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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38748/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello non aveva motivato sulle seguenti richieste proposte con l'atto di appello: assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv. cod.proc.pen.; riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod.pen.; minimo pena; benefici se concedibili; eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla responsabilità dell'imputato nelle pagine 3 e seguenti, sulla impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. a pag.4, sulla entità della pena a pag.5; il motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, ma consiste nella mera elencazione dei motivi di appello, senza alcuna argomentazione, con conseguente genericità dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello non aveva motivato sulle seguenti richieste proposte con l'atto di appello: assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv. cod.proc.pen.; riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod.pen.; minimo pena; benefici se concedibili; eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla responsabilità dell'imputato nelle pagine 3 e seguenti, sulla impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. a pag.4, sulla entità della pena a pag.5; il motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, ma consiste nella mera elencazione dei motivi di appello, senza alcuna argomentazione, con conseguente genericità dello stesso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38748/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris