i conti titoli della coniuge e delle due figlie di [OSCURATO:PERSONA]. Si era pure accertato che quest'ultimo operava liberamente sui conti dei familiari, pur avendo una delega che, in relazione alla figlia Simona, riguardava il solo conto corrente. 5 t Si è poi rimarcato come la Corte di appello, adottando nei confronti della ricorrente la diversa formula assolutoria "il fatto non costituisce reato", avesse riconosciuto nella vicenda la esistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio, così esprimendosi nel passaggio motivazionale riportato a pag. 20 della sentenza:"anche a voler ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] gestisse direttamente le risorse collocate sui rapporti bancari facenti capo ai componenti del nucleo familiare, in ogni caso, senza il consenso delle imputate, che gli conferirono il potere di operare sui conti correnti e sui depositi titoli dei quali erano intestatarie, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato in grado di far confluire, tramite una miriade di operazioni, una parte consistente dei proventi delle truffe su rapporti bancari lui non immediatamente riferibili, così da dissimularne l'origine delittuosa, e, poi, di sottrarla alle indagini in corso". La difesa, alle pagine 10 e 11 del ricorso, evoca passaggi motivazionali della sentenza di appello diversi da quelli richiamati nel provvedimento impugnato, ponendo in evidenza come il giudice della cognizione abbia escluso che le sorelle Celotto fossero informate delle operazioni illecite compiute dal padre al fine di sottrarre alle indagini in corso i proventi delle truffe da lui commesse ("è, infatti, assai difficile credere che i coniugi Celotto non siano ricorsi ad ogni espediente possibile per non rivelare alle figlie che il Celotto era un lestofante che si appropriava delle risorse destinate agli ammalati per arricchirsi"). Il rilievo non ha incidenza sulla validità del discorso giustificativo adottato dal giudice della riparazione, non precludendo la possibilità di prendere in considerazione nel precipuo, autonomo ambito del giudizio di riparazione, le condotte serbate dalla ricorrente per trarre da esse elementi di convincimento valevoli a fini diversi dell'accertamento che si svolge nel processo. Il riferimento alla motivazione rafforzata che avrebbe dovuto esprimere il giudice della riparazione (pag. 10 e 11 del ricorso) è inconferente. In primis "uno sforzo redazionale di maggiore consistenza e logicità" non è richiesto al giudice della riparazione, il quale, proprio in virtù dell'autonomia che connota la sua valutazione, non deve misurarsi nei termini predetti con il contenuto della sentenza assolutoria. Come già detto in precedenza, il giudice della riparazione incontra il solo limite di non potere ritenere accertate circostanze escluse in sede di cognizione. In secondo luogo, l'osservazione in base alla quale "le stesse cautele di cui l'Organo della riparazione ne rimprovera la inosservanza all'odierna istante erano già state riconosciute, dal Giudice della cognizione, del tutto inadeguate (per la loro eludibilità) ad acquisire piena ed effettiva consapevolezza dei risultati economici conseguiti dal padre attraverso le attività illecite realizzate da quest'ultimo" è destituita di fondamento.Il giudizio formulato dal giudice della cognizione, alla stregua dei passaggi motivazionali riportati nel ricorso, gli unici a potere essere valutati da questa Corte, incentrati sulla carenza dell'elemento soggettivo del reato, non ha neppure sfiorato l'argomento della prudenza e delle normali cautele da adoperarsi nella conduzione dei propri affari da parte della titolare del conto corrente. E, d'altro canto, nel giudizio di cognizione la condotta che assume rilievo è quella sorretta dal dolo, mentre nel giudizio di riparazione assume rilevanza quella connotata da colpa grave (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). 2.4 Pacifica, dunque, la inesistenza in capo alla richiedente della volontà di contribuire nell'attività illecita paterna, accertata con sentenza passata in giudicato, non è impedito al giudice della riparazione di valutare i comportamenti serbati dalla richiedente che abbiano ingenerato nell'autorità il falso convincimento della sua compartecipazione ai fatti di cui si tratta. Ebbene, nel contesto fin qui delineato, il giudice della riparazione, facendo puntuale applicazione dei principi stabiliti in questa sede, ha evidenziato comportamenti gravemente colposi in capo alla richiedente. Si è rimproverato in questo ambito a [OSCURATO:PERSONA] di avere dato mostra di essersi totalmente disinteressata di controllare la gestione del proprio conto corrente, la cui cura era stata delegata al padre, tanto più che la ricorrente, laureata in economia e commercio e dottoressa commercialista, doveva avere ben presenti i rischi ai quali si esponeva con la propria condotta, trattandosi nella specie di operazioni involgenti somme particolarmente elevate, le quali subito avrebbero dovuto essere notate adoperando una normale cura nella conduzione dei propri affari. La condotta ostativa, indice di grave negligenza in quanto evitabile con una minima diligenza, è stata quindi individuata, con argomentare logico, nell'avere la richiedente lasciato che il conto corrente a lei intestato fosse gestito quasi totalmente dal padre senza un controllo periodico sufficientemente diligente delle operazioni documentalmente riconducibili alla sua persona. Tale condotta ostativa ha dato causa, secondo quanto indicato dal giudice della riparazione, a creare le condizioni perché l'autorità si convincesse, in modo ragionevole, che la richiedente fosse coinvolta nel fenomeno illecito di cui si tratta. Si è posto in evidenza in proposito come la stessa richiedente abbia ammesso in interrogatorio di avere serbato un comportamento negligente. L'aspetto è ripreso nella sentenza assolutoria, in cui si afferma come non sia «credibile che Annalisa, laureata in medicina, e Simona laureata in economia e e commercio, fossero all'oscuro del lievitare del loro patrimonio. Gli estratti conto prodotti in atti, che le imputate hanno dichiarato di aver controllato, sia pure in maniera superficiale, dimostrano che sui conti correnti delle imputate transitavano le risorse impiegate per l'acquisto degli strumenti finanziari che poi venivano collocati nel deposito titoli e il ricavato dalla vendita di tali prodotti». I rilievi riguardanti il fatto che le somme transitate sul conto della richiedente non fossero particolarmente significative per l'agiata famiglia Celotto, e che, pertanto, potessero sfuggire ad un normale controllo, è circostanza che riguarda il merito e che richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti valutativi estranei al perimetro del sindacato di questa Corte. Peraltro nella sentenza assolutoria, nei passaggi riportati alle pag. 9 e 10 della ordinanza impugnata, si legge che gli importi acquisiti dalla famiglia Celotto erano esorbitanti, capaci di essere immediatamente riconosciuti ("L'esorbitanza esistente tra i ricavi in qualche modo documentabili conseguiti dai componenti della famiglia Celotto e il complesso delle risorse dai medesimi mobilitate dal 1999 all'ottobre 2005 deve essere apparsa evidente alle stesse imputate e al [OSCURATO:PERSONA] i quali, nel corso del dibattimento, hanno cercato di giustificare la ricchezza accumulata attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] nuove fonti di guadagno..."; "Orbene si è in presenza di importi talmente elevati che balzano immediatamente agli occhi svettando sulle altre operazioni. Non è neanche vero, come già precisato, che ogni acquisto di prodotti finanziari era preceduto o concomitante a un disinvestimento, altrimenti non si comprenderebbero gli incrementi riscontrati nei rapporti bancari intestati alle germane"). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La non pertinenza all'oggetto del ricorso delle argomentazioni svolte nella memoria del Ministero giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e