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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19285/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver esposto tutti i motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, in data 10 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto al capo A della rubrica (detenzione a fini di spaccio di alcuni quantitativi di diverse sostanze stupefacenti, meglio specificati in rubrica), accertato a Ischia il 24 giugno 2019; con la stessa sentenza é stata confermata anche la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli ulteriori addebiti di cui ai capi B e C (detenzione di ulteriori quantitativi di stupefacenti, rinvenuti il giorno successivo), addebiti dai quali invece il Curci é stato assolto.

Giova considerare che la Corte di merito ha disatteso le doglianze del Curci sia in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, sia in ordine al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dello stesso art. 73: attenuante che, di contro, é stata riconosciuta nei riguardi dell'Anastasio e del Pone.

I diversi tipi di stupefacente venivano rinvenuti dagli operanti nella disponibilità del Curci a seguito di perquisizione veicolare e della successiva perquisizione presso il domicilio del prevenuto; successivamente veniva ispezionato il telefono cellulare del Curci, ove veniva rinvenuto un messaggio vocale whatsapp dell'Anastasio, di interesse investigativo; il Curci, a quel punto, rendeva spontanee dichiarazioni, indicando l'Anastasio come suo fornitore e conducendo i Carabinieri presso il luogo ove costui occultava altro stupefacente; qui i militari rinvenivano sia l'Anastasio che il Pone e, su indicazione del Curci, trovavano sotto una zolla di terra un quantitativo pari a grammi 1.400,00 (di cui al capo B); su ulteriori indicazioni fornite dall'Anastasio e dal Pone, gli operanti rinvenivano gli altri quantitativi di stupefacente indicati in rubrica.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Curci, articolando quattro motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990: la Corte di merito, pur riconoscendo l'utilità oggettiva del contributo alle indagini offerto dal Curci, ha disatteso la richiesta di applicazione della predetta attenuante sul rilievo che tale contributo non costituiva, secondo la Corte di merito, il frutto di tutte le conoscenze dell'imputato, in quanto "verosimilmente" il Curci era anche a conoscenza dei fornitori della sostanza acquistata dall'Anastasio: denuncia l'esponente il contenuto meramente presuntivo delle affermazioni della Corte partenopea e la contraddittorietà della t motivazione, laddove da un lato si afferma che il tenore dei messaggi scambiati tra l'Anastasio e il Curci denota la stretta collaborazione tra i due imputati; e, dall'altro, l'attenuante de qua viene riconosciuta sia all'Anastasio che al Pone (e non anche al Curci) sul rilievo che costoro avrebbero riferito agli operanti tutte le conoscenze a loro disposizione, anche se in realtà essi non avevano in alcun modo riferito il coinvolgimento o la collaborazione del Curci nell'attività criminosa.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, atteso che il Curci, fin dall'inizio, aveva meso a disposizione dei Carabinieri tutto il suo patrimonio conoscitivo e li aveva anche condotti nel luogo ove l'Anastasio occultava lo stupefacente destinato alla cessione, consentendo il ritrovamento di 1,4 chilogrammi di hashish.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, erroneamente interpretato dalla Corte di merito, che ha reputato decisivo il venir meno anche di uno soltanto fra gli indici indicati dal comma 5 dell'art. 73, dunque in aderenza a principi superati e contrastanti con quanto affermato dalle Sezioni Unite in tempi recenti a proposito della necessaria valutazione globale e contestuale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma; quanto precede a fronte dell'esiguità dei quantitativi di sostanza rinvenuti nella disponibilità del Curci e dell'assenza di indicazioni provenienti dai coimputati circa il coinvolgimento del Curci nell'attività criminosa.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, sempre con riguardo al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: richiamando nuovamente la recente giurisprudenza a Sezioni Unite, il deducente lamenta l'omessa valutazione globale di tutti i parametri normativi, evidenziando tra l'altro la non decisività della detenzione di diversi tipi di sostanza, pure valorizzata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In buona sostanza, le questioni attinte dal ricorso -- pur articolate in quattro distinti motivi - riguardano, da un lato, la mancata applicazione al Curci dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 (attenuante che ha invece trovato applicazione quanto ai due coimputati); dall'altro, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sulla scorta di criteri che il ricorrente denuncia come inattuali, alla luce della recente giurisprudenza apicale, e non aderenti alle specificità del caso concreto.

1.1. Iniziando da quest'ultimo aspetto (trattato nel terzo e nel quarto motivo di ricorso), le doglianze del ricorrente sono infondate.

Sebbene sia stata esclusa la responsabilità del Curci in relazione alla detenzione dei maggiori quantitativi di sostanza stupefacente di cui ai capi B e C t (relativamente ai quali é stata affermata la penale responsabilità dell'Anastasio e del Pone quanto al capo B, e del solo Anastasio quanto al capo C), nondimeno l'esposizione dei fatti e - attraverso di essa - la contestualizzazione del ruolo del Curci nella vicenda induce a ritenere che le modalità e le circostanze della sua condotta non possano inquadrarsi nella lex mitior: risulta accertato che il Curci, nel comunicare con l'Anastasio, faceva riferimento ad altri soggetti di comune conoscenza che li rifornivano (vds. pp. 4 - 5 sentenza impugnata); e del resto lo stesso Curci indicò agli agenti il luogo di occultamento di un quantitativo di hashish pari a 1,4 kg.

A ciò va aggiunto il fatto che lo stesso Curci, comunque, é stato trovato in possesso di stupefacente di vario tipo dal quale potevano ricavarsi complessivamente oltre 350 dosi.

Orbene, tanto premesso, v pure considerato che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (Sez.

U„ Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha testualmente chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

E' appena il caso di osservare che a nulla rileva il fatto che, tra gli stupefacenti rinvenuti nella disponibilità del Curci, quello riguardante una tipologia di droga "pesante" (cocaina) sia di entità minimale rispetto agli altri quantitativi.

E' noto infatti che proprio nell'ipotesi oggetto della sentenza a Sezioni Unite Murolo, in cui il ricorso é stato dichiarato inammissibile, la necessaria complessività della valutazione si é riferita anche al fatto che il ricorrente deteneva un piccolo quantitativo di cocaina e un ben maggiore quantitativo di droghe leggere: al riguardo, si legge nella predetta pronunzia apicale che «correttamente i giudici dell'appello hanno altresì considerato, con riferimento alla detenzione della cocaina, il contesto complessivo di consumazione della condotta, tenendo conto anche - ma non solo - della simultanea detenzione di quantitativi significativi di altre sostanze» (Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, § 16).

1.2. Si reputano infondate anche le doglianze articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, a proposito del mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al settimo comma del ridetto art. 73, d.P.R. 309/1990.

Si premette che, com'é noto, ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua la giurisprudenza considera necessario che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali é in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

Rileva, pertanto, la "completezza" delle informazioni agli inquirenti, da parte dell'imputato, circa le conoscenze in suo possesso, oltre alla finalizzazione ad impedire il protrarsi dell'attività criminosa.

Nel caso del Curci, é mancata appunto la necessaria "completezza" delle informazioni fornite agli inquirenti: in primo luogo, le spontanee dichiarazioni da lui rese sono state rilasciate dopo la scoperta della messaggistica scambiata con l'Anastasio, e così anche per quanto riguarda le indicazioni sul luogo di occultamento dello stupefacente di cui al capo B; tuttavia, come chiarito dalla Corte partenopea, é emersa anche la sicura conoscenza, da parte del Curci, dei terzi fornitori comuni (agevolmente ricavabile dalla già menzionata comunicazione con l'Anastasio, riportata alle pagine 4 - 5 della sentenza impugnata), dei quali però egli nulla disse agli inquirenti; mentre il riconoscimento dell'attenuante ai coimputati é stato spiegato proprio con la rivelazione, da parte loro, dell'identità dei fornitori medesimi, ritenuta decisiva nel contesto investigativo.

Non può condividersi il rilievo del ricorrente circa il fatto che l'attenuante della collaborazione é stata riconosciuta all'Anastasio e al Pone sebbene costoro non avessero menzionato il Curci quale soggetto coinvolto nell'attività criminosa.

In sostanza, le dichiarazioni (parzialmente) collaborative del Curci - di cui era stata in primo luogo accertata dagli operanti la comunanza di interessi con l'Anastasio, ai fini dell'approvvigionamento di stupefacenti, alla luce della conversazione con il complice emersa dall'esame del suo telefono cellulare - permettevano sia di rinvenire il quantitativo di droga di cui al capo B, sia di risalire all'Anastasio ed al Pone come soggetti coinvolti nella vicenda criminosa per cui é processo; per quanto riguarda lo stesso Curci, gli elementi posti a base dell'affermazione della sua penale responsabilità erano, a quel punto, già acquisiti.

Perciò é di tutta evidenza che non può censurarsi il riconoscimento all'Anastasio e al Pone dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 per non avere gli stessi riferito alcunché a proposito della posizione del Curci: invero, siffatta informazione non risultava a quel punto utile ai fini investigativi, essendosi già pienamente accertata la posizione dell'odierno ricorrente in relazione alle condotte per le quali egli é stato poi condannato.

Si ricorda infatti che, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, é necessario che i dati forniti siano nuovi ed oggettivamente utili, oltre a costituire tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, Sentenza n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver esposto tutti i motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 10 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto al capo A della rubrica (detenzione a fini di spaccio di alcuni quantitativi di diverse sostanze stupefacenti, meglio specificati in rubrica), accertato a Ischia il 24 giugno 2019; con la stessa sentenza é stata confermata anche la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli ulteriori addebiti di cui ai capi B e C (detenzione di ulteriori quantitativi di stupefacenti, rinvenuti il giorno successivo), addebiti dai quali invece il Curci é stato assolto. Giova considerare che la Corte di merito ha disatteso le doglianze del Curci sia in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, sia in ordine al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dello stesso art. 73: attenuante che, di contro, é stata riconosciuta nei riguardi dell'Anastasio e del Pone. I diversi tipi di stupefacente venivano rinvenuti dagli operanti nella disponibilità del Curci a seguito di perquisizione veicolare e della successiva perquisizione presso il domicilio del prevenuto; successivamente veniva ispezionato il telefono cellulare del Curci, ove veniva rinvenuto un messaggio vocale whatsapp dell'Anastasio, di interesse investigativo; il Curci, a quel punto, rendeva spontanee dichiarazioni, indicando l'Anastasio come suo fornitore e conducendo i Carabinieri presso il luogo ove costui occultava altro stupefacente; qui i militari rinvenivano sia l'Anastasio che il Pone e, su indicazione del Curci, trovavano sotto una zolla di terra un quantitativo pari a grammi 1.400,00 (di cui al capo B); su ulteriori indicazioni fornite dall'Anastasio e dal Pone, gli operanti rinvenivano gli altri quantitativi di stupefacente indicati in rubrica. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Curci, articolando quattro motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990: la Corte di merito, pur riconoscendo l'utilità oggettiva del contributo alle indagini offerto dal Curci, ha disatteso la richiesta di applicazione della predetta attenuante sul rilievo che tale contributo non costituiva, secondo la Corte di merito, il frutto di tutte le conoscenze dell'imputato, in quanto "verosimilmente" il Curci era anche a conoscenza dei fornitori della sostanza acquistata dall'Anastasio: denuncia l'esponente il contenuto meramente presuntivo delle affermazioni della Corte partenopea e la contraddittorietà della t motivazione, laddove da un lato si afferma che il tenore dei messaggi scambiati tra l'Anastasio e il Curci denota la stretta collaborazione tra i due imputati; e, dall'altro, l'attenuante de qua viene riconosciuta sia all'Anastasio che al Pone (e non anche al Curci) sul rilievo che costoro avrebbero riferito agli operanti tutte le conoscenze a loro disposizione, anche se in realtà essi non avevano in alcun modo riferito il coinvolgimento o la collaborazione del Curci nell'attività criminosa. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, atteso che il Curci, fin dall'inizio, aveva meso a disposizione dei Carabinieri tutto il suo patrimonio conoscitivo e li aveva anche condotti nel luogo ove l'Anastasio occultava lo stupefacente destinato alla cessione, consentendo il ritrovamento di 1,4 chilogrammi di hashish. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, erroneamente interpretato dalla Corte di merito, che ha reputato decisivo il venir meno anche di uno soltanto fra gli indici indicati dal comma 5 dell'art. 73, dunque in aderenza a principi superati e contrastanti con quanto affermato dalle Sezioni Unite in tempi recenti a proposito della necessaria valutazione globale e contestuale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma; quanto precede a fronte dell'esiguità dei quantitativi di sostanza rinvenuti nella disponibilità del Curci e dell'assenza di indicazioni provenienti dai coimputati circa il coinvolgimento del Curci nell'attività criminosa. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, sempre con riguardo al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: richiamando nuovamente la recente giurisprudenza a Sezioni Unite, il deducente lamenta l'omessa valutazione globale di tutti i parametri normativi, evidenziando tra l'altro la non decisività della detenzione di diversi tipi di sostanza, pure valorizzata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In buona sostanza, le questioni attinte dal ricorso -- pur articolate in quattro distinti motivi - riguardano, da un lato, la mancata applicazione al Curci dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 (attenuante che ha invece trovato applicazione quanto ai due coimputati); dall'altro, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sulla scorta di criteri che il ricorrente denuncia come inattuali, alla luce della recente giurisprudenza apicale, e non aderenti alle specificità del caso concreto. 1.1. Iniziando da quest'ultimo aspetto (trattato nel terzo e nel quarto motivo di ricorso), le doglianze del ricorrente sono infondate. Sebbene sia stata esclusa la responsabilità del Curci in relazione alla detenzione dei maggiori quantitativi di sostanza stupefacente di cui ai capi B e C t (relativamente ai quali é stata affermata la penale responsabilità dell'Anastasio e del Pone quanto al capo B, e del solo Anastasio quanto al capo C), nondimeno l'esposizione dei fatti e - attraverso di essa - la contestualizzazione del ruolo del Curci nella vicenda induce a ritenere che le modalità e le circostanze della sua condotta non possano inquadrarsi nella lex mitior: risulta accertato che il Curci, nel comunicare con l'Anastasio, faceva riferimento ad altri soggetti di comune conoscenza che li rifornivano (vds. pp. 4 - 5 sentenza impugnata); e del resto lo stesso Curci indicò agli agenti il luogo di occultamento di un quantitativo di hashish pari a 1,4 kg. A ciò va aggiunto il fatto che lo stesso Curci, comunque, é stato trovato in possesso di stupefacente di vario tipo dal quale potevano ricavarsi complessivamente oltre 350 dosi. Orbene, tanto premesso, v pure considerato che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (Sez. U„ Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha testualmente chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). E' appena il caso di osservare che a nulla rileva il fatto che, tra gli stupefacenti rinvenuti nella disponibilità del Curci, quello riguardante una tipologia di droga "pesante" (cocaina) sia di entità minimale rispetto agli altri quantitativi. E' noto infatti che proprio nell'ipotesi oggetto della sentenza a Sezioni Unite Murolo, in cui il ricorso é stato dichiarato inammissibile, la necessaria complessività della valutazione si é riferita anche al fatto che il ricorrente deteneva un piccolo quantitativo di cocaina e un ben maggiore quantitativo di droghe leggere: al riguardo, si legge nella predetta pronunzia apicale che «correttamente i giudici dell'appello hanno altresì considerato, con riferimento alla detenzione della cocaina, il contesto complessivo di consumazione della condotta, tenendo conto anche - ma non solo - della simultanea detenzione di quantitativi significativi di altre sostanze» (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, § 16). 1.2. Si reputano infondate anche le doglianze articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, a proposito del mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al settimo comma del ridetto art. 73, d.P.R. 309/1990. Si premette che, com'é noto, ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua la giurisprudenza considera necessario che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali é in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347). Rileva, pertanto, la "completezza" delle informazioni agli inquirenti, da parte dell'imputato, circa le conoscenze in suo possesso, oltre alla finalizzazione ad impedire il protrarsi dell'attività criminosa. Nel caso del Curci, é mancata appunto la necessaria "completezza" delle informazioni fornite agli inquirenti: in primo luogo, le spontanee dichiarazioni da lui rese sono state rilasciate dopo la scoperta della messaggistica scambiata con l'Anastasio, e così anche per quanto riguarda le indicazioni sul luogo di occultamento dello stupefacente di cui al capo B; tuttavia, come chiarito dalla Corte partenopea, é emersa anche la sicura conoscenza, da parte del Curci, dei terzi fornitori comuni (agevolmente ricavabile dalla già menzionata comunicazione con l'Anastasio, riportata alle pagine 4 - 5 della sentenza impugnata), dei quali però egli nulla disse agli inquirenti; mentre il riconoscimento dell'attenuante ai coimputati é stato spiegato proprio con la rivelazione, da parte loro, dell'identità dei fornitori medesimi, ritenuta decisiva nel contesto investigativo. Non può condividersi il rilievo del ricorrente circa il fatto che l'attenuante della collaborazione é stata riconosciuta all'Anastasio e al Pone sebbene costoro non avessero menzionato il Curci quale soggetto coinvolto nell'attività criminosa. In sostanza, le dichiarazioni (parzialmente) collaborative del Curci - di cui era stata in primo luogo accertata dagli operanti la comunanza di interessi con l'Anastasio, ai fini dell'approvvigionamento di stupefacenti, alla luce della conversazione con il complice emersa dall'esame del suo telefono cellulare - permettevano sia di rinvenire il quantitativo di droga di cui al capo B, sia di risalire all'Anastasio ed al Pone come soggetti coinvolti nella vicenda criminosa per cui é processo; per quanto riguarda lo stesso Curci, gli elementi posti a base dell'affermazione della sua penale responsabilità erano, a quel punto, già acquisiti. Perciò é di tutta evidenza che non può censurarsi il riconoscimento all'Anastasio e al Pone dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 per non avere gli stessi riferito alcunché a proposito della posizione del Curci: invero, siffatta informazione non risultava a quel punto utile ai fini investigativi, essendosi già pienamente accertata la posizione dell'odierno ricorrente in relazione alle condotte per le quali egli é stato poi condannato. Si ricorda infatti che, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, é necessario che i dati forniti siano nuovi ed oggettivamente utili, oltre a costituire tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, Sentenza n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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