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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18366/2026

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ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappr. e dif. dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA], CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], con studio in Catania,[OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15/A, presso loStudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 9026/2024 depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con tre avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate, recependo lerisultanze di PVC della Guardia di Finanza, rettificava gli imponibilidichiarati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (esercente attività di autotrasportatoremerci per conto di terzi sottoforma di ditta individuale), per gli annid’imposta 2016, 2017 e 2018, in conseguenza del rilievo di utilizzo difatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo emerso che lefatture per acquisto di carburante erano state emesse dalla dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]”, la quale tuttavia non era autorizzataalla cessione di carburanti, operando invece come mero agente di taleC.A.I., indicato come committente nei documenti di accompagnamentosemplificato (cd.

D.A.S.), richiamati nelle stesse fatture.2.

Il giudice di prossimità, adito dal contribuente, accoglieva in parte ilricorso, ritenendo applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista perle forniture di carburanti ad uso agricolo.3.

Le parti presentavano appello - in via principale l’Ufficio, in viaincidentale il contribuente - per i capi di rispettiva soccombenza.4.

La CGT 2 della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieval’appello incidentale del contribuente, annullando gli avvisi.4.1.

Osservava in motivazione:- “l’infedeltà delle dichiarazioni ai fini dell’imposta IVA, che nel casospecifico consiste nella redazione di fatture per detrazione IVA quale ‘costocarburante’ per attività (prive di riscontro oggettivo) di trasporto di merceNumero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026su strada, desunta nell’ambito delle attività di indagine svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] e dai reparti della GdF, ha fatto legittimamente presumereche le fatture si riferiscano a operazioni soggettivamente inesistenti,anche alla luce dell’unico dato oggettivo acclarato, ossia la presenza dicarburante per uso agricolo”;- “tuttavia, acclarata l’oggettiva fittizietà delle operazioni poste inessere dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], non può dirsi chel’[OSCURATO:PERSONA] abbia assolto l’onere probatorio a essariferibile, il quale richiede anche la prova ‘della consapevolezza deldestinatario (in specie il sig. [OSCURATO:PERSONA]) che l’operazione si inseriva inun’evasione di imposta (…)’”;- “a seguire, quale onere a (di)scarico, ‘grava sul contribuente la provadi aver adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta aevadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto(…)’”;- “ne deriva che, in ragione dell’espresso richiamo alla diligenzaordinaria, aldilà delle risultanze dell’indagine presuntiva posta in esseredagli accertatori, sarà onere dell’interprete valutare lo sforzo minimo che ilcontribuente era chiamato ad assolvere rispetto alla totalitàdell’operazione realizzata (…)”;- “nel caso di specie (…), la prova fornita dal contribuente, di nonessere a conoscenza dell’operazione volta ad evadere l’imposta, ècopiosamente fornita non soltanto dalla regolare tenuta delle scritturecontabili o dalla assoluta inerenza del carburante acquistato con le fattureemesse per il servizio di autotrasporto, ma dalla diligenza e dalla buonafede esigibili in capo a chi entra in rapporto giuridico-economico con unsoggetto ‘formalmente’ in possesso di tutti i requisiti richiedibili ad unoperatore economico del settore.

Detto altrimenti, la sottile sfumatura(,)che faceva della ditta Agosta mera affiliata C.A.I., e non anche dittaNumero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026autorizzata alla fatturazione delle cessioni, non poteva essere colta dalricorrente in atti, perché sfornito di strumenti idonei a riconoscere la‘fictio’ che tipizza le operazioni inesistenti.

Di contro, la condotta delcontribuente soddisfa sia il canone generale della buona fede ex art. 1175c.c., che impone ai soggetti di qualunque rapporto obbligatorio di adottareun comportamento secondo correttezza, sia il principio cristallizzatoall’articolo 10 della L. n. 212/2000 (…)”.5.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo; resiste ilcontribuente con controricorso, insistito altresì con ampia memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 8 e 19 DPR 633/72 e degli artt. 2697 e 2729c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, per avere la CGT 2 pretermesso che l’Agenziaaveva fornito la prova indiziaria della soggettiva inesistenza delleoperazioni.2.

Il motivo – che sfugge ai rilievi d’inammissibilità formulati incontroricorso, in quanto individua con precisione gli errori in dirittoaddebitati alla sentenza impugnata, raccordandoli a pertinenti violazioni dilegge – è fondato e merita accoglimento.2.1.

Si verte in causa di contestazione relativa all’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti.Ciò è riconosciuto dalla CGT 2, laddove scrive che “l’infedeltà delledichiarazioni ai fini dell’imposta IVA, che nel caso specifico consiste nellaredazione di fatture per detrazione IVA quale ‘costo carburante’ perdesunta nell’ambito delle attività di indagine svolte dall’Agenzia delleDogane e dai reparti della GdF, ha fatto legittimamente presumere che leNumero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026fatture si riferiscano a operazioni soggettivamente inesistenti”.

In altritermini, il difetto di oggettività, cui pure la CGT 2 si riferisce, pare riferirsiall’obiettiva emersione del dato di fatto della fornitura di carburante daparte della ditta [OSCURATO:PERSONA], meramente affiliata, come inprogresso di motivazione la CGT 2 riconosce, al C.A.I. e dunque nonlegittimata alla cessione in luogo di quest’ultimo.2.2.

Fatta tale precisazione, in tema di operazioni soggettivamenteinesistenti, l’orientamento consolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolod’esempio, Cass. n. 25891 del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n.22190 del 2022; Cass. n. 40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass.n. 5339 del 2020; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), inlinea con la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14 e, recentemente, 11 novembre 2021, KemwaterProChemie s.r.o., C-281/20), ha precisato che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o anche solo lasemplice possibilità di avere consapevolezza, da parte del destinatario,che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della suddetta consapevolezza o possibilità diconsapevolezza in capo al destinatario non richiede la prova della suapartecipazione all’accordo criminoso né della sua piena ed effettivaconoscenza della frode;c) incombe sul contribuente la prova contraria, in ordine all’aver agitoin assenza anche solo di possibilità di consapevolezza di essere coinvoltoin un fenomeno frodatorio, avendo all’uopo adoperato la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto del settore.2.3.

Tutti tali principi sono stati disattesi dalla CGT 2 nella sentenzaimpugnata.Numero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/20262.3.1.

In particolar modo, essa ha ingiustificatamente squalificato laprospettazione agenziale, pretermettendo finanche il dato documentaledella discrasia tra i modelli D.A.S. e le fatture che pure li richiamavano,posto che detti modelli individuavano il C.A.I. quale cedente, mentre lefatture erano emesse da soggetto diverso.2.3.2.

Ulteriormente, ha dato credito alla buona fede del contribuente,senza tuttavia alcuna concreta disamina degli elementi di fatto da cuievincerla, in tal guisa oltretutto obliterando la natura di operatorequalificato del medesimo, tenuto, per l’effetto, ad adottare misurecorrispondenti a diligenza professionale.3.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame ed altresì perla definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle delpresente grado di giudizio.

P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappr. e dif. dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA], CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], con studio in Catania,[OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15/A, presso loStudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 9026/2024 depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con tre avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate, recependo lerisultanze di PVC della Guardia di Finanza, rettificava gli imponibilidichiarati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (esercente attività di autotrasportatoremerci per conto di terzi sottoforma di ditta individuale), per gli annid’imposta 2016, 2017 e 2018, in conseguenza del rilievo di utilizzo difatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo emerso che lefatture per acquisto di carburante erano state emesse dalla dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]”, la quale tuttavia non era autorizzataalla cessione di carburanti, operando invece come mero agente di taleC.A.I., indicato come committente nei documenti di accompagnamentosemplificato (cd. D.A.S.), richiamati nelle stesse fatture.2. Il giudice di prossimità, adito dal contribuente, accoglieva in parte ilricorso, ritenendo applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista perle forniture di carburanti ad uso agricolo.3. Le parti presentavano appello - in via principale l’Ufficio, in viaincidentale il contribuente - per i capi di rispettiva soccombenza.4. La CGT 2 della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieval’appello incidentale del contribuente, annullando gli avvisi.4.1. Osservava in motivazione:- “l’infedeltà delle dichiarazioni ai fini dell’imposta IVA, che nel casospecifico consiste nella redazione di fatture per detrazione IVA quale ‘costocarburante’ per attività (prive di riscontro oggettivo) di trasporto di merceNumero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026su strada, desunta nell’ambito delle attività di indagine svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] e dai reparti della GdF, ha fatto legittimamente presumereche le fatture si riferiscano a operazioni soggettivamente inesistenti,anche alla luce dell’unico dato oggettivo acclarato, ossia la presenza dicarburante per uso agricolo”;- “tuttavia, acclarata l’oggettiva fittizietà delle operazioni poste inessere dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], non può dirsi chel’[OSCURATO:PERSONA] abbia assolto l’onere probatorio a essariferibile, il quale richiede anche la prova ‘della consapevolezza deldestinatario (in specie il sig. [OSCURATO:PERSONA]) che l’operazione si inseriva inun’evasione di imposta (…)’”;- “a seguire, quale onere a (di)scarico, ‘grava sul contribuente la provadi aver adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta aevadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto(…)’”;- “ne deriva che, in ragione dell’espresso richiamo alla diligenzaordinaria, aldilà delle risultanze dell’indagine presuntiva posta in esseredagli accertatori, sarà onere dell’interprete valutare lo sforzo minimo che ilcontribuente era chiamato ad assolvere rispetto alla totalitàdell’operazione realizzata (…)”;- “nel caso di specie (…), la prova fornita dal contribuente, di nonessere a conoscenza dell’operazione volta ad evadere l’imposta, ècopiosamente fornita non soltanto dalla regolare tenuta delle scritturecontabili o dalla assoluta inerenza del carburante acquistato con le fattureemesse per il servizio di autotrasporto, ma dalla diligenza e dalla buonafede esigibili in capo a chi entra in rapporto giuridico-economico con unsoggetto ‘formalmente’ in possesso di tutti i requisiti richiedibili ad unoperatore economico del settore. Detto altrimenti, la sottile sfumatura(,)che faceva della ditta Agosta mera affiliata C.A.I., e non anche dittaNumero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026autorizzata alla fatturazione delle cessioni, non poteva essere colta dalricorrente in atti, perché sfornito di strumenti idonei a riconoscere la‘fictio’ che tipizza le operazioni inesistenti. Di contro, la condotta delcontribuente soddisfa sia il canone generale della buona fede ex art. 1175c.c., che impone ai soggetti di qualunque rapporto obbligatorio di adottareun comportamento secondo correttezza, sia il principio cristallizzatoall’articolo 10 della L. n. 212/2000 (…)”.5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo; resiste ilcontribuente con controricorso, insistito altresì con ampia memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 8 e 19 DPR 633/72 e degli artt. 2697 e 2729c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, per avere la CGT 2 pretermesso che l’Agenziaaveva fornito la prova indiziaria della soggettiva inesistenza delleoperazioni.2. Il motivo – che sfugge ai rilievi d’inammissibilità formulati incontroricorso, in quanto individua con precisione gli errori in dirittoaddebitati alla sentenza impugnata, raccordandoli a pertinenti violazioni dilegge – è fondato e merita accoglimento.2.1. Si verte in causa di contestazione relativa all’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti.Ciò è riconosciuto dalla CGT 2, laddove scrive che “l’infedeltà delledichiarazioni ai fini dell’imposta IVA, che nel caso specifico consiste nellaredazione di fatture per detrazione IVA quale ‘costo carburante’ perdesunta nell’ambito delle attività di indagine svolte dall’Agenzia delleDogane e dai reparti della GdF, ha fatto legittimamente presumere che leNumero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/2026fatture si riferiscano a operazioni soggettivamente inesistenti”. In altritermini, il difetto di oggettività, cui pure la CGT 2 si riferisce, pare riferirsiall’obiettiva emersione del dato di fatto della fornitura di carburante daparte della ditta [OSCURATO:PERSONA], meramente affiliata, come inprogresso di motivazione la CGT 2 riconosce, al C.A.I. e dunque nonlegittimata alla cessione in luogo di quest’ultimo.2.2. Fatta tale precisazione, in tema di operazioni soggettivamenteinesistenti, l’orientamento consolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolod’esempio, Cass. n. 25891 del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n.22190 del 2022; Cass. n. 40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass.n. 5339 del 2020; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), inlinea con la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14 e, recentemente, 11 novembre 2021, KemwaterProChemie s.r.o., C-281/20), ha precisato che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o anche solo lasemplice possibilità di avere consapevolezza, da parte del destinatario,che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della suddetta consapevolezza o possibilità diconsapevolezza in capo al destinatario non richiede la prova della suapartecipazione all’accordo criminoso né della sua piena ed effettivaconoscenza della frode;c) incombe sul contribuente la prova contraria, in ordine all’aver agitoin assenza anche solo di possibilità di consapevolezza di essere coinvoltoin un fenomeno frodatorio, avendo all’uopo adoperato la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto del settore.2.3. Tutti tali principi sono stati disattesi dalla CGT 2 nella sentenzaimpugnata.Numero registro generale 5435/2025Numero sezionale 4386/2026Numero di raccolta generale 18366/2026Data pubblicazione 07/06/20262.3.1. In particolar modo, essa ha ingiustificatamente squalificato laprospettazione agenziale, pretermettendo finanche il dato documentaledella discrasia tra i modelli D.A.S. e le fatture che pure li richiamavano,posto che detti modelli individuavano il C.A.I. quale cedente, mentre lefatture erano emesse da soggetto diverso.2.3.2. Ulteriormente, ha dato credito alla buona fede del contribuente,senza tuttavia alcuna concreta disamina degli elementi di fatto da cuievincerla, in tal guisa oltretutto obliterando la natura di operatorequalificato del medesimo, tenuto, per l’effetto, ad adottare misurecorrispondenti a diligenza professionale.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame ed altresì perla definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle delpresente grado di giudizio. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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