CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si contesta la motivazione spesa a sostegno della ritenuta sussistenza dei costituti oggettivi e soggettivi della resistenza e delle lesioni volontarie ascritte all'imputato, reati ritenuti dai giudici del merito, con doppia valutazione conforme, alla luce di una coerente e puntuale valutazione delle emergenze acquisite, non adeguatamente contrastata dal ricorso che si risolve nel mettere in gioco una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici ed effettivi travisamenti delle emergenze processuali; parimenti, il terzo motivo è manifestamente infondato quanto alle generiche denegate, risultando la sentenza anche sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre è del tutto generico rispetto alla pena e agli aumenti per la continuazione, non diversamente del resto, dalla inconsistenza delle doglianze spese sul punto in appello, che si risolvevano in una mera sollecitazione alla riduzione malgrado la puntualità della valutazione resa dal primo giudice, sinteticamente ma coerentemente riproposta dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre